{"id":2625,"date":"2020-06-01T11:38:31","date_gmt":"2020-06-01T09:38:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/?p=2625"},"modified":"2020-06-08T16:19:29","modified_gmt":"2020-06-08T14:19:29","slug":"corte-costituzionale-07-04-2020-n-75-guida-in-stato-di-ebbrezza-incostituzionale-la-sanzione-amministrativa-accessoria-della-confisca-del-veicolo-in-caso-di-esito-positivo-della-messa-alla-prova","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/it\/corte-costituzionale-07-04-2020-n-75-guida-in-stato-di-ebbrezza-incostituzionale-la-sanzione-amministrativa-accessoria-della-confisca-del-veicolo-in-caso-di-esito-positivo-della-messa-alla-prova\/","title":{"rendered":"Corte Costituzionale 07\/04\/2020, n. 75 &#8211; Guida in stato di ebbrezza, incostituzionale la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo in caso di esito positivo della messa alla prova."},"content":{"rendered":"<p>La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la sanzione accessoria della confisca del veicolo nei casi di guida in stato di ebbrezza <em>ex<\/em> art. 186 CdS, estinto per esito positivo della messa alla prova.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n<p>1.\u2013 Con ordinanza dell\u20198 maggio 2019, il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato questione incidentale di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall\u2019art. 44 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per contrasto con l\u2019art. 3 della Costituzione.<\/p>\n<p>La norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza, \u00abnella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anzich\u00e9 verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l\u2019applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, e procedere ai sensi dell\u2019art. 231 [recte: 213 cod. strada], disponga [la] restituzione del veicolo sequestrato all\u2019avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso il provvedimento del [p]refetto che applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga [la] restituzione del veicolo sequestrato all\u2019avente diritto\u00bb.<\/p>\n<p>1.1.\u2013 Il rimettente espone che M.T., fermato mentre conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza, era stato tratto a giudizio penale innanzi al Tribunale di Bergamo, il quale, disposta la messa alla prova e successivamente constatatone l\u2019esito positivo, aveva emesso sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.<\/p>\n<p>M.T. aveva quindi chiesto la restituzione del mezzo sequestrato, ed invece il Prefetto di Bergamo ne aveva ordinato la confisca.<\/p>\n<p>L\u2019opposizione avverso l\u2019ordinanza di confisca era stata respinta dal Giudice di pace di Bergamo, la cui sentenza era stata da M. T. appellata nel giudizio a quo.<\/p>\n<p>2.\u2013 Ad avviso del rimettente, l\u2019autore del reato di guida in stato di ebbrezza subisce un\u2019irragionevole e deteriore disparit\u00e0 di trattamento in ordine alla confisca del veicolo qualora il giudice penale abbia disposto nei suoi confronti la messa alla prova, anzich\u00e9 il lavoro di pubblica utilit\u00e0 di cui all\u2019art. 186, comma 9-bis, cod. strada.<\/p>\n<p>Il giudice a quo osserva infatti che, nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilit\u00e0, il giudice penale, dichiarata l\u2019estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo, a norma dell\u2019art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre, nel caso di esito positivo della messa alla prova, egli, dichiarata l\u2019estinzione del reato, trasmette gli atti al prefetto, a norma dell\u2019art. 224-ter cod. strada, affinch\u00e9 quest\u2019ultimo, ove ricorrano le condizioni di legge, disponga la confisca del mezzo.<\/p>\n<p>Sarebbe irragionevole che lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilit\u00e0 determini la revoca giudiziale della confisca, mentre l\u2019esito positivo della messa alla prova lasci impregiudicata l\u2019applicazione prefettizia della sanzione accessoria.<\/p>\n<p>Le \u00abnotevoli similitudini\u00bb tra i due istituti ne renderebbero illogica la diversit\u00e0 di disciplina in punto di confisca, tanto pi\u00f9 che la disparit\u00e0 appesantisce il regime della messa alla prova, misura \u00abgi\u00e0 pi\u00f9 afflittiva\u00bb rispetto all\u2019altra, poich\u00e9 essa esige, oltre alla prestazione di lavoro in favore della collettivit\u00e0, anche un\u2019attivit\u00e0 di riparazione del danno da reato e l\u2019osservanza di un programma in affidamento al servizio sociale.<\/p>\n<p>2.1.\u2013 Il giudice a quo correla la rilevanza della questione all\u2019impossibilit\u00e0 di definire l\u2019appello di cui \u00e8 investito senza la previa verifica di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 224-ter, comma 6, cod. strada.