{"id":2622,"date":"2020-06-01T11:29:57","date_gmt":"2020-06-01T09:29:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/?p=2622"},"modified":"2020-06-01T11:32:24","modified_gmt":"2020-06-01T09:32:24","slug":"abuso-edilizio-applicabile-la-confisca-anche-in-presenza-di-causa-estintiva-del-reato-purche-labuso-sia-stato-accertato-sotto-il-profilo-oggettivo-e-soggettivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/it\/abuso-edilizio-applicabile-la-confisca-anche-in-presenza-di-causa-estintiva-del-reato-purche-labuso-sia-stato-accertato-sotto-il-profilo-oggettivo-e-soggettivo\/","title":{"rendered":"Cassazione penale sez. un. 30\/01\/2020, n. 13539 &#8211; Abuso edilizio: applicabile la confisca anche in presenza di causa estintiva del reato purch\u00e9 l&#8217;abuso sia stato accertato sotto il profilo oggettivo e soggettivo."},"content":{"rendered":"<p>\u00a0<\/p>\n<p>RITENUTO IN FATTO<br \/>1. Con la sentenza indicata<br \/>in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del<br \/>Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P.I.<br \/>alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed Euro<br \/>60.000,00 di ammenda, per il reato di cui al D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), per avere realizzato, in data (OMISSIS), in qualit\u00e0 di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un&#8217;area sita nel Comune di (OMISSIS) (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione edilizia ottenuta, cui aveva fatto seguito l&#8217;edificazione di dodici corpi di fabbrica fuori terra in assenza del necessario titolo abilitativo, in violazione del piano di lottizzazione approvato con Delib. comunale 11 agosto 2006, n. 42 e degli standard urbanistici vigenti, con particolare riferimento alla volumetria realizzabile, alle sagome dei corpi di fabbrica, al numero delle unit\u00e0 abitative, alle superfici coperte, alle opere di urbanizzazione, agli abitati insediabili ed alle distanze delle strade).<\/p>\n<p>Con la sentenza \u00e8 stata,<br \/>inoltre, confermata la confisca dell&#8217;area e dei fabbricati abusivamente<br \/>realizzati.<\/p>\n<p>2. Avverso la predetta<br \/>sentenza l&#8217;imputato, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per<br \/>cassazione, deducendo sei motivi.<\/p>\n<p>2.1. Con il primo motivo,<br \/>il ricorrente ha lamentato la violazione del D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, artt. 30 e 44 e la mancanza, illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 della motivazione, sostenendo che l&#8217;attivit\u00e0 edificatoria ha interessato un&#8217;area classificata nello strumento urbanistico vigente nel Comune di (OMISSIS) come &#8220;zona C3 &#8211; Nucleo di espansione&#8221; e, dunque, sarebbe stata eseguita nel rispetto delle previsioni di zonizzazione e\/o localizzazione dello strumento urbanistico, all&#8217;epoca vigente. Questo dato dimostrerebbe che non sarebbe intervenuta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, quale effetto necessario idoneo a configurare il reato di lottizzazione abusiva, potendo semmai ravvisarsi un mero abuso edilizio ai sensi del D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b).<\/p>\n<p>2.2. Con il secondo motivo,<br \/>il ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, artt. 30 e 44 e la mancanza, illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 della motivazione nella parte in cui la stessa ha condiviso le conclusioni dei periti di ufficio, sia in riferimento al ritenuto sovradimensionamento delle superfici, dei volumi e del carico urbanistico rispetto agli standard urbanistici utilizzabili, sia in ordine alla mancata cd. &#8220;monetizzazione&#8221; delle opere di urbanizzazione secondaria non realizzate; in altri termini, la sentenza avrebbe omesso di considerare che il reato de quo \u00e8 integrato anche in presenza di autorizzazione a lottizzare purch\u00e8 quanto realizzato sia il frutto di consistenti e diffuse difformit\u00e0 tipologiche, volumetriche, strutturali e di destinazione.<\/p>\n<p>2.3. Con il terzo motivo,<br \/>il ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 30 e art. 43 c.p., ritenendo che nella sentenza di appello sia stata omessa la motivazione in ordine alla sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del reato. La considerazione del complessivo iter amministrativo che ha condotto all&#8217;adozione del piano di lottizzazione e alla stipula della successiva convenzione sarebbe sufficiente a dimostrare la buona fede dell&#8217;imputato, avendo egli agito con la consapevolezza di aver ricevuto le autorizzazioni necessarie dalle competenti autorit\u00e0. La sentenza, inoltre, sarebbe contraddittoria laddove, per respingere tale assunto, ha affermato l&#8217;evidente e macroscopica illegittimit\u00e0 della lottizzazione, mentre era stata necessaria, dapprima, una consulenza tecnica e, poi, una perizia collegiale per accertare tale illegittimit\u00e0, segno chiaro della difficolt\u00e0 tecnica dell&#8217;accertamento, oltre che riscontro, appunto, della buona fede del ricorrente.<\/p>\n<p>2.4. Con il quarto motivo,<br \/>il ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), e la mancanza, illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 della motivazione, per avere la Corte d&#8217;appello disposto la confisca dell&#8217;area e dei beni su di essa esistenti, non tenendo in minimo conto che i beni confiscati appartengono al ricorrente solo in minima parte, perch\u00e8, per la restante parte, sarebbero di propriet\u00e0 di soggetti rimasti estranei al processo, i quali avrebbero subito la violazione del loro diritto di propriet\u00e0 in assenza di qualsivoglia colpa loro attribuibile e a fronte della mancanza di qualsivoglia indennizzo compensativo tale da dar luogo a violazione del principio di proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>2.5. Con il quinto motivo,<br \/>il ricorrente ha lamentato la violazione del D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), e la mancanza, illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 della motivazione, nella parte in cui non si soffermerebbe sulla concessione edilizia in sanatoria rilasciata dai Commissari prefettizi che erano alla guida del Comune e con la quale \u00e8 stato condonato l&#8217;unico illecito di cui l&#8217;imputato si era reso responsabile e, cio\u00e8, l&#8217;attivit\u00e0 edificatoria abusiva realizzata nel corso dell&#8217;operazione di lottizzazione legittimamente autorizzata. Secondo il ricorrente, in particolare, la concessione in sanatoria, sebbene non estingua il reato di lottizzazione abusiva, impedirebbe tuttavia l&#8217;adozione della confisca, misura che, dunque, andrebbe annullata.<\/p>\n<p>2.6. Con il sesto motivo,<br \/>il ricorrente ha dedotto la violazione dell&#8217;art. 175<br \/>c.p. e art. 125<br \/>c.p.p. e la mancanza, illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 della motivazione, perch\u00e8 i giudici dell&#8217;appello non avrebbero motivato sulle ragioni del diniego del beneficio della non menzione della condanna, pur a fronte di specifica richiesta difensiva.<\/p>\n<p>3. La Terza sezione, con<br \/>un&#8217;articolata ordinanza ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite ai sensi dell&#8217;art. 618<br \/>c.p.p., avendo rilevato la possibile insorgenza di un contrasto di giurisprudenza sulla facolt\u00e0, in capo alla Corte di cassazione, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, di disporre l&#8217;annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalit\u00e0 della misura ablatoria, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte EDU 28\/06\/2018, G.I.E.M. s.r.l. c. Italia.<\/p>\n<p>L&#8217;ordinanza ha innanzitutto<br \/>ricordato l&#8217;orientamento della giurisprudenza formatosi da tempo nel senso di<br \/>ritenere che la confisca dei terreni e delle opere realizzate possa essere<br \/>disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato, sempre che sia<br \/>stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo<br \/>oggettivo e soggettivo, nell&#8217;ambito di un giudizio che assicuri il<br \/>contraddittorio e la pi\u00f9 ampia partecipazione degli interessati e che verifichi<br \/>l&#8217;esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l&#8217;aspetto dell&#8217;imprudenza,<br \/>della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei<br \/>quali la misura viene ad incidere (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 17066 del<br \/>04\/02\/2013, Volpe, Rv. 255112).<\/p>\n<p>Tale orientamento \u00e8 vieppi\u00f9<br \/>proseguito dopo il deposito delle motivazioni della pronuncia della Corte EDU<br \/>appena sopra ricordata, che, dopo l&#8217;assunto di segno contrario della sentenza<br \/>Varvara c. Italia, ha enunciato la compatibilit\u00e0 della confisca urbanistica con<br \/>la declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato, purch\u00e8 il reato di<br \/>lottizzazione abusiva nei suoi elementi costitutivi sia stato accertato<br \/>all&#8217;esito di un&#8217;istruzione probatoria rispettosa dei principi del giusto<br \/>processo e della presunzione di non colpevolezza.<\/p>\n<p>L&#8217;ordinanza di rimessione<br \/>ha quindi osservato che il giudice nazionale dovrebbe procedere ad una<br \/>interpretazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, in linea con<br \/>quella data alla disposizione dalla Corte EDU.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, la<br \/>Corte di appello avrebbe infatti confermato la confisca gi\u00e0 disposta dal<br \/>giudice di primo grado, seppure nulla i giudici di secondo grado, n\u00e8 quelli di<br \/>primo grado, abbiano specificato in ordine all&#8217;oggetto della misura ablativa,<br \/>per cui sarebbe indispensabile, alla luce di una interpretazione della<br \/>disposizione convenzionalmente, oltre che costituzionalmente, orientata,<br \/>verificare che la confisca sia stata disposta in modo da risultare<br \/>proporzionata al reato commesso.