{"id":2777,"date":"2020-06-04T12:59:40","date_gmt":"2020-06-04T10:59:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/?p=2777"},"modified":"2020-06-08T21:22:36","modified_gmt":"2020-06-08T19:22:36","slug":"corte-costituzionale-07-04-2020-n-73-dichiarata-lillegittimita-costituzionale-del-divieto-del-giudizio-di-prevalenza-del-vizio-parziale-di-mente-sulla-recidiva-di-cui-allart-99-co-4-c-p","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/it\/corte-costituzionale-07-04-2020-n-73-dichiarata-lillegittimita-costituzionale-del-divieto-del-giudizio-di-prevalenza-del-vizio-parziale-di-mente-sulla-recidiva-di-cui-allart-99-co-4-c-p\/","title":{"rendered":"Corte costituzionale 07\/04\/2020, n.73 &#8211; Dichiarata l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale del divieto del giudizio di prevalenza del vizio parziale di mente sulla recidiva di cui all&#8217;art. 99 co. 4 c.p."},"content":{"rendered":"<p>Il Giudice delle Leggi si \u00e8 allineato sulla scorta di diverse pronunce con cui la Consulta ha dichiarato gi\u00e0 nel passato costituzionalmente illegittima questa norma giuridica e dunque in conformit\u00e0 ad una pregressa giurisprudenza costituzionale e quindi una pronuncia di questo tipo non pu\u00f2 che essere condivisa anche perch\u00e9, per effetto di questa decisione, si garantisce l\u2019irrogazione di una pena proporzionata e calibrata sull\u2019effettiva personalit\u00e0 del reo<\/p>\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n<p>1.\u2013 Con ordinanza del 29 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all\u2019art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all\u2019art. 99, quarto comma, cod. pen.<\/p>\n<p>1.1.\u2013 Il giudice rimettente premette di essere chiamato a giudicare, in sede di giudizio abbreviato, della responsabilit\u00e0 penale di V. M. e V. V., imputati del reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625, numeri 2) e 7), e 61, numero 5), cod. pen., commesso in concorso tra loro.<\/p>\n<p>A entrambi gli imputati \u00e8 stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in relazione a plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, alcuni dei quali commessi anche in epoca relativamente recente.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, dalla perizia psichiatrica disposta dal giudice \u00e8 emersa per entrambi gli imputati un\u2019infermit\u00e0 mentale tale da scemare grandemente la capacit\u00e0 di intendere e di volere senza, tuttavia, escluderla, essendo state riscontrate \u00abalterazioni psicopatologiche che soddisfano i criteri diagnostici per il Disturbo della Personalit\u00e0\u00bb, nonch\u00e9 le \u00abstimmate psicologiche di un Disturbo da Abuso di Sostanze (oppiacei), oggid\u00ec in parziale remissione\u00bb.<\/p>\n<p>Quanto in particolare a V. M., la relazione peritale ha evidenziato \u00abun importante sbilanciamento depressivo dell\u2019asse affettivo e la presenza [\u2026] di tratti personologici marcatamente disarmonici\u00bb, nonch\u00e9 \u00absevere disarmonie dell\u2019organizzazione fondamentale della personalit\u00e0\u00bb che \u00abfanno assumere una connotazione disforica alla sofferenza affettiva e, assai probabilmente, facilitano l\u2019emergere di condotte regressive finalizzate all\u2019ottenimento di immediata gratificazione e prive di adeguata valutazione del rischio che esse comportano\u00bb; il tutto in un \u00abquadro di Depressione Persistente\u00bb.<\/p>\n<p>Quanto a V. V., il perito ha rimarcato un quadro di \u00abdisturbo della personalit\u00e0 con tratti misti del primo e del secondo raggruppamento (particolarmente rilevanti i tratti schizotipico, narcisistico, istrionico, antisociale)\u00bb, unitamente a \u00abpovert\u00e0 dell\u2019empatia\u00bb e \u00abinsistita convinzione di essere meritevole di particolare considerazione\u00bb.