<\/p>\n<p>Secondo il rimettente, poich\u00e9 l\u2019art. 168-ter del codice penale stabilisce che l\u2019estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l\u2019applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, l\u2019art. 224-ter, comma 6, cod. strada \u00abnon lascia spazio a diverse interpretazioni in ordine alla sorte del veicolo sequestrato, nel senso [che] l\u2019autorit\u00e0 amministrativa, ove ne ricorrano le condizioni, non pu\u00f2 che disporne la confisca\u00bb.<\/p>\n<p>3.\u2013 \u00c8 intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi infondata la questione.<\/p>\n<p>L\u2019Avvocatura assume che gli istituti confrontati dal giudice a quo siano tra loro \u00abassolutamente eterogenei\u00bb, sicch\u00e9 la disciplina dell\u2019uno non potrebbe essere presa a tertium comparationis della disciplina dell\u2019altro in ordine alla confisca del veicolo.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n<p>1.\u2013 Il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall\u2019art. 44 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per contrasto con l\u2019art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anzich\u00e9 verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l\u2019applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all\u2019avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso l\u2019ordinanza prefettizia di confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all\u2019avente diritto.<\/p>\n<p>1.1.\u2013 Il rimettente considera irragionevole che, in caso di estinzione del reato per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilit\u00e0, il giudice debba revocare la confisca del veicolo a norma dell\u2019art. 186, comma 9-bis, cod. strada e che, viceversa, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, egli debba trasmettere gli atti al prefetto, affinch\u00e9 quest\u2019ultimo, ove ne ricorrano le condizioni, disponga la confisca del veicolo a norma del combinato disposto degli artt. 168-ter del codice penale e 224-ter, comma 6, cod. strada.<\/p>\n<p>2.\u2013 La questione \u00e8 formulata in modo apparentemente ancipite, poich\u00e9 la violazione del parametro di ragionevolezza \u00e8 riferita, nel contempo, all\u2019omessa previsione del dovere del prefetto di disporre la restituzione del veicolo in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova \u00abovvero\u00bb all\u2019omessa previsione del medesimo dovere del giudice in sede di opposizione all\u2019ordinanza prefettizia di confisca.<\/p>\n<p>2.1.\u2013 Per costante indirizzo di questa Corte, \u00abl\u2019alternativit\u00e0 del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale \u00e8 quella che non pu\u00f2 essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un\u2019alternativit\u00e0 irrisolta (ex plurimis, sentenze n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017)\u00bb (sentenza n. 58 del 2020).<\/p>\n<p>Nel caso in esame, l\u2019interpretazione complessiva dei termini di formulazione suggerisce che il rimettente non abbia prospettato un\u2019alternativa irrisolta tra questioni plurime, ma si sia limitato ad una presentazione sequenziale della medesima questione, laddove la congiunzione \u201covvero\u201d non ha valore disgiuntivo, bens\u00ec esplicativo, e sta cio\u00e8 per \u201cquindi\u201d.<\/p>\n<p>Secondo il petitum sostitutivo cos\u00ec interpretato, l\u2019art. 224-ter, comma 6, cod. strada dovrebbe prevedere che, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il prefetto deve ordinare la restituzione del veicolo all\u2019avente diritto; e che, \u201cquindi\u201d, ove il prefetto non abbia ordinato la restituzione del veicolo, ed anzi ne abbia disposto la confisca, la restituzione deve essere ordinata dal giudice dell\u2019opposizione alla confisca.<\/p>\n<p>3.\u2013 La questione \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>3.1.\u2013 L\u2019istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova \u00e8 stato introdotto, per gli imputati adulti, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili).<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014 ha aggiunto l\u2019art. 168-bis cod. pen., che, al primo comma, consente di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova all\u2019imputato per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonch\u00e9 per i delitti indicati dal comma 2 dell\u2019art. 550 del codice di procedura penale.<\/p>\n<p>A norma dell\u2019art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all\u2019eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonch\u00e9, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; comporta altres\u00ec l\u2019affidamento dell\u2019imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che pu\u00f2 implicare, tra l\u2019altro, attivit\u00e0 di volontariato di rilievo sociale, ovvero l\u2019osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libert\u00e0 di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.