<\/p>\n<p>La mancanza di tale<br \/>giudizio nella sentenza impugnata dovrebbe necessariamente essere colmata da<br \/>una valutazione di merito sul requisito della proporzionalit\u00e0 della confisca,<br \/>tuttavia non demandabile al giudice di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Di qui, dunque, la<br \/>questione se sia giuridicamente consentito, all&#8217;esito della declaratoria di prescrizione<br \/>del reato e, quindi, di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna,<br \/>un giudizio di rinvio limitato ad una valutazione sulla confisca alla luce dei<br \/>requisiti che la stessa deve rispettare a seguito della menzionata<br \/>interpretazione convenzionalmente orientata della norma di cui al D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ordinanza di<br \/>rimessione si osserva che la giurisprudenza della Corte di cassazione avrebbe<br \/>offerto soluzioni diverse al quesito consistente nell&#8217;individuazione della<br \/>norma processuale che permetta il rinvio alla Corte di appello ai predetti<br \/>fini, o valorizzandosi l&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p. (essenzialmente, Sez. 3, n. 5936 del 8\/11\/2018, dep. 2019, Basile, Rv. 274860; Sez. 3, n. 14743 del 20\/2\/2019, Amodio, Rv. 275392; Sez. 3, n. 31282, del 27\/3\/2019, Grieco, Rv. 277167), o facendosi leva sull&#8217;applicazione, in via sostanzialmente analogica, della disciplina prevista per casi analoghi, come la pronuncia sulla falsit\u00e0 dei documenti.<\/p>\n<p>Ha poi aggiunto che,<br \/>nonostante quanto affermato in altre pronunce (citandosi in particolare Sez. 3,<br \/>n. 22034 del 11\/4\/2019, Pintore, Rv. 275969), n\u00e8 dall&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p., unicamente riferito ai giudici di appello ed alla Corte di Cassazione, n\u00e8 dalla giurisprudenza della Corte EDU risulterebbe peraltro l&#8217;obbligo per il giudice di primo grado di svolgere un processo penale nonostante il reato sia gi\u00e0 risultato estinto per prescrizione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, l&#8217;ordinanza ha<br \/>individuato la possibile insorgenza di un contrasto giurisprudenziale,<br \/>ritenendo che, onde consentire alla Corte di cassazione di annullare con rinvio<br \/>la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla confisca, in caso<br \/>di reato di lottizzazione abusiva dichiarato prescritto, n\u00e8 sarebbe applicabile<br \/>l&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p., per la sostanziale impossibilit\u00e0 di riferire tale disposizione alla confisca &#8220;lottizzatoria&#8221;, ma solo alla confisca &#8220;allargata&#8221; o per equivalente, n\u00e8 sarebbe individuabile altra disposizione; ha poi aggiunto che, anche a ritenere applicabile l&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p. alla confisca urbanistica, occorrerebbe effettuare il controllo di conformit\u00e0 costituzionale della norma all&#8217;art. 76<br \/>Cost. posto che, mentre la legge delega, in forza della quale \u00e8 stata adottata la norma, avrebbe stabilito la riserva di codice per le disposizioni di diritto penale sostanziale, il decreto legislativo delegato avrebbe inserito una norma nel codice di procedura penale, per di pi\u00f9 di portata innovativa, non compresa tra i principi e criteri direttivi della legge delega.<\/p>\n<p>Non sarebbe possibile<br \/>neppure ritenere che tale rinvio sia imposto al giudice di legittimit\u00e0 dal<br \/>riconoscimento del principio di proporzionalit\u00e0 della confisca contenuto nella<br \/>sentenza della Corte EDU G.I.E.M. s.r.l. c. Italia che non potrebbe costituire<br \/>un &#8220;obbligo di esercizio della giurisdizione penale&#8221; anche<br \/>successivamente alla declaratoria di prescrizione del reato, ai soli fini di<br \/>disporre la confisca.<\/p>\n<p>In definitiva, una volta<br \/>disposto l&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il<br \/>reato di lottizzazione estinto per prescrizione, in mancanza sia di una<br \/>espressa valutazione sulla proporzionalit\u00e0 dei beni confiscati rispetto alla<br \/>abusiva lottizzazione realizzata, sia, comunque, di una motivazione delle<br \/>sentenze di merito che renda evidente e chiara tale proporzionalit\u00e0, sarebbe<br \/>viziata da eccesso di giurisdizione la statuizione di annullamento con rinvio<br \/>limitato alla confisca, non risultando applicabile al caso nessuna norma del<br \/>codice di procedura penale o di leggi speciali.<\/p>\n<p>4. Il Presidente aggiunto,<br \/>con decreto in data 15 ottobre 2019, ha dunque assegnato il ricorso alle<br \/>Sezioni Unite da trattarsi all&#8217;odierna udienza pubblica.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERATO IN DIRITTO<br \/>1. La questione devoluta a<br \/>queste Sezioni Unite \u00e8 cos\u00ec formulata:<\/p>\n<p>&#8220;Se, in caso di<br \/>declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva,<br \/>sia consentito l&#8217;annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla<br \/>confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della<br \/>proporzionalit\u00e0 della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza<br \/>della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e<br \/>altri c. Italia&#8221;.<\/p>\n<p>2. La suddetta questione<br \/>presuppone che, con riguardo al reato oggetto di condanna, sia maturato il<br \/>corrispondente termine di prescrizione; prima di affrontarla, \u00e8 pertanto<br \/>necessario, una volta constatato che, nella specie, detto termine \u00e8 decorso,<br \/>come gi\u00e0 rilevato dall&#8217;ordinanza di remissione, in data (OMISSIS) (ovvero alla<br \/>scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di consumazione del reato del<br \/>(OMISSIS)), valutare se il ricorso sia ammissibile. Solo in tal caso, infatti,<br \/>sarebbe consentito al giudice di legittimit\u00e0, a fronte di prescrizione maturata<br \/>in data posteriore alla sentenza impugnata rilevare la stessa, mentre ci\u00f2<br \/>sarebbe impedito dalla mancata formazione di un regolare rapporto processuale<br \/>derivante appunto dalla inammissibilit\u00e0 del ricorso (cfr. Sez. U, n. 32 del<br \/>22\/11\/2000, D.L., Rv. 217266).<\/p>\n<p>In proposito va allora<br \/>anticipato che, inammissibili tutti i restanti motivi di ricorso, solo il<br \/>quinto pu\u00f2 valutarsi come infondato, con conseguente rilevabilit\u00e0, per quanto<br \/>appena detto, della prescrizione nelle more maturata.<\/p>\n<p>2.1. Il primo motivo, con<br \/>cui si sostiene che l&#8217;intervento sarebbe avvenuto in zona di espansione C\/3, e<br \/>dunque nel rispetto delle previsioni di zonizzazione e\/o localizzazione dello<br \/>strumento urbanistico, con conseguente mancanza di una trasformazione<br \/>innovativa dell&#8217;assetto urbanistico della zona, \u00e8 infatti inammissibile in<br \/>quanto, anche a volerlo ritenere specificamente proposto in precedenza con<br \/>l&#8217;atto di appello (nessuna doglianza in tale specifico senso \u00e8 infatti<br \/>rinvenibile in esso), non appare tenere in considerazione la motivazione della<br \/>sentenza impugnata.<\/p>\n<p>Oltre a doversi infatti<br \/>rilevare che la suindicata sede di intervento non sarebbe di per s\u00e8 ostativa<br \/>della configurabilit\u00e0 del reato (Sez. 3, n. 6629 del 07\/01\/2014, Giannattasio,<br \/>Rv. 258932), sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno<br \/>motivatamente argomentato, richiamando gli esiti delle due perizie disposte nel<br \/>corso del giudizio (la seconda, in particolare effettuata collegialmente<br \/>all&#8217;esito delle osservazioni svolte dal consulente della difesa), sulla<br \/>illegittimit\u00e0 del piano di lottizzazione nonch\u00e8 sulla mancanza di conformit\u00e0 di<br \/>quanto realizzato rispetto allo stesso piano lottizzatorio (vedi in particolare<br \/>pagg. 20 e ss. della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e<br \/>pagg. 7 e ss. della sentenza della Corte territoriale); sicch\u00e8, in definitiva,<br \/>appare del tutto riduttivo ed eccentrico, rispetto ai motivati rilievi dei<br \/>giudici di merito, classificare le opere poste in essere come meri illeciti<br \/>edilizi riconducibili sub D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b)..<\/p>\n<p>2.2. Anche il secondo<br \/>motivo \u00e8 inammissibile, con esso volendosi essenzialmente sollecitare una<br \/>valutazione di questa Corte, sulla discrasia tra quanto accordato dalla<br \/>pubblica amministrazione con la stipula del piano di lottizzazione e quanto<br \/>effettivamente realizzato nonch\u00e8 sulla conformit\u00e0 con gli strumenti urbanistici<br \/>vigenti del piano di lottizzazione approvato, diversa da quella motivatamente<br \/>argomentata dalla sentenza impugnata e basata sulle perizie espletate e gi\u00e0<br \/>sopra ricordate, che vengono solo genericamente contestate. Tanto pi\u00f9, inoltre,<br \/>una tale valutazione non \u00e8 consentita, laddove la stessa implichi, come nella<br \/>specie, l&#8217;esame di dati meramente fattuali non consentito nella sede di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Quanto poi alla invocata<br \/>&#8220;monetizzazione&#8221; degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione,<br \/>la sentenza impugnata ha dato unicamente atto di un pagamento che, tuttavia,<br \/>non ha potuto integrare la monetizzazione suddetta in mancanza della esatta quantificazione<br \/>dell&#8217;importo da corrispondere al Comune all&#8217;esito dell&#8217;approvazione del piano<br \/>lottizzatorio e secondo calcoli specifici, quantificazione la cui necessit\u00e0,<br \/>quale logico imprescindibile presupposto per l&#8217;operativit\u00e0 dell&#8217;istituto, \u00e8<br \/>stata chiaramente spiegata dalla stessa sentenza impugnata.