<\/p>\n<p>Interrogato in udienza sulla rilevanza delle patologie riscontrate rispetto all\u2019eziologia delle condotte contestate, il perito ha aggiunto che tali patologie, pur non apparendo tanto destrutturanti da giustificare un giudizio medico-legale di totale abolizione della capacit\u00e0 di intendere e di volere, incidono \u00abspecialmente [su] quelle parti del funzionamento mentale che vengono definite funzioni esecutive, quindi capacit\u00e0 di programmazione, valutazione, valutazione inferenziale, criteri di appropriatezza e di opportunit\u00e0, pesatura del rischio anche rispetto all\u2019utile personale\u00bb.<\/p>\n<p>Il rimettente riferisce, infine, che in due occasioni V. V. era stato prosciolto da precedenti imputazioni per vizio totale di mente, mentre in altra circostanza \u2013 malgrado la contestazione della recidiva reiterata \u2013 il giudice aveva ritenuto prevalente l\u2019attenuante del vizio parziale di mente, applicando la relativa diminuzione di pena. Nei confronti di V. M., poi, era stata riconosciuta in almeno una occasione l\u2019attenuante del vizio parziale di mente, ritenuta equivalente alla contestata recidiva reiterata.<\/p>\n<p>1.2.\u2013 Su richiesta del pubblico ministero, alla quale si \u00e8 associata la difesa degli imputati, il giudice a quo ha sollevato le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sopra formulate, aventi a oggetto in sostanza il divieto \u2013 desumibile dall\u2019art. 69, quarto comma, cod. pen. \u2013 di prevalenza dell\u2019attenuante del vizio parziale di mente sull\u2019aggravante della recidiva reiterata.<\/p>\n<p>1.3.\u2013 Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente ritiene di non potere, allo stato degli atti, escludere tout court nei confronti di V. M. e V. V. la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, cos\u00ec come ad essi contestata.<\/p>\n<p>Entrambi gli imputati hanno infatti plurimi precedenti per reati contro il patrimonio (rapina, furto tentato e consumato, ricettazione, danneggiamento), alcuni dei quali intervenuti anche in epoca relativamente recente e, in ogni caso, nel quinquennio precedente alla commissione del fatto per il quale si procede. Nei confronti di entrambi, d\u2019altronde, in pi\u00f9 occasioni \u00e8 gi\u00e0 stata riconosciuta la recidiva (reiterata), ed applicato il relativo aumento di pena.<\/p>\n<p>Osserva il rimettente che \u00absussist[o]no senz\u2019altro, nel caso di specie, gli indici rivelatori di una relazione qualificata tra i descritti precedenti ed il nuovo illecito, per il quale si procede (il furto in concorso di due pluviali in rame), trattandosi di reati della stessa indole, omogenei dal punto di vista del bene giuridico offeso, posti in essere nel tempo, senza che possa ravvisarsi una qualche soluzione di continuit\u00e0 nella perpetrazione di condotte antigiuridiche da parte di entrambi gli imputati\u00bb.<\/p>\n<p>Il giudice a quo ritiene pertanto, in accordo con l\u2019orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza costituzionale (\u00e8 citata la sentenza n. 192 del 2007) e di legittimit\u00e0 (sono citate le sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 maggio-5 ottobre 2010, n. 35738, e 24 febbraio-24 maggio 2011, n. 20798), che nel caso di specie la reiterazione dell\u2019illecito, \u00abal di l\u00e0 del mero ed indifferenziato riscontro formale dell\u2019esistenza di precedenti penali\u00bb, sia effettivo sintomo tanto di una maggiore colpevolezza, quanto di una pi\u00f9 elevata capacit\u00e0 a delinquere dei due imputati.<\/p>\n<p>Ed invero, accanto ad una pi\u00f9 accentuata pericolosit\u00e0 sociale, i numerosi precedenti specifici, posti in essere con analoghe modalit\u00e0, lascerebbero emergere una \u00abpeculiare insensibilit\u00e0 degli imputati nei confronti delle condanne precedentemente riportate e dell\u2019implicito monito a non violare pi\u00f9 la legge, in esse contenuto, comportando un maggiore addebito anche in termini di rimproverabilit\u00e0 soggettiva\u00bb.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, le patologie mentali riscontrate in sede di perizia sembrerebbero aver avuto un sicuro rilievo nella genesi delle condotte delittuose poste in essere dai due imputati.