<\/p>\n<p>La concessione della messa alla prova \u00e8 inoltre subordinata, per effetto del terzo comma dell\u2019art. 168-bis cod. pen., alla prestazione di lavoro di pubblica utilit\u00e0, consistente in una prestazione non retribuita in favore della collettivit\u00e0, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.<\/p>\n<p>L\u2019art. 168-ter cod. pen., esso pure aggiunto dall\u2019art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014, stabilisce che l\u2019esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede (secondo comma, primo periodo) e che, tuttavia, l\u2019estinzione del reato non pregiudica l\u2019applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge (secondo comma, secondo periodo).<\/p>\n<p>3.1.1.\u2013 Questa Corte ha osservato che la messa alla prova non \u00e8 una sanzione penale, poich\u00e9 la sua esecuzione \u00e8 rimessa \u00aballa spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell\u2019imputato, il quale liberamente pu\u00f2 farla cessare, con l\u2019unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso\u00bb (sentenza n. 91 del 2018); pur non essendo una pena, tuttavia, la messa alla prova manifesta, per gli imputati adulti, una \u00abinnegabile connotazione sanzionatoria\u00bb, che la differenzia dall\u2019omologo istituto minorile, la cui funzione \u00e8, invece, essenzialmente (ri)educativa (sentenza n. 68 del 2019).<\/p>\n<p>La connotazione sanzionatoria della messa alla prova degli adulti viene evidenziata, tra l\u2019altro, dalla prestazione del lavoro di pubblica utilit\u00e0, che, a norma dell\u2019art. 168-bis, terzo comma, cod. pen., \u00e8 una componente imprescindibile dell\u2019istituto riguardo ai maggiorenni, e che invece, a norma dell\u2019art. 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), non figura tra le prescrizioni del progetto di intervento elaborato dai servizi minorili (ancora sentenza n. 68 del 2019).<\/p>\n<p>3.2.\u2013 Aggiunto dall\u2019art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2010, e quindi introdotto contestualmente all\u2019art. 224-ter cod. strada, il comma 9-bis dell\u2019art. 186 del medesimo codice prevede che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza, a condizione che il reato non abbia provocato un incidente stradale, pu\u00f2 essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi \u00e8 opposizione da parte dell\u2019imputato, con quella del lavoro di pubblica utilit\u00e0 di cui all\u2019art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u2019articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), secondo le modalit\u00e0 ivi previste e consistente nella prestazione di un\u2019attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0 da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell\u2019educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.<\/p>\n<p>Ai sensi del medesimo comma 9-bis dell\u2019art. 186 cod. strada, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilit\u00e0, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla met\u00e0 della sanzione della sospensione della patente di guida e revoca la confisca del veicolo sequestrato.<\/p>\n<p>3.2.1.\u2013 Questa Corte ha avuto modo di sottolineare che il lavoro di pubblica utilit\u00e0 disciplinato dal comma 9-bis dell\u2019art. 186 cod. strada \u00e8, a tutti gli effetti, una pena sostitutiva (ordinanza n. 43 del 2013).<\/p>\n<p>Essa svolge, peraltro, anche una funzione \u201cpremiale\u201d, in quanto il positivo svolgimento del lavoro sostitutivo determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, riduzione a met\u00e0 della durata della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo (sentenza n. 198 del 2015).<\/p>\n<p>3.3.\u2013 Sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen. che il lavoro di pubblica utilit\u00e0 ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada hanno ad oggetto la prestazione di attivit\u00e0 non retribuita in favore della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>Mentre rappresenta l\u2019essenza stessa della pena sostitutiva di cui all\u2019art. 186, comma 9-bis, cod. strada, la prestazione di attivit\u00e0 non retribuita in favore della collettivit\u00e0 \u00e8 soltanto una componente del trattamento di prova di cui all\u2019art. 168-bis cod. pen.<\/p>\n<p>Infatti, a norma dell\u2019art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova esige anche condotte volte all\u2019eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nonch\u00e9, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, e altres\u00ec l\u2019affidamento dell\u2019imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che pu\u00f2 implicare, tra l\u2019altro, attivit\u00e0 di volontariato di rilievo sociale, ovvero l\u2019osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libert\u00e0 di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.