<\/p>\n<p>2.3. La doglianza contenuta<br \/>nel terzo motivo di ricorso inerente la mancanza dell&#8217;elemento soggettivo del<br \/>reato \u00e8 poi del tutto eccentrica a fronte di una condotta di lottizzazione<br \/>abusiva caratterizzata, per come contestato in imputazione e accertato, oltre<br \/>che dalla difformit\u00e0 del piano di lottizzazione rispetto alle previsioni dello<br \/>strumento, anche dalla difformit\u00e0 tra quanto previsto dal piano e quanto<br \/>lottizzato, ci\u00f2 che, de visu, appare incompatibile con un preteso affidamento<br \/>alle determinazioni della pubblica amministrazione e alla presunzione di<br \/>legittimit\u00e0 delle stesse.<\/p>\n<p>2.4. Il quarto motivo,<br \/>inerente la disposta confisca, \u00e8 inammissibile per manifesta mancanza<br \/>d&#8217;interesse.<\/p>\n<p>Si afferma infatti, sulla premessa<br \/>che i beni oggetto della confisca sarebbero solo in minima parte di titolarit\u00e0<br \/>del ricorrente, che la sentenza non avrebbe, per tutti quelli restanti,<br \/>considerato la buona fede dei soggetti terzi proprietari di essi, in tal modo<br \/>tuttavia lamentando aspetti non invocabili proprio perch\u00e8 inerenti a diritti di<br \/>soggetti diversi, quali unici titolari del diritto alla restituzione degli<br \/>stessi (sul punto si veda, sia pure con riferimento alla dichiarata<br \/>inammissibilit\u00e0 del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di<br \/>confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto<br \/>interponente, che assuma invece la titolarit\u00e0 effettiva ed esclusiva dei beni<br \/>in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all&#8217;impugnazione spetta<br \/>solo a quest&#8217;ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla<br \/>restituzione del bene, Sez. 5, n. 8922 del 26\/10\/2015, Poli, Rv. 266141).<\/p>\n<p>2.5. Il sesto motivo,<br \/>riguardante il lamentato diniego del beneficio della non menzione della<br \/>condanna, \u00e8 anch&#8217;esso inammissibile non essendo stato proposto con l&#8217;atto di<br \/>appello.<\/p>\n<p>2.6. E&#8217; invece solo<br \/>infondato, come gi\u00e0 anticipato sopra, il quinto motivo di ricorso in quanto<br \/>prospettante la valutazione di questione di diritto inerente sostanzialmente la<br \/>prospettata idoneit\u00e0 di sanatoria riguardante i reati edilizi a fare venire<br \/>meno la confisca nonostante la sua non estensibilit\u00e0 al reato di lottizzazione.<\/p>\n<p>Il motivo deve infatti<br \/>essere disatteso: una volta riconosciuto, come ammesso nello stesso ricorso,<br \/>che la sanatoria degli immobili edificati nell&#8217;area interessata da una<br \/>lottizzazione abusiva pu\u00f2 eventualmente legittimare, ricorrendone i<br \/>presupposti, soltanto le opere che costituiscono oggetto della lottizzazione,<br \/>ma non comporta alcuna valutazione di conformit\u00e0 di quest&#8217;ultima alle scelte<br \/>generali di pianificazione urbanistica e, pertanto, non rende lecita tale<br \/>attivit\u00e0 (v. Sez. 3, n. 44517 del 17\/07\/2019, D&#8217;Alba, Rv. 277261, che ha<br \/>infatti precisato che gli interventi edilizi realizzati nell&#8217;ambito di una lottizzazione<br \/>abusiva non possono in particolare essere oggetto di accertamento di conformit\u00e0<br \/>D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, ex art. 36 non ricorrendo il presupposto della conformit\u00e0 agli strumenti urbanistici all&#8217;epoca della realizzazione delle opere), non pu\u00f2 che derivarne anche la irrilevanza quanto alla confisca, quale misura strettamente conseguente al solo reato di lottizzazione abusiva (nel senso che \u00e8 la demolizione l&#8217;unico rimedio percorribile per l&#8217;eliminazione degli effetti del reato di edificazione abusiva, Sez. 3, n. 4965 del 28\/11\/2007, Irti, Rv. 238781).<\/p>\n<p>Del resto, proprio la presa<br \/>d&#8217;atto della conformit\u00e0 delle opere realizzate agli strumenti urbanistici, che,<br \/>secondo il ricorrente, esprimerebbe la sanatoria, non pu\u00f2 avere riflessi sulla<br \/>lottizzazione il cui oggetto di tutela \u00e8 diverso da quello del reato<br \/>urbanistico (si veda, quanto alla possibilit\u00e0 di concorso del reato di<br \/>lottizzazione abusiva con le restanti violazioni edilizie previste dall&#8217;art. 44<br \/>cit., lett. a) e b) proprio sulla base della diversit\u00e0 sia dell&#8217;oggetto della<br \/>tutela che della condotta sanzionata, Sez. 3, n. 9307 del 24\/02\/2011,<br \/>Silvestro, Rv. 249763).<\/p>\n<p>3. Una volta, dunque,<br \/>considerato complessivamente infondato il ricorso, deve, come gi\u00e0 anticipato<br \/>sopra, prendersi atto dell&#8217;intervenuta prescrizione che, comportando<br \/>l&#8217;estinzione del reato, fa s\u00ec che la sentenza impugnata debba essere annullata<br \/>senza rinvio.<\/p>\n<p>Residua tuttavia il profilo<br \/>in ordine alle determinazioni che la Corte possa o meno adottare con<br \/>riferimento alla confisca che, come nella specie, sia stata disposta dal<br \/>giudice di merito (segnatamente, nel presente giudizio, dal giudice di primo<br \/>grado con statuizione confermata dalla sentenza impugnata).<\/p>\n<p>Residua, in altri termini,<br \/>su un piano che \u00e8 innanzitutto di dommatica generale del processo penale, la<br \/>necessit\u00e0 di accertare se, all&#8217;annullamento senza rinvio &#8220;della sentenza<br \/>impugnata&#8221;, possano resistere singole statuizioni della stessa, sulla base<br \/>della possibilit\u00e0 di individuare una sostanziale autonomia di esse; ci\u00f2 che, in<br \/>definitiva, rappresenta il presupposto per dare risposta alla questione rimessa<br \/>a queste Sezioni Unite, ovvero la possibilit\u00e0 che la Corte di cassazione,<br \/>annullando la sentenza di condanna per il reato di lottizzazione in quanto<br \/>estinto per prescrizione, possa, allo stesso tempo, decidere dell&#8217;impugnazione<br \/>quanto alla confisca, in ci\u00f2 dunque compresa, per venire alla specificit\u00e0 del<br \/>quesito posto, anche la possibilit\u00e0 di annullare con rinvio, quanto a tale<br \/>limitato aspetto, al giudice di merito.<\/p>\n<p>3.1. Deve subito dirsi che,<br \/>salvo a volere arbitrariamente frammentare la portata unitaria dell&#8217;annullamento<br \/>della sentenza logicamente derivante dalla prescrizione del reato quale causa<br \/>di estinzione dello stesso, la possibilit\u00e0 di individuare all&#8217;interno della<br \/>sentenza statuizioni che restino &#8220;immuni&#8221; rispetto all&#8217;effetto<br \/>caducante esercitato dalla prescrizione stessa, non pu\u00f2 che essere il frutto di<br \/>disposizioni normative che, espressamente o implicitamente, consentano una tale<br \/>operazione.<\/p>\n<p>Del resto, la stessa<br \/>ordinanza di rimessione \u00e8 giunta ad interrogarsi sulla legittima attribuzione<br \/>alla Corte del potere di annullamento con rinvio della sentenza limitatamente<br \/>alla confisca, cos\u00ec come affermato, invece, direttamente o indirettamente, sino<br \/>alla odierna data, da varie pronunce di legittimit\u00e0 (tra le altre, Sez. 3 n.<br \/>8350 del 23\/01\/2019, Alessandrini, Rv. 275756; Sez. 3, n. 5936 del 08\/11\/2018,<br \/>dep. 2019, Basile, Rv. 274860; Sez. 3, n. 14005 del 04\/12\/2018, dep. 2019,<br \/>Bogni, Rv. 275356; Sez. 3, n. 14743 del 20\/02\/2019, Amodio, Rv. 275392; Sez. 3,<br \/>n. 31282, del 27\/3\/2019, Grieco, Rv. 277167; Sez. 3, n. 36694 del 03\/07\/2019,<br \/>Candela, non mass.; Sez. 3, n. 36695 del 03\/07\/2019, Palumbo, non mass.; Sez.<br \/>3, n. 38484 del 5\/07\/2019, Giannattasio, Rv. 277322; Sez. 3, n. 47094 del<br \/>12\/09\/2019, Ventura, non mass.; Sez. 3, n. 47280 del 12\/09\/2019, Cancelli, Rv.<br \/>277363), proprio nella ritenuta impossibilit\u00e0 di rinvenire una norma che tale<br \/>facolt\u00e0 consenta.<\/p>\n<p>4. La questione \u00e8 peraltro<br \/>inevitabilmente connessa, trovando in essa il suo presupposto logico, a quella<br \/>pi\u00f9 in generale riguardante i rapporti intercorrenti tra declaratoria di<br \/>prescrizione, da un lato, e adozione della confisca lottizzatoria, dall&#8217;altro,<br \/>posto che, evidentemente, se detta declaratoria impedisse radicalmente di<br \/>potere disporre la confisca, lo stesso interrogativo posto a queste Sezioni<br \/>Unite in ordine ai poteri del giudice di legittimit\u00e0 resterebbe privo di senso<br \/>giacch\u00e8 lo stesso, una volta constatata la prescrizione del reato, non potrebbe<br \/>fare altro che annullare senza rinvio in toto la sentenza impugnata.<\/p>\n<p>Secondo un orientamento<br \/>consolidato di questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 9982 del 05\/03\/2008,<br \/>Quattrone, Rv. 238984; Sez. 3, n. 17066 del 04\/02\/2013, Volpe, Rv. 255112; Sez.<br \/>3, n. 15888\/16 del 08\/04\/2015, dep. 2016, Sannella, Rv. 266628; Sez.3, n. 33051<br \/>del 10\/05\/2017, Puglisi, Rv. 270646), essenzialmente fondato sulla lettera del D.P.R. 6<br \/>giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2 (&#8220;La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi \u00e8 stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca del terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite&#8221;), la confisca dei terreni ben pu\u00f2 essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato purch\u00e8 sia accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva.<\/p>\n<p>Tale indirizzo, sorto sin<br \/>da tempi risalenti (si veda, nel vigore della L. n. 47 del 1985, art. 19 Sez.<br \/>3, n. 4954 del 08\/02\/1994, Pene, Rv. 197506 e Sez. 3, n. 10061 del 13\/07\/1995,<br \/>Barletta, Rv. 203473), si \u00e8, in tempi progressivi, consolidato ed<br \/>&#8220;affinato&#8221; fino a trovare, in epoca recente, sostanziale sintonia<br \/>anche con la giurisprudenza della Corte EDU.