Decreto di espulsione di immigrato irregolare e obbligo di motivazione
13/04/10 18:32 Categoria:Diritto Penale
tribunale di Foggia, 20 ottobre 2006 n. 1269, imp. A.S.
Il decreto di espulsione del Questore deve sottostare al generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi; difatti, sebbene tale decreto costituisca atto finalistico - in quanto attuativo del decreto di espulsione del Prefetto – deve comunque contenere le ragioni che hanno indotto il Questore a opzionare per l’allontanamento piuttosto che per il trattenimento provvisorio in un centro di accoglienza. (Nel caso di specie si è ritenuta non responsabile un’imputata che aveva violato il vincolo imposto dal decreto di espulsione del Questore, giacché privo di motivazione e quindi illegittimo).
Il decreto di espulsione del Questore deve sottostare al generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi; difatti, sebbene tale decreto costituisca atto finalistico - in quanto attuativo del decreto di espulsione del Prefetto – deve comunque contenere le ragioni che hanno indotto il Questore a opzionare per l’allontanamento piuttosto che per il trattenimento provvisorio in un centro di accoglienza. (Nel caso di specie si è ritenuta non responsabile un’imputata che aveva violato il vincolo imposto dal decreto di espulsione del Questore, giacché privo di motivazione e quindi illegittimo).
Invasione di campo dei tifosi ed elemento oggettivo della minaccia
13/04/10 18:31 Categoria:Diritto Penale
Tribunale di Foggia, 28 settembre 2006 n. 1158, B.A. e altri
Per la configurazione del reato di minaccia, la stessa deve essere idonea a intimorire il soggetto passivo, diminuendone la libertà psichica con la prospettazione del pericolo di un male ingiusto, non essendo sufficiente, a dimostrare l’elemento oggettivo, la creazione di una situazione genericamente concitata. (Nella fattispecie, la condotta di alcuni tifosi che, invadendo il campo di gioco e creando in mal modo del caos, inducevano gli sportivi a rientrare negli spogliatoi, non è ritenuta sufficiente a integrare il reato di minaccia).
Per la configurazione del reato di minaccia, la stessa deve essere idonea a intimorire il soggetto passivo, diminuendone la libertà psichica con la prospettazione del pericolo di un male ingiusto, non essendo sufficiente, a dimostrare l’elemento oggettivo, la creazione di una situazione genericamente concitata. (Nella fattispecie, la condotta di alcuni tifosi che, invadendo il campo di gioco e creando in mal modo del caos, inducevano gli sportivi a rientrare negli spogliatoi, non è ritenuta sufficiente a integrare il reato di minaccia).
Furto aggravato e sistemi antitaccheggio
13/04/10 18:30 Categoria:Diritto Penale
Tribunale di Foggia, 30 dicembre 2005 n. 1949, imp. N.D.A.
In materia di furto commesso con destrezza, l’aggravante sussiste allorché il soggetto agente ponga in essere un’attività fraudolenta o insidiosa che sorprenda la contraria volontà del detentore della cosa; rientra, pertanto, in essa ogni operazione astuta e scaltra diretta ad eludere le cautele e a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose. (Nel caso di specie, l’aggravante non veniva riconosciuta nel comportamento del soggetto attivo che, occultando prodotti alimentari, non era obiettivamente in grado di eludere il sistema elettronico di antifurto del supermercato, né la vigilanza del responsabile dello stesso)
In materia di furto commesso con destrezza, l’aggravante sussiste allorché il soggetto agente ponga in essere un’attività fraudolenta o insidiosa che sorprenda la contraria volontà del detentore della cosa; rientra, pertanto, in essa ogni operazione astuta e scaltra diretta ad eludere le cautele e a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose. (Nel caso di specie, l’aggravante non veniva riconosciuta nel comportamento del soggetto attivo che, occultando prodotti alimentari, non era obiettivamente in grado di eludere il sistema elettronico di antifurto del supermercato, né la vigilanza del responsabile dello stesso)
Invasioni di immobili o edifici e stato di necessità
13/04/10 18:28 Categoria:Diritto Penale
Tribunale di Foggia, 30 ottobre 2007 n. 1369, imp. G.M.I.
Ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, vanno considerate le obiettive condizioni economiche dell’imputato, l’esigenza di tutela di figli a carico, secondo i profili di necessità e inevitabilità. (Nel caso di specie, veniva riconosciuta la esimente ex art. 54 a una ragazza madre che, pur avendo invaso un immobile – al fine di occuparlo o trarne altrimenti profitto – non veniva ritenuta responsabile, aveva prole a carico ed non possedeva alcun altro luogo in cui dimorare).
Ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, vanno considerate le obiettive condizioni economiche dell’imputato, l’esigenza di tutela di figli a carico, secondo i profili di necessità e inevitabilità. (Nel caso di specie, veniva riconosciuta la esimente ex art. 54 a una ragazza madre che, pur avendo invaso un immobile – al fine di occuparlo o trarne altrimenti profitto – non veniva ritenuta responsabile, aveva prole a carico ed non possedeva alcun altro luogo in cui dimorare).
Violazione obbligo di firma del tifoso: insussistente il reato in caso di leggero ritardo
13/04/10 18:26 Categoria:Diritto Penale
Tribunale di Foggia, 19 giugno 2006 n. 936, imp. C.E.
In tema di violazione degli obblighi, imposti ai sensi dell’art. 6 comma 2 l. 401/89 – come modificato dalla l. 19/10/2001 - di presentazione presso la Questura, non integra la contravvenzione di cui al comma 2 un modesto ritardo nell’espletamento del vincolo, poiché non vengono in tal modo eluse le finalità di controllo sociale ad esse sottese. (Nel caso di specie l’imputato non veniva considerato responsabile per la violazione di cui al comma 2, avendo, nel presentarsi alla questura della propria città, ritardato di un solo quarto d’ora; adempiendo, peraltro, all’obbligo di presentazione successiva a cui era vincolato poco dopo in perfetto orario).
In tema di violazione degli obblighi, imposti ai sensi dell’art. 6 comma 2 l. 401/89 – come modificato dalla l. 19/10/2001 - di presentazione presso la Questura, non integra la contravvenzione di cui al comma 2 un modesto ritardo nell’espletamento del vincolo, poiché non vengono in tal modo eluse le finalità di controllo sociale ad esse sottese. (Nel caso di specie l’imputato non veniva considerato responsabile per la violazione di cui al comma 2, avendo, nel presentarsi alla questura della propria città, ritardato di un solo quarto d’ora; adempiendo, peraltro, all’obbligo di presentazione successiva a cui era vincolato poco dopo in perfetto orario).