<\/p>\n<p>Il lavoro non retribuito in favore della collettivit\u00e0 \u00e8 una componente ulteriore della messa alla prova degli adulti, e tuttavia una componente imprescindibile, poich\u00e9, a norma dell\u2019art. 168-bis, terzo comma, cod. pen., \u00abla concessione della messa alla prova \u00e8 inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>3.4.\u2013 Per costante giurisprudenza costituzionale, la discrezionalit\u00e0 del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e n. 222 del 2018; ordinanza n. 207 del 2019), e tale limite vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e n. 236 del 2018).<\/p>\n<p>3.4.1.\u2013 Orbene, \u00e8 manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual \u00e8 il lavoro di pubblica utilit\u00e0, e pur a fronte della medesima conseguenza dell\u2019estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova.<\/p>\n<p>L\u2019irragionevolezza \u00e8 resa ancor pi\u00f9 evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell\u2019ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, pu\u00f2 essere disposta per ordinanza prefettizia nell\u2019ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest\u2019ultima costituisca una misura pi\u00f9 articolata ed impegnativa dell\u2019altra, in quanto il lavoro di pubblica utilit\u00e0 vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell\u2019imputato e all\u2019affidamento dello stesso al servizio sociale.<\/p>\n<p>3.4.2.\u2013 I profili differenziali tra i due istituti non sono in grado di giustificare la previsione dell\u2019applicabilit\u00e0 della confisca nel caso in cui la messa alla prova si sia conclusa positivamente, con la conseguente estinzione del reato.<\/p>\n<p>Non lo \u00e8 la circostanza che, a differenza della messa alla prova dell\u2019adulto, applicabile solo a richiesta dell\u2019imputato, il lavoro di pubblica utilit\u00e0 previsto dall\u2019art. 186, comma 9-bis, cod. strada pu\u00f2 essere applicato dal giudice anche d\u2019ufficio, alla sola condizione che l\u2019imputato non vi si opponga (ordinanza n. 43 del 2013).<\/p>\n<p>Il differente ruolo della volont\u00e0 dell\u2019imputato nell\u2019applicazione delle due misure non incide sull\u2019oggettivit\u00e0 della prestazione lavorativa resa in favore della collettivit\u00e0, e con esito egualmente positivo, sicch\u00e9 esso non pu\u00f2 giustificare un diseguale trattamento delle fattispecie in ordine alla confisca del veicolo.<\/p>\n<p>N\u00e9 la giustificazione della disparit\u00e0 di trattamento pu\u00f2 essere rinvenuta nel fatto che, a norma dell\u2019art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il lavoro sostitutivo deve svolgersi \u00abin via prioritaria\u00bb nel campo della sicurezza e dell\u2019educazione stradale.<\/p>\n<p>Avendo carattere non perentorio, ma soltanto preferenziale, questa disposizione non \u00e8 sufficiente a differenziare, in termini generali e assoluti, l\u2019attivit\u00e0 non retribuita svolta quale pena sostitutiva da quella viceversa prestata nell\u2019ambito della messa alla prova.<\/p>\n<p>3.4.3.\u2013 Come gi\u00e0 ricordato, nonostante la base volontaria che la distingue dalla pena, la messa alla prova dell\u2019adulto determina pur sempre un \u00abtrattamento sanzionatorio\u00bb dell\u2019imputato, ci\u00f2 che questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 91 del 2018, in adesivo richiamo alla sentenza 31 marzo 2016-1\u00b0 settembre 2016, n. 36272, delle sezioni unite penali della Corte di cassazione.<\/p>\n<p>La circostanza che tale trattamento sanzionatorio abbia una sua indefettibile componente nella prestazione del lavoro di pubblica utilit\u00e0 \u2013 come evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 68 del 2019 \u2013 denuncia la manifesta irragionevolezza della possibilit\u00e0 di applicazione della confisca nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per effetto dell\u2019esito positivo della messa alla prova di cui all\u2019art. 168-bis cod. pen.<\/p>\n<p>3.4.4.\u2013 In proposito, deve rilevarsi che, al momento dell\u2019introduzione dell\u2019art. 224-ter cod. strada, avvenuta contestualmente all\u2019aggiunta dell\u2019art. 186, comma 9-bis, del medesimo codice, l\u2019ordinamento non prevedeva ancora l\u2019istituto della messa alla prova per gli imputati adulti, quale autonoma causa di estinzione del reato.<\/p>\n<p>In occasione di tale riforma, il legislatore, mediante il comma 6 dell\u2019art. 224-ter cod. strada, ha disciplinato gli effetti che le varie ipotesi di estinzione del reato producono in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, prevedendo che, mentre l\u2019estinzione \u00abper morte dell\u2019imputato\u00bb comporta il venir meno delle sanzioni accessorie gi\u00e0 in essere, l\u2019estinzione del reato \u00abper altra causa\u00bb investe il prefetto della verifica di sussistenza delle relative condizioni di applicazione.