<\/p>\n<p>Condensato inizialmente<br \/>nella semplice affermazione della compatibilit\u00e0 tra dichiarazione di estinzione<br \/>per prescrizione del reato e confisca delle aree lottizzate in ragione della<br \/>sufficienza di un accertamento del reato, il principio si \u00e8 via via<br \/>irrobustito, forgiato anche dall&#8217;apporto della giurisprudenza costituzionale e<br \/>sovranazionale, attraverso, dapprima, la indicazione della<br \/>&#8220;latitudine&#8221; dell&#8217;accertamento, necessariamente comprensivo, per<br \/>tenere conto delle indicazioni a suo tempo giunte dalla sentenza della Corte<br \/>EDU 30\/08\/2007, Sud Fondi c. Italia, sia dell&#8217;elemento oggettivo che di quello<br \/>soggettivo del reato (tra le prime, Sez.3, n. 21188 del 30\/04\/2009, Casasanta,<br \/>Rv.243630; Sez. 3, n. 30933 del 19\/05\/2009, Costanza, Rv. 244247) e,<br \/>successivamente, attraverso la predisposizione di modalit\u00e0 procedimentali<br \/>coerenti con i principi del &#8220;giusto processo&#8221;, come tali richiedenti<br \/>la sussistenza del contraddittorio delle parti quale elemento imprescindibile<br \/>dell&#8217;accertamento stesso (tra le altre, Sez. 3, n. 17066 del 04\/02\/2013, Volpe,<br \/>Rv. 255112; Sez. 4, n. 31239 del 23\/06\/2015, Giallombardo, Rv. 264337).<\/p>\n<p>E seppure in un primo<br \/>momento l&#8217;assunto si sia trovato in dissonanza con la giurisprudenza della<br \/>Corte EDU, da ultimo, invece, come gi\u00e0 anticipato, lo stesso ha incontrato,<br \/>nella lettura della Corte sovranazionale, la affermazione di una sua<br \/>compatibilit\u00e0 con i principi della Convenzione.<\/p>\n<p>Se infatti la pronuncia<br \/>della Corte EDU 29\/10\/2013, Varvara c. Italia, aveva affermato<br \/>l&#8217;incompatibilit\u00e0 con le garanzie previste dalla CEDU di un sistema in cui una persona dichiarata innocente o, comunque, senza alcun grado di responsabilit\u00e0 penale constatata in una sentenza di colpevolezza, potesse subire una &#8220;pena&#8221; (tale dovendo secondo la Corte essere considerata la confisca lottizzatoria), in contrasto con la previsione dell&#8217;art. 7 CEDU, successivamente, sia l&#8217;elaborazione della Corte costituzionale che la &#8220;rilettura&#8221; operata, in tempi pi\u00f9 recenti, dalla Corte EDU, hanno offerto ulteriore fondamento all&#8217;indirizzo esegetico ricordato.<\/p>\n<p>4.1. Segnatamente, con la<br \/>sentenza n. 49 del<br \/>2015, la Corte costituzionale ha, per quanto strettamente interessante l&#8217;oggetto del presente giudizio, ribadito la necessit\u00e0, ai fini della confisca urbanistica, di un pieno accertamento della responsabilit\u00e0 dell&#8217;imputato e della malafede del terzo eventualmente colpito dalla confisca, precisando tuttavia che un tale &#8220;pieno accertamento&#8221; non sarebbe precluso nel caso di proscioglimento dovuto a prescrizione, atteso che tale pronuncia ben potrebbe &#8220;accompagnarsi alla pi\u00f9 ampia motivazione sulla responsabilit\u00e0, ai soli fini della confisca del bene lottizzato&#8221;; in altri termini, ai fini della confisca urbanistica, ben potrebbe tenersi conto &#8220;non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell&#8217;accertamento&#8221;, valorizzandosi le potenzialit\u00e0 di accertamento del fatto di reato consentite anche a fronte di pronuncia di sentenza di proscioglimento; in definitiva, secondo la Corte, &#8220;nell&#8217;ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilit\u00e0 logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilit\u00e0&#8221;.<\/p>\n<p>4.2. Quanto poi alla Corte<br \/>EDU, la stessa, nella pronuncia della Grande Camera 28\/06\/2018, G.I.E.M. S.r.l.<br \/>c. Italia, ribadendo che i principi di legalit\u00e0 e colpevolezza, condensati<br \/>nell&#8217;art. 7 CEDU, rendono &#8220;necessario impegnarsi, al di l\u00e0 delle apparenze e del vocabolario utilizzato, ad individuare la realt\u00e0 di una situazione&#8221;, andando &#8220;oltre al dispositivo di una decisione interna&#8221;, per &#8220;tener conto della sua sostanza, in quanto la motivazione costituisce parte integrante della decisione&#8221;, ha affermato che &#8220;qualora i tribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna nel senso dell&#8217;art. 7, che in questo caso non \u00e8 violato&#8221; (p. 261).<\/p>\n<p>4.3. Pu\u00f2 dunque dirsi che,<br \/>nella &#8220;lettura&#8221; data da questa Corte, l&#8217;art. 44 cit., l\u00e0 dove<br \/>ricollega la confisca lottizzatoria all&#8217;accertamento del reato, consente di<br \/>prescindere dalla necessit\u00e0 di una sentenza di condanna &#8220;formale&#8221;<br \/>permettendo di fondare la &#8220;legittimit\u00e0&#8221; del provvedimento ablatorio<br \/>su un accertamento del fatto che, pur assumendo le forme esteriori di una<br \/>pronuncia di proscioglimento, equivale, in forza della sua necessaria<br \/>latitudine (estesa alla verifica, oltre che dell&#8217;elemento oggettivo, anche<br \/>dell&#8217;esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l&#8217;aspetto dell&#8217;imprudenza,<br \/>della negligenza e del difetto di vigilanza) e delle sue modalit\u00e0 di formazione<br \/>(caratterizzate da un giudizio che assicuri il contraddittorio e la pi\u00f9 ampia<br \/>partecipazione degli interessati), ad una pronuncia di condanna come tale<br \/>rispettosa ad un tempo dei principi del giusto processo e dei principi<br \/>convenzionali, proprio come riconosciuto, da ultimo, anche dalla Corte EDU.<\/p>\n<p>5. Tornando, dunque, al<br \/>quesito rimesso a questa Corte, le pronunce che hanno inizialmente affermato la<br \/>possibilit\u00e0 di annullamento con rinvio, hanno evidentemente individuato un tale<br \/>esito come un logico ed inevitabile corollario proprio del principio poco sopra<br \/>ricordato, pena, diversamente, la sua declamazione solo virtuale: infatti, la<br \/>possibilit\u00e0 di coesistenza della prescrizione e della confisca, riconosciuta,<br \/>da ultimo, anche dalla Corte EDU, acquista un concreto valore, in quanto si<br \/>consenta che, nonostante la intervenuta prescrizione maturata nel corso del<br \/>giudizio di impugnazione, il giudice possa ugualmente disporre la misura in<br \/>oggetto.<\/p>\n<p>E sempre tali pronunce<br \/>hanno trovato una conferma di ci\u00f2 nell&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p. secondo cui &#8220;quando \u00e8 stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall&#8217;art. 240-bis<br \/>c.p., comma 1 e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall&#8217;art. 322-ter c.p., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull&#8217;impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilit\u00e0 dell&#8217;imputato&#8221;.<\/p>\n<p>5.1. E&#8217; senz&#8217;altro esatto<br \/>che la formulazione originaria della norma, introdotta dal D.Lgs. 1<br \/>marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 4, (di attuazione della delega per la riserva di codice), e da ultimo modificata con la L. n. 3 del<br \/>2019 (che vi ha inserito l&#8217;inciso relativo alla &#8220;confisca prevista dall&#8217;art. 322-ter c.p.&#8221;), ha rappresentato, salva la precisazione di cui oltre, il sostanziale trapianto, nel codice di rito, del contenuto del D.L. n. 306<br \/>del 1992, art. 12-sexies, comma 4-septies, secondo cui &#8220;le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull&#8217;impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilit\u00e0 dell&#8217;imputato&#8221;. Infatti, il riferimento ai &#8220;commi precedenti&#8221; effettuato da tale norma ricomprendeva anche il comma 1 con il quale, per determinate ipotesi di reato, si prevedeva che, in casi di sentenza di condanna o di applicazione della pena, fosse sempre disposta la confisca cosiddetta &#8220;allargata&#8221;, ovvero quella concernente i beni di cui il condannato non potesse giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilit\u00e0 a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito; e tale comma \u00e8 stato sostanzialmente trasfuso nell&#8217;art. 240-bis<br \/>c.p., nel comma 1 inserito nel codice dal D.Lgs. n. 21<br \/>del 2018 cit., art. 6, comma 1, e richiamato espressamente dall&#8217;art. 578-bis (cos\u00ec come, appunto, l&#8217;art. 12-sexies, comma 4-septies cit. richiamava il comma 1).<\/p>\n<p>Ed \u00e8 ulteriormente esatto<br \/>che l&#8217;art. 12-sexies cit., comma 1 (e, conseguentemente, in virt\u00f9 della gi\u00e0<br \/>indicata corrispondenza, l&#8217;art. 240 bis cit., comma 1), prevedeva, come sopra<br \/>anticipato, la sola confisca cosiddetta &#8220;per sproporzione&#8221;, senza in<br \/>alcun modo contemplare la confisca urbanistica, ma \u00e8 anche vero che l&#8217;art.<br \/>578-bis non si \u00e8 limitato a richiamare la &#8220;confisca in casi particolari<br \/>prevista dall&#8217;art. 240-bis<br \/>c.p., comma 1&#8243; ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca &#8220;prevista da altre disposizioni di legge&#8221; e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera della L. 9 gennaio<br \/>2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. f), il richiamo alla confisca &#8220;prevista dall&#8217;art. 322-ter c.p.&#8221;.<\/p>\n<p>E&#8217; pertanto evidente che,<br \/>quali che siano state le ragioni che hanno determinato il legislatore ad<br \/>introdurre la norma in oggetto nel codice di rito, la stessa non pu\u00f2 che essere<br \/>letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare non<br \/>potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca &#8220;prevista da altre<br \/>disposizioni di legge&#8221;, formulato senza ulteriori specificazioni, una<br \/>valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le<br \/>confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale.<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;ordinanza di<br \/>rimessione, tale inciso sarebbe da riferire specificamente alla confisca<br \/>&#8220;allargata&#8221; relativa al reato di cui al D.P.R. n. 43<br \/>del 1973, art. 295, comma 2, e a quella relativa al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1993, art. 73, che, in quanto disciplinate entrambe da testi unici, non avrebbero potuto, per il principio della &#8220;riserva di codice&#8221; di cui all&#8217;art. 3-bis<br \/>c.p., essere espressamente menzionate nel codice penale; e tuttavia, per discostarsi da tale assunto, pare dirimente osservare che tale principio riguarda, per come emergente dal tenore testuale di detta norma, le &#8220;nuove disposizioni che prevedono reati&#8221;, le quali &#8220;possono essere introdotte nell&#8217;ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia&#8221;, essendosi, cio\u00e8, voluto evitare che con leggi diverse da tali due fonti si possano introdurre nuove fattispecie di reato. Nella specie, invece, non si sarebbe trattato di introdurre nuove fattispecie di reato ma solo di menzionare, ai fini della regolamentazione della confisca per esse prevista, fattispecie gi\u00e0 contemplate dall&#8217;ordinamento.<\/p>\n<p>N\u00e8 il fatto che la rubrica<br \/>della norma riguardi unicamente la &#8220;confisca in casi particolari&#8221;, in<br \/>tal modo sembrando alludere alla sola confisca &#8220;allargata&#8221; di cui<br \/>all&#8217;art. 240-bis cit., che infatti, in rubrica riporta la stessa formulazione,<br \/>pu\u00f2 condurre a diverse conclusioni, dovendo sul punto ribadirsi che le<br \/>partizioni sistematiche di una legge, in particolare titoli, capi e rubriche,<br \/>non fanno parte n\u00e8 integrano il testo legislativo e quindi non vincolano<br \/>l&#8217;interprete, in quanto la disciplina normativa sulla formazione delle leggi<br \/>prevede che solo i singoli articoli siano oggetto di esame e di approvazione da<br \/>parte degli organi legislativi (Sez. 1, n. 16372 del 20\/03\/2015, De Gennaro,<br \/>Rv. 263325).<\/p>\n<p>E allo stesso modo non<br \/>appare rivestire carattere ostativo ad una lettura inclusiva anche della<br \/>confisca urbanistica il fatto che, alla &#8220;confisca in casi<br \/>particolari&#8221; e a quella &#8220;prevista&#8230;da altre disposizioni di<br \/>legge&#8221;, tra loro legate dalla congiunzione &#8220;e&#8221;, si sia poi<br \/>aggiunta anche la confisca di cui all&#8217;art. 322-ter cit., attraverso la diversa<br \/>congiunzione &#8220;o&#8221;; secondo una prima lettura di tali unit\u00e0<br \/>sintattiche, menzionata dalla ordinanza di rimessione, infatti, la diversa<br \/>natura delle due congiunzioni usate starebbe a dimostrare che le confische<br \/>menzionate dalla norma potrebbero essere di soli due tipi, ovvero, da un lato,<br \/>la confisca cosiddetta &#8220;allargata&#8221;, esemplificata dal riferimento<br \/>all&#8217;art. 240-bis cit. cui, per effetto della congiunzione &#8220;e&#8221;,<br \/>andrebbe accomunata anche la confisca previste da altre disposizioni di legge,<br \/>e, dall&#8217;altro, la confisca per equivalente, esemplificata dal riferimento<br \/>all&#8217;art. 322-ter cit., senza spazio, dunque, per ulteriori tipi di confisca.<br \/>Sennonch\u00e8, non pu\u00f2 non tenersi conto che, come gi\u00e0 detto, la versione<br \/>originaria era limitata ai soli due primi elementi mentre il riferimento alla<br \/>confisca di cui all&#8217;art. 322-ter c.p. \u00e8 stato il frutto di interpolazione<br \/>successiva, sicch\u00e8 l&#8217;affidamento sull&#8217;appropriata utilizzazione delle<br \/>congiunzioni (dapprima la &#8220;e&#8221; e, poi, la &#8220;o&#8221;) e sulle sue<br \/>conseguenze interpretative appare in definitiva assai labile ove non<br \/>rapportato, come necessario, alla formulazione primigenia caratterizzata dal<br \/>semplice riferimento ad una confisca prevista dall&#8217;art. 240-bis nonch\u00e8 da altre<br \/>leggi speciali; ed anzi, ben potrebbe dirsi che \u00e8 la stessa aggiunta<br \/>posteriore, in realt\u00e0, ed in senso opposto a quanto si vorrebbe, a rafforzare<br \/>una lettura della disposizione inclusiva anche dei provvedimenti ablatori<br \/>aventi portata lato sensu sanzionatoria, come indubbiamente \u00e8 la confisca per<br \/>equivalente e come \u00e8 la confisca urbanistica, avente natura, per consolidata<br \/>esegesi di questa Corte, di &#8220;sanzione amministrativa&#8221; (cfr., tra le<br \/>altre, Sez. 3, n. 12471 del 16\/11\/1995, Besana, Rv. 203275; Sez. 3, n. 777 del<br \/>24\/02\/1999, Iaconangeli, Rv. 214058; Sez. 3, n. 38728 del 07\/07\/2004, Lazzara,<br \/>Rv. 229608; Sez. 3, n. 36844 del 09\/07\/2009, Cont\u00f2, Rv. 244923; Sez. 3, n. 5857<br \/>del 6\/10\/2010, dep. 16\/02\/2011, Grova, Rv. 249516; Sez. 3, n. 2292 del<br \/>25\/10\/19, dep. 22\/01\/2020, Romano, non mass.).<\/p>\n<p>5.2. Va aggiunto che gi\u00e0<br \/>questa Corte a Sezioni Unite ha significativamente affermato, con la sentenza<br \/>n. 6141\/19 del 25\/10\/2018, Milanesi, Rv. 274627, come il riferimento dell&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p. alle &#8220;altre disposizioni di legge&#8221; evochi &#8220;le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali&#8221;, in tal modo condividendo la legittimit\u00e0 di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca &#8220;per sproporzione&#8221;.<\/p>\n<p>5.3. N\u00e8, interpretando la<br \/>norma come applicabile anche alla confisca urbanistica, da intendersi<br \/>ricompresa appunto nella indeterminata categoria delle confische previste da<br \/>altre disposizioni di legge, potrebbero emergere elementi sintomatici di un<br \/>possibile attrito della stessa con il principio di cui all&#8217;art. 76<br \/>Cost. tale da fare dubitare, in termini non manifestamente infondati, della sua legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ordinanza di<br \/>rimessione si \u00e8 sostenuto che la Legge Delega<br \/>23 giugno 2017, n. 103, in forza della quale \u00e8 stata adottata la nuova norma, stabiliva la riserva di codice per le disposizioni di diritto penale sostanziale; il decreto legislativo di attuazione, invece, avrebbe inserito nel codice di procedura penale una norma, per di pi\u00f9 di portata innovativa, non compresa tra i principi e criteri direttivi della legge delega, con conseguente possibile violazione dell&#8217;art. 76<br \/>Cost.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 tuttavia non<br \/>considerarsi, da un lato, che la medesima L. 23 giugno<br \/>2017, n. 103, art. 1, comma 82, ha delegato il Governo all&#8217;adozione di norme per la riforma dei giudizi di impugnazione nel processo penale, entro le quali, dunque, ben pu\u00f2 farsi rientrare anche l&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p., norma inequivocabilmente volta, sia per l&#8217;ambito di collocazione sia per il contenuto, a disciplinare appunto il giudizio di impugnazione, e che, dall&#8217;altro, l&#8217;art. 1, comma 86 stessa legge stabilisce che &#8220;Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonch\u00e8 le norme di carattere transitorio&#8221;, ben potendo l&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p. costituire, nella sostanza, una delle &#8220;norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato&#8221; resesi necessarie in esito all&#8217;esercizio della delega.<\/p>\n<p>Del resto, come<br \/>costantemente affermato dalla Corte costituzionale, i principi e criteri<br \/>direttivi servono, da un lato, a circoscrivere il campo della delega, s\u00ec da<br \/>evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalit\u00e0 che l&#8217;hanno<br \/>determinata, ma, dall&#8217;altro, devono anche consentire al potere delegato la<br \/>possibilit\u00e0 di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare<br \/>nella fisiologica attivit\u00e0 di &#8220;riempimento&#8221; che lega i due livelli<br \/>normativi, sicch\u00e8 la determinazione dei principi e dei criteri suddetti<br \/>&#8220;non osta all&#8217;emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo<br \/>e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore&#8221;<br \/>(sent. n. 117 del 1997; n. 198 del 1998; n. 426 del 2006; n. 341 del 2007) pur<br \/>nel silenzio del legislatore delegante (sent. n. 141 del 1993).<\/p>\n<p>E a tale logica, si \u00e8<br \/>aggiunto, sicuramente appartiene appunto la delega conferita per il<br \/>coordinamento delle preesistenti disposizioni, quale potere normativo volto a<br \/>ricondurre in un quadro di coerenza sistematica norme legislative contenute in<br \/>separati atti (sent. n. 308 del 2002).<\/p>\n<p>5.4. Del resto, la<br \/>riferibilit\u00e0 dell&#8217;art. 578-bis cit. anche alla confisca urbanistica poggia<br \/>anche su un criterio di evidente razionalit\u00e0: l&#8217;esigenza che ha spinto il<br \/>legislatore a dettare una norma volta, in chiara analogia con la disposizione<br \/>dell&#8217;art. 578<br \/>c.p.p. (non a caso immediatamente precedente nella topografia codicistica), ad evitare che la prescrizione del reato, a fronte di un&#8217;affermazione di responsabilit\u00e0 che resta, nella sostanza, immutata, vanifichi la confisca di cui all&#8217;art. 240-bis cit. nel frattempo disposta in primo grado o in grado di appello (a seconda che la prescrizione maturi rispettivamente nel giudizio di appello o in quello di legittimit\u00e0), in linea con il principio di conservazione degli effetti delle pronunce di merito sul punto non sovvertite nei gradi successivi (cos\u00ec come, con riguardo all&#8217;art. 578, si \u00e8 voluta evitare la dissipazione degli effetti sul piano delle statuizioni civili), \u00e8 ancor pi\u00f9 tangibile nel caso della confisca di cui al D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44.