<\/p>\n<p>Ad avviso del rimettente, tuttavia, la ridotta capacit\u00e0 di intendere e di volere degli imputati al momento del fatto non potrebbe valere ad escludere tout court l\u2019applicabilit\u00e0 della recidiva reiterata nei loro confronti. Una tale soluzione presupporrebbe infatti l\u2019impossibilit\u00e0 di \u00abmuovere nei loro riguardi un addebito di maggiore rimproverabilit\u00e0 soggettiva\u00bb, e dunque l\u2019affermazione che le patologie riscontrate negli imputati abbiano avuto \u00abun valore tanto determinante nella genesi del reato da escludere che, nel caso di specie, gli stessi potessero essere sufficientemente sensibilizzati e motivati dai moniti provenienti dalle condanne riportate in precedenza\u00bb. Il che, secondo il giudice a quo, non potrebbe essere sostenuto nel caso di specie.<\/p>\n<p>Tanto pi\u00f9 che \u2013 osserva il rimettente \u2013 la soluzione di un\u2019automatica non applicazione della recidiva nei confronti di imputati affetti da patologie mentali che ne riducano la capacit\u00e0 di intendere e di volere finirebbe per sovrapporre indebitamente due piani diversi nella struttura stessa del reato. L\u2019attenuante del vizio parziale di mente atterrebbe infatti \u00abal piano dell\u2019imputabilit\u00e0, che della colpevolezza [\u2026] \u00e8 un presupposto, senza confondersi con essa\u00bb, concernendo pi\u00f9 precisamente la possibilit\u00e0 del soggetto di essere motivato, \u00abalmeno in parte e secondo criteri di normalit\u00e0 psico-fisica\u00bb, dalle norme di divieto. Di talch\u00e9, \u00ab[a]nche laddove si riconosca un ruolo decisivo nell\u2019eziologia del reato alla condizione di seminfermit\u00e0 mentale [\u2026], ben diverso pu\u00f2 essere, nel caso concreto, l\u2019addebito in termini di colpevolezza nei confronti di un soggetto parzialmente incapace (e quindi, parzialmente capace) che abbia nel passato, anche recente, commesso plurimi reati della stessa specie di quello per cui si procede, rispetto a quello inerente un soggetto, parimenti seminfermo, a carico del quale non vi siano precedenti o vi siano precedenti non altrettanto significativi\u00bb. La stessa giurisprudenza di legittimit\u00e0 avallerebbe, del resto, tale impostazione, escludendo ogni incompatibilit\u00e0 in linea di principio tra vizio parziale di mente e recidiva (\u00e8 citata Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 9 giugno-28 settembre 2010, n. 35006).<\/p>\n<p>La compatibilit\u00e0 in linea di principio tra vizio parziale di mente e recidiva, peraltro, non escluderebbe di per s\u00e9 la possibilit\u00e0 di ritenere quest\u2019ultima subvalente nel caso concreto, laddove un tale esito non fosse precluso dalla disposizione censurata.<\/p>\n<p>Dal che la rilevanza delle questioni prospettate.<\/p>\n<p>1.4.\u2013 Quanto alla non manifesta infondatezza di tali questioni, rileva il rimettente che l\u2019applicazione dell\u2019automatismo di cui all\u2019art. 69, quarto comma, cod. pen. condurrebbe ad individuare la pena, al pi\u00f9, entro la cornice edittale prevista dall\u2019art. 624 cod. pen., restando esclusa la possibilit\u00e0 di adeguarla all\u2019effettiva gravit\u00e0 del fatto e alle particolari condizioni personali degli imputati, attraverso il riconoscimento (precluso dalla norma censurata) della prevalenza dell\u2019attenuante del vizio parziale di mente rispetto alla recidiva reiterata.<\/p>\n<p>Il giudice a quo sottolinea, invero, che la giurisprudenza di questa Corte riconosce la legittimit\u00e0 costituzionale di deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze; ma evidenzia che \u2013 secondo la medesima giurisprudenza \u2013 tali deroghe non devono trasmodare \u00abnella manifesta irragionevolezza o nell\u2019arbitrio\u00bb (\u00e8 citata la sentenza n. 68 del 2012), n\u00e9 possono \u00abgiungere a determinare un\u2019alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilit\u00e0 penale\u00bb (\u00e8 citata la sentenza n. 251 del 2012).