<\/p>\n<p>Nel contempo, tuttavia, mediante l\u2019aggiunta del comma 9-bis dell\u2019art. 186 cod. strada, il legislatore ha introdotto una specifica, e nuova, ipotesi di estinzione del reato, appunto quella del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilit\u00e0, anch\u2019essa incidente sulle sanzioni amministrative accessorie, giacch\u00e9 ne deriva la revoca della confisca del veicolo, oltre alla dimidiazione della sospensione della patente di guida.<\/p>\n<p>In tal modo, il legislatore ha delineato un peculiare \u201cmicrosistema\u201d, all\u2019interno del quale l\u2019estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilit\u00e0, in ragione della sua evidente natura \u201cpremiale\u201d, esclude la confisca del veicolo, in deroga alla disciplina delle altre ipotesi di estinzione del reato (diverse dalla morte dell\u2019imputato), che, non condividendo quella natura \u201cpremiale\u201d, contemplano l\u2019eventualit\u00e0 della confisca prefettizia (si pensi, innanzitutto, alla prescrizione del reato).<\/p>\n<p>L\u2019interna coerenza di questo \u201cmicrosistema\u201d \u00e8 stata alterata dalla sopravvenuta disciplina della messa alla prova, con effetti distorsivi sull\u2019attuale portata applicativa dell\u2019art. 224-ter, comma 6, cod. strada.<\/p>\n<p>Infatti, la possibilit\u00e0 che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilit\u00e0, peraltro, l\u2019imputato \u00e8 stato privato sin dal momento del sequestro) \u2013 laddove lo stesso codice della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia concluso con l\u2019emissione di una sentenza di condanna e con l\u2019applicazione della pena sostitutiva, non solo l\u2019estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilit\u00e0 \u2013 risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla natura, alla finalit\u00e0 e alla disciplina dell\u2019istituto della messa alla prova, come delineate anche dalla giurisprudenza di questa Corte, prima richiamata.<\/p>\n<p>3.4.5.\u2013 La disciplina degli istituti incentivanti nel trattamento sanzionatorio dei reati stradali non aggravati ha un evidente carattere speciale, come dimostra proprio la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilit\u00e0 per la guida in stato di ebbrezza non aggravata da incidente, la cui funzione \u201cpremiale\u201d questa Corte ha gi\u00e0 sottolineato (sentenza n. 198 del 2015).<\/p>\n<p>Attesa la sua portata generale, la sopravvenuta disposizione dell\u2019art. 168-ter cod. pen., secondo la quale l\u2019estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l\u2019applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, non interferisce con la menzionata disciplina speciale, in quanto, mancando elementi indicativi di una contraria volont\u00e0 del legislatore, opera il criterio lex generalis posterior non derogat priori speciali (tra le tante, sentenze n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992).<\/p>\n<p>3.5.\u2013 Per quanto sopra detto, l\u2019art. 224-ter, comma 6, cod. strada \u00e8 manifestamente irragionevole.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 chiarito nell\u2019escludere il carattere ancipite della questione, il profilo enunciato dal rimettente circa i doveri decisori del giudice dell\u2019opposizione alla confisca \u00e8 meramente consequenziale a quello riguardante i doveri provvedimentali del prefetto, sicch\u00e9 non occorre sottoporlo ad autonomo esame, n\u00e9 farlo oggetto di autonoma pronuncia.<\/p>\n<p>4.\u2013 Deve essere quindi dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, per violazione dell\u2019art. 3 Cost., dell\u2019art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l\u2019applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anzich\u00e9 disporne la restituzione all\u2019avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l\u2019influenza dell\u2019alcool per esito positivo della messa alla prova.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Per Questi Motivi<\/p>\n<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l\u2019applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anzich\u00e9 disporne la restituzione all\u2019avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l\u2019influenza dell\u2019alcool per esito positivo della messa alla prova.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la sanzione accessoria della confisca del veicolo nei casi di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 CdS, estinto per esito positivo della messa alla prova. \u00a0 Ritenuto in fatto 1.\u2013 Con ordinanza dell\u20198 maggio 2019, il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato questione incidentale di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 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