<\/p>\n<p>Come si \u00e8 gi\u00e0 detto,<br \/>infatti, ai fini di disporre la confisca lottizzatoria non \u00e8 necessaria una<br \/>pronuncia di condanna, essendo invece sufficiente il &#8220;sostanziale&#8221;<br \/>accertamento del fatto, sia pure circondato dalle garanzie sostanziali e<br \/>processuali gi\u00e0 ricordate sopra; non si comprende allora quale senso potrebbe<br \/>avere consentire che il mero fatto di una prescrizione sopravvenuta in grado di<br \/>appello o in quello di legittimit\u00e0 (ovvero, in altri termini, il sopravvenire<br \/>di una situazione che, ove prodottasi gi\u00e0 in primo grado, non avrebbe comunque<br \/>potuto impedire la sanzione amministrativa de qua) impedisca al giudice<br \/>dell&#8217;impugnazione di decidere comunque agli effetti della confisca.<\/p>\n<p>Da tale punto di vista,<br \/>dunque, il parallelismo che, con riguardo alla confisca &#8220;per<br \/>sproporzione&#8221;, il legislatore ha posto, per le altre confische, tra la<br \/>norma sostanziale di cui all&#8217;art. 240-bis e quella processuale di cui all&#8217;art.<br \/>578-bis, va, con riguardo alla confisca urbanistica, pi\u00f9 specificamente<br \/>instaurato tra il D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44 (quale &#8220;legge speciale&#8221; richiamata dalla norma del codice di procedura) e l&#8217;art. 578-bis.<\/p>\n<p>6. Il parallelismo appena<br \/>evidenziato, \u00e8, allo stesso tempo, la ragione per la quale l&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p. non pu\u00f2 presupporre che ai fini della confisca urbanistica sia sempre necessaria, in primo grado, una pronuncia di condanna.<\/p>\n<p>Premesso che la<br \/>formulazione letterale della norma in s\u00e8 considerata non contiene alcun<br \/>espresso riferimento a tale presupposto (venendo unicamente menzionata la<br \/>necessit\u00e0 di una previa confisca), il necessario antecedente di una sentenza di<br \/>condanna non pu\u00f2 neppure essere rinvenuto nell&#8217;incipit dell&#8217;art. 240 bis, comma<br \/>1, cit., che menziona la condanna (nonch\u00e8 la sentenza di applicazione della<br \/>pena), appunto perch\u00e8, come appena detto, il necessario referente dell&#8217;art.<br \/>578-bis, per quanto riguardante specificamente la confisca urbanistica, non pu\u00f2<br \/>essere l&#8217;art. 240-bis bens\u00ec il D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44 che opera il chiaro riferimento al solo &#8220;accertamento&#8221;.<\/p>\n<p>6.1. Allo stesso tempo,<br \/>tuttavia, va necessariamente precisato, affinch\u00e8 sia razionalmente ricostruito<br \/>il &#8220;sistema&#8221; ricavato dalle norme appena ricordate, che la<br \/>possibilit\u00e0 per il giudice dell&#8217;impugnazione, che dichiari la prescrizione, di<br \/>decidere comunque agli effetti della confisca, non pu\u00f2 implicare, come invece<br \/>ritenuto da alcune pronunce, che il giudizio di primo grado, una volta<br \/>intervenuta la prescrizione e non ancora accertato il fatto, possa comunque<br \/>proseguire a tali soli fini di accertamento.<\/p>\n<p>Un orientamento di questa<br \/>Corte, ricordato in chiave critica anche dalla ordinanza di rimessione, ha<br \/>ritenuto recessivo il principio generale dell&#8217;obbligo di immediata declaratoria<br \/>di una causa estintiva del reato di cui all&#8217;art. 129<br \/>c.p.p. rispetto al correlativo e coesistente &#8220;obbligo di accertamento&#8221; ricavabile dall&#8217;art. 44 cit., che, dunque, dovrebbe avere piena espansione consentendo al giudice, nell&#8217;ottica della possibilit\u00e0 di individuare, accanto all&#8217;azione penale tipica, una cosiddetta &#8220;azione penale complementare&#8221;, di &#8220;adottare altri provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio, nei quali si sostanzia l&#8217;esigenza dell&#8217;ordinamento di ripristinare l&#8217;ordine giuridico violato dal fatto illecito&#8221; (cos\u00ec, tra le altre, da ultimo, n. 2292 del 25\/10\/2019, dep. 22\/01\/2020, Romano, non mass., nonch\u00e8 Sez. 3, n. 53692 del 13\/07\/2017, Martino, Rv. 272791; Sez. 3, n. 43630 del 25\/06\/2018, Tammaro, Rv. 274196; Sez. 3, n. 31282, del 27\/3\/2019, Grieco, Rv. 277167).<\/p>\n<p>Sicch\u00e8, in definitiva,<br \/>l&#8217;unico limite a che il processo penale possa progredire relativamente ad<br \/>un&#8217;azione di accertamento finalizzata alla sola decisione sulla confisca<br \/>urbanistica sarebbe rappresentato dall&#8217;estinzione maturata prima dell&#8217;esercizio<br \/>dell&#8217;azione penale (Sez. 3, n. 35313 del 19\/05\/2016, Imolese, Rv. 267534)<br \/>poich\u00e8, in tal caso, sarebbe impedito al giudice di compiere, nell&#8217;ambito di un<br \/>giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli<br \/>interessati, l&#8217;accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi.<\/p>\n<p>7. Ritengono tuttavia<br \/>queste Sezioni Unite che debba essere riaffermata la valenza, rispondente a<br \/>principi di ordine costituzionale, dell&#8217;obbligo di immediata declaratoria della<br \/>causa di estinzione del reato posto dall&#8217;art. 129<br \/>c.p.p., comma 1, unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 stessa norma, laddove gi\u00e0 risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cio\u00e8, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell&#8217;adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso.<\/p>\n<p>7.1. Va anzitutto chiarito<br \/>che dal tenore letterale dell&#8217;art. 44 cit. non pu\u00f2 trarsi alcuna indicazione<br \/>nel senso di un &#8220;obbligo&#8221; di compiere l&#8217;accertamento nonostante la<br \/>prescrizione gi\u00e0 maturata e che in tale direzione non possono condurre, come<br \/>anche osservato dall&#8217;ordinanza di rimessione, n\u00e8 la sentenza della Corte<br \/>costituzionale n. 49 del 2015, n\u00e8 la gi\u00e0 ricordata pronuncia della Corte EDU GIEM s.r.l. c. Italia.<\/p>\n<p>Sotto il primo profilo<br \/>normativo, la disposizione appena ricordata si limita a prevedere che &#8220;la<br \/>sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi \u00e8 stata lottizzazione<br \/>abusiva, dispone la confisca&#8230;&#8221;: in altri termini, pur postulando che ai<br \/>fini della confisca sia sufficiente l&#8217;accertamento del fatto, in tal modo<br \/>consentendo la misura anche a fronte di maturata prescrizione, la stessa nulla<br \/>dice in ordine ai rapporti in punto di successione temporale tra l&#8217;accertamento<br \/>del fatto, da un lato, e la prescrizione, dall&#8217;altro, se, cio\u00e8, l&#8217;accertamento<br \/>debba necessariamente precedere il termine di compimento della prescrizione,<br \/>affinch\u00e8 sia legittimo disporre la confisca, oppure sia invece consentito che,<br \/>nonostante la prescrizione ormai intervenuta, il giudizio debba proseguire<br \/>oltre ai soli fini di accertare il fatto (evidentemente prima non accertato)<br \/>onde potere disporre la confisca. N\u00e8 poteva, una norma sostanziale come quella<br \/>in oggetto, operare specificazione sui tempi e sul quomodo dell&#8217;accertamento,<br \/>appartenendo fisiologicamente un tale ambito alle sole norme di carattere<br \/>processuale.<\/p>\n<p>Sotto il secondo profilo<br \/>giurisprudenziale, poi, nessun riferimento la Corte costituzionale appare avere<br \/>operato a tale aspetto, n\u00e8 espressamente, n\u00e8 implicitamente, ci\u00f2 non potendo in<br \/>particolare ricavarsi dalla specificazione per cui non sarebbe di per s\u00e8<br \/>&#8220;escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla<br \/>pi\u00f9 ampia motivazione sulla responsabilit\u00e0, ai soli fini della confisca del<br \/>bene lottizzato&#8221;, ci\u00f2 solo significando, appunto, la reiterazione del<br \/>principio di compatibilit\u00e0 &#8220;logica o giuridica della prescrizione con un<br \/>pieno accertamento di responsabilit\u00e0&#8221;; n\u00e8 alcun riferimento specifico<br \/>sarebbe possibile rinvenire nella giurisprudenza della Corte EDU, che mai \u00e8<br \/>scesa a valutare gli aspetti di ordine prettamente processuale appena<br \/>ricordati, del resto chiaramente estranei all&#8217;orizzonte decisionale proprio<br \/>della giurisdizione sovranazionale se non espressamente denunciati ad essa in<br \/>ragione di eventuali effetti di inosservanza dei principi della Convenzione<br \/>EDU.<\/p>\n<p>Nessuna lettura della norma<br \/>costituzionalmente o convenzionalmente orientata nel senso della prosecuzione<br \/>del processo, a prescrizione maturata, quando non sia stato ancora accertato il<br \/>fatto appare, dunque, sostenibile.<\/p>\n<p>7.2. Necessario \u00e8, invece,<br \/>il riferimento alle norme processuali e, in particolare, alla norma dell&#8217;art. 129<br \/>c.p.p., comma 1, sopra ricordata, specificamente dedicata proprio al tempo e al quomodo della declaratoria di determinate cause di non punibilit\u00e0 (in esse rientrando anche la estinzione del reato), da sempre interpretata da questa Corte come espressiva di un obbligo per il giudice di pronunciare con immediatezza, nel momento di sua formazione ed indipendentemente da quello che sia &#8220;lo stato e il grado del processo&#8221; (clausola, questa, significativamente menzionata dalla norma), sentenza di proscioglimento (in tal senso, Sez. 1, n. 33129 del 06\/07\/2004, Confl. comp. in proc. Bevilacqua, Rv. 229387; Sez. 5, n. 12174 del 18\/02\/2002, Vitale, Rv. 221392; implicitamente, Sez. 6, n. 783 del 26\/02\/1999, Tota, Rv. 214141).