<\/p>\n<p>Il rimettente richiama, quindi, le ormai numerose pronunce di questa Corte che hanno dichiarato la parziale illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione a specifiche circostanze attenuanti, evidenziando come tali pronunce si siano sinora sempre riferite ad attenuanti a effetto speciale e di natura oggettiva, espressive di \u00abun forte scarto nell\u2019offensivit\u00e0 della condotta delittuosa\u00bb ovvero, nel caso dell\u2019attenuante di cui all\u2019art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), connesse al ravvedimento post delictum del reo. A parte quest\u2019ultimo caso, tutte le restanti pronunce hanno valorizzato il principio di offensivit\u00e0 e la connessa prospettiva di un \u201cdiritto penale del fatto\u201d, la quale escluderebbe che aspetti relativi alla maggiore colpevolezza o pericolosit\u00e0 dell\u2019agente \u00abpossano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo\u00bb (\u00e8 citata, ancora, la sentenza n. 251 del 2012).<\/p>\n<p>Cionondimeno, il divieto di prevalenza della circostanza \u2013 a effetto comune, e di natura soggettiva \u2013 del vizio parziale di mente appare al giudice a quo anch\u2019esso di dubbia compatibilit\u00e0 con i principi di ragionevolezza, personalit\u00e0 della responsabilit\u00e0 penale e proporzionalit\u00e0 della pena, di cui agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.<\/p>\n<p>L\u2019effetto comune dell\u2019attenuante che viene qui in rilievo non sarebbe, anzitutto, preclusivo dell\u2019esame delle questioni, posto che l\u2019irragionevolezza di un \u00abvaglio individualizzante della responsabilit\u00e0 del singolo individuo\u00bb, adeguatamente riflesso dalla misura della pena, resterebbe tale \u2013 ove sussistente \u2013 indipendentemente dalla \u00abpi\u00f9 o meno ampia distanza quoad poenam, rispetto al tipo base\u00bb, che il riconoscimento dell\u2019attenuante comporta.<\/p>\n<p>Osserva, d\u2019altra parte, il rimettente che le \u00abcircostanze inerenti la persona del colpevole\u00bb, tra le quali si iscrive il vizio parziale di mente, hanno sempre goduto di un particolare status nell\u2019impianto del codice penale, che \u2013 nella sua versione originaria, anteriore alla novella del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale) \u2013 le sottraeva in radice al bilanciamento con le circostanze aggravanti.<\/p>\n<p>L\u2019impossibilit\u00e0, oggi, di graduare il trattamento sanzionatorio rispetto ai disturbi della personalit\u00e0 dell\u2019agente si tradurrebbe, allora, in una violazione dei principi di ragionevolezza e individualizzazione della pena, nonch\u00e9 nel mancato rispetto della finalit\u00e0 rieducativa della pena, che implica la necessaria proporzionalit\u00e0 della pena rispetto alla \u00abconcreta gravit\u00e0 del fatto, nonch\u00e9 alla personalit\u00e0 e colpevolezza dell\u2019autore, tale da poter costituire il punto di partenza di un legittimo \u2013 ed auspicabilmente proficuo \u2013 percorso rieducativo\u00bb.<\/p>\n<p>Infine, la disposizione censurata violerebbe altres\u00ec l\u2019art. 32 Cost., dal momento che il soggetto semi-imputabile per vizio di mente dovrebbe ricevere dall\u2019ordinamento una \u00abrisposta alla commissione di un fatto reato che sia non solo funzionale alla rieducazione ma, anche e soprattutto, improntata alla tutela della [sua] salute\u00bb.<\/p>\n<p>2.\u2013 \u00c8 intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.<\/p>\n<p>2.1.\u2013 Esse sarebbero, anzitutto, irrilevanti per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio.<\/p>\n<p>Come osservato da questa Corte nella sentenza n. 120 del 2017 e nella successiva ordinanza n. 145 del 2018, l\u2019applicazione della recidiva presuppone che il giudice verifichi in concreto se la reiterazione dell\u2019illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosit\u00e0 del suo autore. Una simile verifica, per\u00f2, non sarebbe stata compiutamente svolta dal giudice a quo, il quale non avrebbe adeguatamente motivato se gli imputati avessero avuto \u00abpiena capacit\u00e0 di recepire il messaggio specialpreventivo\u00bb derivante dalle precedenti condanne pronunciate nei loro confronti.<\/p>\n<p>2.2.\u2013 Nel merito, le questioni sarebbero infondate.