<\/p>\n<p>Ed \u00e8 emblematico che,<br \/>esattamente in fattispecie riguardante la confisca urbanistica, ed in<br \/>conseguenza della stretta applicazione del &#8220;principio di<br \/>immediatezza&#8221; di cui all&#8217;art. 129 cit., sia stato da questa Corte ritenuto<br \/>abnorme il decreto del giudice dell&#8217;udienza preliminare che, proprio al fine di<br \/>consentire successivamente l&#8217;accertamento finalizzato a detta confisca, abbia<br \/>disposto ugualmente il rinvio a giudizio per un reato, pur riconoscendo<br \/>l&#8217;intervenuta estinzione dello stesso per prescrizione, in quanto esplicatosi<br \/>al di fuori dei casi consentiti, al di l\u00e0 di ogni ragionevole limite (Sez. 1,<br \/>n. 33129 del 06\/07\/2004, Confl. comp. in proc. Bevilacqua, cit.).<\/p>\n<p>E, sempre in tema di<br \/>confisca urbanistica, va ricordato come la Corte, pur attraverso il riferimento<br \/>a quanto imposto specificamente dall&#8217;art. 469<br \/>c.p.p., abbia ravvisato, a fronte di maturata prescrizione del reato di lottizzazione, l&#8217;impossibilit\u00e0, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, e, dunque, ad azione penale gi\u00e0 esercitata, e dunque in un momento processuale tale, in teoria, da consentire di accertare il fatto nelle sue componenti oggettive e soggettive, di protrarre oltre il giudizio (Sez. 3, n. del 14\/11\/2018, dep. 2019, Bernardini, Rv. 277975).<\/p>\n<p>N\u00e8 \u00e8 inutile ricordare il<br \/>rilievo, di ordine anche costituzionale, che l&#8217;art. 129<br \/>c.p.p. riveste anche secondo questa Corte a Sezioni Unite.<\/p>\n<p>Due sono, infatti, secondo<br \/>quanto affermato in particolare da Sez. U, n. 17179 del 27\/02\/2002, Conti, Rv.<br \/>221403, le funzioni fondamentali che assolve tale norma, la prima essendo<br \/>quella di favorire l&#8217;imputato innocente (o comunque da prosciogliere o<br \/>assolvere), prevedendo l&#8217;obbligo dell&#8217;immediata declaratoria di cause di non<br \/>punibilit\u00e0 &#8220;in ogni stato e grado del processo&#8221;, e, la seconda,<br \/>quella di agevolare in ogni caso l&#8217;exitus del processo, ove non appaia<br \/>concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato; implicita in tali<br \/>funzioni ve ne sarebbe poi una terza, consistente nel fatto che l&#8217;art. 129 cit.<br \/>rappresenta, sul piano processuale, la proiezione del principio di legalit\u00e0<br \/>stabilito sul piano del diritto sostanziale dall&#8217;art. 1 c.p..<\/p>\n<p>Sicch\u00e8, secondo tale<br \/>prospettiva, pienamente condivisibile, &#8220;l&#8217;art. 129 si muove nella<br \/>prospettiva di troncare, allorch\u00e8 emerga una causa di non punibilit\u00e0, qualsiasi<br \/>ulteriore attivit\u00e0 processuale e di addivenire immediatamente al giudizio,<br \/>anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento<br \/>della verit\u00e0 da un punto di vista storico&#8221;.<\/p>\n<p>N\u00e8 va dimenticato<br \/>l&#8217;ulteriore fine, perseguito dalla norma, di contemperamento dell&#8217;interesse<br \/>dell&#8217;imputato ad una pi\u00f9 ampia possibilit\u00e0 di vedere proseguire l&#8217;attivit\u00e0<br \/>processuale in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di<br \/>merito, &#8220;con l&#8217;aspetto, non meno rilevante, dell&#8217;exitus del processo quale<br \/>obiettivo da perseguire, la cui importanza non pu\u00f2 certamente sottovalutarsi,<br \/>posto che la disciplina d&#8217;impulso alla sollecita definizione del processo<br \/>tutela un fondamentale interesse di carattere costituzionale (art. 111<br \/>Cost., comma 2: ragionevole durata del processo) che non pu\u00f2 essere considerato aprioristicamente di rango inferiore ad altri interessi pur apprezzabili e, in ogni caso, sempre tutelabili&#8221;.<\/p>\n<p>In definitiva, dunque, e<br \/>per ribadire le affermazioni di tale pronuncia, il principio dell&#8217;immediata<br \/>operativit\u00e0 della causa estintiva, fatto salvo il limite dell&#8217;evidente<br \/>innocenza dell&#8217;imputato, \u00e8 il frutto di una scelta legislativa che trova la sua<br \/>ratio nell&#8217;intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e<br \/>nella finalit\u00e0 di assicurare la pronta definizione dello stesso, evitando cos\u00ec<br \/>esasperati, dispendiosi ed inutili formalismi.<\/p>\n<p>7.3. Peraltro, ove il<br \/>principio dell&#8217;immediatezza del proscioglimento appena ricordato fosse ritenuto<br \/>generalmente derogabile in ragione della necessit\u00e0 di accertare il fatto in<br \/>vista della confisca urbanistica, ovvero in senso chiaramente sfavorevole<br \/>all&#8217;imputato, non ci si potrebbe sottrarre all&#8217;evidente sperequazione che<br \/>verrebbe in generale in tal modo a crearsi nel caso, invece, di accertamenti da<br \/>operare in melius, essendosi sempre esclusa da questa Corte la possibilit\u00e0 di<br \/>prosecuzione a tal fine del processo proprio per il contrasto della stessa con<br \/>quanto disposto dall&#8217;art. 129<br \/>c.p.p. (da ultimo, Sez. 3, n. 56059 del 19\/09\/2017, Marvelli, Rv. 272427 e Sez. 5, n. 5586 del 03\/10\/2013, Fortunato, Rv. 258875).<\/p>\n<p>In altri termini, con un<br \/>evidente ingiustificato differente approdo, mentre l&#8217;assoluzione nel merito<br \/>potrebbe prevalere unicamente se gi\u00e0 emergente con evidenza al momento della<br \/>maturazione della prescrizione, a fini &#8220;sanzionatori&#8221;, invece, il<br \/>processo, pur a prescrizione ormai decorsa, dovrebbe, secondo la soluzione qui<br \/>non condivisa, ugualmente proseguire.<\/p>\n<p>7.4. Dunque, solo l\u00e0 dove<br \/>specificamente previsto, il principio dell&#8217;immediata adozione di pronuncia di<br \/>proscioglimento pu\u00f2 trovare deroga nel contemperamento con interessi ritenuti<br \/>comunque meritevoli di tutela, difettando invece, per quanto riguardante la<br \/>confisca lottizzatoria, ogni disposizione in tal senso.<\/p>\n<p>Pertanto, non possono condurre<br \/>ad una prosecuzione del giudizio che non abbia gi\u00e0 accertato il reato le norme,<br \/>richiamate dalle pronunce gi\u00e0 menzionate sopra (sub p. 6.1.) che,<br \/>nell&#8217;interpretazione di questa Corte, consentono al giudice, nonostante la<br \/>declaratoria di proscioglimento, anche di proseguire nel giudizio per<br \/>determinate specifiche finalit\u00e0 (tra esse annoverandosi l&#8217;art. 537<br \/>c.p.p., in tema di pronuncia sulla falsit\u00e0 di documenti, e il D.P.R. n. 43<br \/>del 1973, art. 301 in tema di contrabbando).<\/p>\n<p>E&#8217; infatti chiaro che tali<br \/>norme, proprio perch\u00e8 derogatorie rispetto all&#8217;art. 129<br \/>c.p.p., non possono essere certo considerate esemplificative di un &#8220;sistema&#8221; in tal senso, tanto pi\u00f9 in ragione della peculiarit\u00e0 di situazioni, come quella disciplinata, ad esempio, dall&#8217;art. 537<br \/>c.p.p. (la cui finalit\u00e0 \u00e8 quella di evitare la celebrazione di un giudizio civile per accertare la falsit\u00e0 dell&#8217;atto), non equiparabili a quella della confisca urbanistica.<\/p>\n<p>Del resto, proprio<br \/>all&#8217;esistenza di dette specifiche disposizioni va collegata l&#8217;affermazione di<br \/>Sez. U, n. 38834 del 10\/07\/2008, De Maio, Rv. 240565, secondo cui la<br \/>circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti ai fini della<br \/>confisca non potrebbe considerarsi &#8220;anomala&#8221;: \u00e8 evidente che<br \/>l&#8217;affermazione resa in tali esatti termini, nell&#8217;ambito di questione oltretutto<br \/>limitata, ancora una volta, alla sola verifica della compatibilit\u00e0 tra confisca<br \/>ed estinzione del reato, segnala l&#8217;impossibilit\u00e0 di volgere la stessa nel<br \/>senso, ben diverso, della sistematicit\u00e0 necessaria, sempre e comunque, di<br \/>accertamenti in presenza di una prescrizione gi\u00e0 maturata.<\/p>\n<p>7.5. Alla conclusione nel<br \/>senso qui adottato deve condurre infine anche la natura della confisca<br \/>lottizzatoria, costantemente qualificata da questa Corte come sanzione<br \/>amministrativa, sia pure irrogata dal giudice penale, alla stessa stregua<br \/>dell&#8217;ordine di demolizione di cui al D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 31, comma 9.<\/p>\n<p>E&#8217; proprio tale natura,<br \/>infatti, a far escludere che l&#8217;impossibilit\u00e0 di operare in sede penale la<br \/>confisca, perch\u00e8 non sia stato possibile accertare il fatto, impedisca<br \/>all&#8217;amministrazione di adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 30 come infatti gi\u00e0 affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 5857 del 06\/10\/2010, dep. 2011, Grova, Rv. 249517).<\/p>\n<p>N\u00e8 pu\u00f2 trascurarsi la<br \/>circostanza che, all&#8217;interno del sistema delle sanzioni amministrative<br \/>previsto, per la lottizzazione, dall&#8217;art. 30, commi 7 e 8, l&#8217;intervento<br \/>sanzionatorio del giudice penale attuato tramite la confisca \u00e8 di ordine<br \/>meramente residuale (Sez. 3, n. 47280 del 12\/09\/2019, Cancelli; Sez. 3, n.<br \/>47094 del 12\/09\/2019, Ventura; Sez. 3, n. 31282, del 27\/3\/2019, Grieco; Sez. 3<br \/>n. 8350 del 23\/01\/2019, Alessandrini, Rv. 275756) e non interferisce, quindi,<br \/>n\u00e8 si sovrappone all&#8217;autonomo potere principalmente attribuito all&#8217;autorit\u00e0<br \/>amministrativa dal D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 30 (Sez. 3 n. 8350 del 23\/01\/2019, Alessandrini, cit.).<\/p>\n<p>Deve, del resto, escludersi<br \/>che, in tema di provvedimenti sanzionatori che conseguono all&#8217;accertamento di<br \/>una lottizzazione abusiva, possa desumersi dalla disciplina in materia<br \/>l&#8217;esistenza di una sorta di pregiudiziale penale, ovvero di previa verifica<br \/>della sussistenza della responsabilit\u00e0 penale di cui al D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), come del resto pi\u00f9 volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cos\u00ec, Cons. Stato,<br \/>Sez. 6, n. 2082 del 3\/04\/2018; negli stessi termini, Cons. Stato,<br \/>Sez. 6, n. 1888 del 26\/03\/2018; Cons. Stato,<br \/>Sez. 6, n. 1878 del 23\/03\/2018; cfr. TAR Toscana, Sez. 3, n. 1643 del 19\/12\/2018; TAR Toscana,<br \/>n. 509 del 30\/03\/2015; T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sent. n. 893 del 29\/05\/2014).<\/p>\n<p>Sicch\u00e8, ai fini del<br \/>provvedimento di acquisizione in via amministrativa del terreno al patrimonio<br \/>disponibile del Comune \u00e8 irrilevante che possa venire a mancare una pronuncia<br \/>di confisca in sede penale.<\/p>\n<p>Resta, dunque, in<br \/>definitiva, confermato che neppure le ragioni di effettiva tutela<br \/>dell&#8217;interesse collettivo alla &#8220;corretta pianificazione territoriale&#8221;<br \/>potrebbero rappresentare motivo di deroga all&#8217;applicabilit\u00e0, nella specie, del<br \/>principio dell&#8217;art. 129<br \/>c.p.p., comma 1, non potendo oltretutto situazioni patologiche come l&#8217;inerzia della pubblica amministrazione fungere da criterio interpretativo delle norme penali (cos\u00ec Sez. 3, n. 6396 del 07\/11\/2006, Cieri, dep. 2007, Rv. 236076).<\/p>\n<p>7.6. Il principio di<br \/>adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto<br \/>ad estinzione del reato) va dunque riaffermato, sicch\u00e8 il giudice di primo<br \/>grado potr\u00e0 disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione<br \/>della prescrizione, sia stato comunque gi\u00e0 accertato, nel contraddittorio delle<br \/>parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive.<\/p>\n<p>8. Vanno, in definitiva,<br \/>enunciati i seguenti principi di diritto:<\/p>\n<p>&#8220;La confisca di cui al<br \/>D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44 pu\u00f2 essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purch\u00e8 sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell&#8217;ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la pi\u00f9 ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non pu\u00f2, in applicazione dell&#8217;art. 129<br \/>c.p.p., comma 1, proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.<\/p>\n<p>In caso di declaratoria,<br \/>all&#8217;esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di<br \/>lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di<br \/>cassazione sono tenuti, in applicazione dell&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p., a decidere sull&#8217;impugnazione agli effetti della confisca di cui al D.P.R. n.<br \/>380 del 2001, art. 44&#8243;.<\/p>\n<p>9. Nella specie, pertanto,<br \/>nonostante la intervenuta prescrizione del reato, che comporta l&#8217;annullamento<br \/>senza rinvio della sentenza impugnata, questa Corte \u00e8 tenuta ugualmente, alla<br \/>stregua del principio appena enunciato, a decidere in ordine alla confisca gi\u00e0<br \/>disposta dal giudice di primo grado e confermata in sede di appello.<\/p>\n<p>In proposito, allora,<br \/>tenuto conto che l&#8217;unico motivo proposto in ricorso riguardante la confisca \u00e8<br \/>inammissibile per la gi\u00e0 evidenziata mancanza di interesse, non pu\u00f2 che essere<br \/>confermata la statuizione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di<br \/>confisca del terreno abusivamente lottizzato e dei manufatti sullo stesso<br \/>abusivamente realizzati.<\/p>\n<p>Deve infatti restare salvo<br \/>il principio, certamente implicito anche nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 578-bis<br \/>c.p.p. (cos\u00ec come lo \u00e8 sempre stato con riguardo alla parallela norma dell&#8217;art. 578<br \/>c.p.p.), secondo cui i poteri cognitivi della Corte sono comunque vincolati alla fisiologia del giudizio di legittimit\u00e0, sia in relazione alla impossibilit\u00e0 di operare valutazioni del fatto, sia in relazione alla natura devolutiva del giudizio, legato ai motivi di ricorso, salve le ipotesi di ordine eccezionale di cui all&#8217;art. 609<br \/>c.p.p., comma 2.<\/p>\n<p>E non pu\u00f2 esservi dubbio<br \/>che il potere appena ricordato di decisione delle questioni rilevabili<br \/>d&#8217;ufficio a norma dell&#8217;art. 609<br \/>c.p.p., comma 2, che opera in deroga al principio devolutivo, non pu\u00f2 che riguardare le questioni relative ai soli soggetti titolari del rapporto processuale regolarmente instaurato e non anche soggetti terzi.<\/p>\n<p>Nessuno spazio dunque<br \/>residua per valutare l&#8217;eventuale illegittimit\u00e0 della statuizione della<br \/>confisca, neppure sotto il profilo del rispetto del principio di<br \/>proporzionalit\u00e0 evocato dall&#8217;ordinanza di rimessione come questione rilevabile<br \/>d&#8217;ufficio per effetto della decisione della Corte EDU 26\/06\/2018, G.I.E.M.<br \/>S.r.l. c. Italia, posto che lo stesso ricorrente, con l&#8217;unico motivo<br \/>riguardante la confisca, ha dedotto una questione, ovvero quella della buona<br \/>fede di soggetti terzi proprietari dell&#8217;area e di beni lottizzati, del tutto<br \/>estranea alla propria posizione.<\/p>\n<p>Peraltro, anche nel merito<br \/>della rilevabilit\u00e0 d&#8217;ufficio, neppure potrebbe dirsi che il profilo della<br \/>proporzionalit\u00e0 esulasse dal perimetro cognitivo dei giudici e delle parti del<br \/>processo perch\u00e8 insorta solo successivamente alla decisione predetta della<br \/>Grande Camera; al contrario, gi\u00e0 con la decisione della Corte EDU del<br \/>20\/01\/2009, Sud Fondi c. Italia, venne a suo tempo affermata la necessit\u00e0 del<br \/>requisito di proporzionalit\u00e0 della confisca in connessione con il principio<br \/>dell&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale CEDU sicch\u00e8 non a caso la giurisprudenza di questa Corte ebbe poi ad insistere, proprio sulla base dei principi costituzionali e convenzionali, sulla necessit\u00e0 del rispetto di detto principio (tra le altre, in motivazione, v. Sez. 3, n. 37472 del 26\/6\/2008, Belloi, Rv. 241101).<\/p>\n<p>In ultimo, anche a volere<br \/>ragionare diversamente, resta il fatto che nella specie la confisca, ha, nel<br \/>corretto rispetto del contenuto dell&#8217;art. 44 cit. recepito in sentenza,<br \/>testualmente riguardato &#8220;il terreno abusivamente lottizzato&#8221; e i<br \/>&#8220;manufatti sullo stesso abusivamente realizzati&#8221;, sicch\u00e8 nulla<br \/>potrebbe condurre a far ritenere che la confisca sia stata adottata in<br \/>contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU e, segnatamente, con il<br \/>principio di proporzionalit\u00e0 della misura finendo per riguardare aree ed<br \/>immobili estranei alla condotta lottizzatoria.<\/p>\n<p>Sicch\u00e8, anche sotto tale<br \/>profilo, l&#8217;annullamento con rinvio effettuato in assenza di elementi fattuali<br \/>deponenti per il mancato rispetto dei principi anche sovranazionali, si<br \/>risolverebbe nella specie in un annullamento ad explorandum, evidentemente del<br \/>tutto estraneo al ruolo e ai compiti del giudice di legittimit\u00e0 tenuto conto<br \/>che il presupposto del corretto esercizio dei poteri della Corte \u00e8<br \/>rappresentato dalla necessaria emersione, nelle sentenze del merito, dei<br \/>relativi elementi di fatto che lo giustifichino (nel senso che &#8220;un<br \/>annullamento con rinvio in funzione meramente esplorativa non pu\u00f2 ritenersi<br \/>consentito&#8221;, v. Sez. U, n. 25887 del 26\/03\/2003, Giordano, Rv. 224606).<\/p>\n<p>E tale presupposto non pu\u00f2<br \/>che restare fermo anche con riguardo a quanto previsto dall&#8217;art. 609<br \/>c.p.p., comma 2, in relazione alla possibilit\u00e0 per la Corte di decidere le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (si veda, infatti, sia pure con riferimento all&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 129<br \/>c.p.p., Sez. 3, n. 394 del 25\/09\/2018, Gilardi, Rv. 274567).<\/p>\n<p>10. Ci\u00f2, peraltro, non<br \/>significa che la relativa questione sia definitivamente preclusa: \u00e8 proprio<br \/>l&#8217;ampio impiego, da parte dei giudici di merito, della formula di legge<br \/>relativa alla confisca urbanistica a consentire all&#8217;interessato di proporre<br \/>ogni doglianza sul punto in sede esecutiva (anche, ove ne ricorrano i presupposti,<br \/>nella prospettiva, segnalata dalla sentenza G.I.E.M. S.r.l. c. Italia, e di cui<br \/>va valutata la compatibilit\u00e0 con l&#8217;attuale assetto normativo, del mancato<br \/>utilizzo di misure diverse, e di invasivit\u00e0 inferiore, rispetto a quella della<br \/>confisca) e di chiedere, conseguentemente, anche la revoca della confisca<br \/>limitatamente alle aree o agli immobili che dovessero essere ritenuti estranei<br \/>alla condotta illecita, secondo una modalit\u00e0 di impiego dello strumento<br \/>dell&#8217;incidente di esecuzione, nel quale il giudice gode di ampi poteri<br \/>istruttori ai sensi dell&#8217;art. 666<br \/>c.p.p., comma 5, del tutto consueta anche nell&#8217;applicazione giurisprudenziale (nel senso che in sede esecutiva pu\u00f2 farsi questione anche sulla estensione e sulle modalit\u00e0 esecutive della confisca stessa, cfr. Sez. 1, n. 30713 del 03\/07\/2002, Merlo, Rv. 222157 e Sez. 4, n. 2552 del 20\/04\/2000, EI Yamini, Rv. 216491).<\/p>\n<p>11. La sentenza impugnata<br \/>va dunque annullata senza rinvio per estinzione del reato a seguito di<br \/>intervenuta prescrizione, con conferma della disposta confisca.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>P.Q.M.<br \/>Annulla senza rinvio la<br \/>sentenza impugnata perch\u00e8 il reato \u00e8 estinto per prescrizione, confermando la<br \/>disposta confisca.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, il 30<br \/>gennaio 2020.<\/p>\n<p>Depositato in Cancelleria<br \/>il 30 aprile 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicatain epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia delTribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P.I.alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed Euro60.000,00 di ammenda, per il reato di cui al D.P.R. 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