<\/p>\n<p>L\u2019Avvocatura generale dello Stato rammenta in proposito che la giurisprudenza costituzionale ha \u00abpi\u00f9 volte censurato l\u2019art. 69 c. 4 c.p. in esame, senza negarne per\u00f2 radicalmente la compatibilit\u00e0 costituzionale, ma sempre verificando, caso per caso, se la presunzione assoluta sottesa al divieto di prevalenza fosse giustificata in rapporto alle specifiche attenuanti volta a volta in esame; lasciando cos\u00ec impregiudicata la possibilit\u00e0 astratta che la condizione personale di recidiva reiterata, nell\u2019economia complessiva di ciascun concreto episodio di reato, abbia un peso tale da giustificare l\u2019eliminazione iuris et de iure degli effetti diminuenti delle particolari circostanze attenuanti con cui essa viene a concorrere\u00bb.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, il divieto di prevalenza troverebbe giustificazione anche in considerazione della modesta incidenza dell\u2019attenuante in questione sul trattamento sanzionatorio complessivo, non potendo comunque tale divieto essere considerato manifestamente irragionevole o arbitrario.<\/p>\n<p>La disposizione censurata, inoltre, non contrasterebbe con il principio di personalit\u00e0 della responsabilit\u00e0 penale n\u00e9 con la finalit\u00e0 rieducativa della pena, che non si opporrebbero di per s\u00e9 a inasprimenti del trattamento sanzionatorio connessi alla recidiva dell\u2019imputato. Il legislatore avrebbe qui \u00abinteso sanzionare il fenomeno della recidiva reiterata [\u2026] in quanto il fatto stesso della persistenza nelle condotte antisociali, quali che esse siano, dimostra che la funzione rieducativa non ha potuto efficacemente esplicarsi nei confronti del soggetto, e quindi \u00e8 necessario assicurare la possibilit\u00e0 (quantomeno escludendo la prevalenza di determinate attenuanti) che, attraverso l\u2019applicazione della pena, tale funzione trovi una nuova occasione di svolgimento\u00bb.<\/p>\n<p>Si tratterebbe, in conclusione, di una scelta discrezionale del legislatore, immune dalle censure formulate dal giudice rimettente.<\/p>\n<p>Dovrebbe infine escludersi ogni profilo di contrasto con l\u2019art. 32 Cost., dal momento che \u00ab[l]\u2019impossibilit\u00e0 di far prevalere la seminfermit\u00e0 mentale sulla recidiva reiterata [\u2026] incide soltanto quoad poenam\u00bb e non \u00absul diritto alla salute dell\u2019imputato che ben pu\u00f2 essere tutelato mediante la sottoposizione alla misura di sicurezza del ricovero nella casa di cura o di custodia\u00bb.<\/p>\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n<p>1.\u2013 Con l\u2019ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all\u2019art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all\u2019art. 99, quarto comma, cod. pen.<\/p>\n<p>In sostanza, la disposizione censurata impedirebbe al giudice di determinare una pena proporzionata rispetto alla concreta gravit\u00e0 del reato, e pertanto adeguata al grado di responsabilit\u00e0 \u201cpersonale\u201d del suo autore, non consentendo di tenere adeguatamente conto \u2013 attraverso il riconoscimento della prevalenza dell\u2019attenuante del vizio parziale di mente rispetto all\u2019aggravante della recidiva reiterata \u2013 della minore possibilit\u00e0 di essere motivato dalle norme di divieto da parte di chi risulti affetto da patologie o disturbi della personalit\u00e0 che, seppur non escludendola del tutto, diminuiscano grandemente la sua capacit\u00e0 di intendere e di volere.<\/p>\n<p>Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata violerebbe altres\u00ec l\u2019art. 32 Cost., non consentendo al giudice di determinare una pena funzionale non solo alla rieducazione del condannato, ma anche alla tutela della sua salute.<\/p>\n<p>2.\u2013 La disposizione censurata, nella versione attualmente in vigore, \u00e8 \u2013 come \u00e8 noto \u2013 il frutto di una duplice stratificazione normativa rispetto al testo originario del codice penale.<\/p>\n<p>Nella versione del 1930, l\u2019art. 69, quarto comma, cod. pen. sottraeva tout court alle regole sul bilanciamento enunciate nei commi precedenti le \u00abcircostanze inerenti alla persona del colpevole\u00bb e \u00abqualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato\u00bb. L\u2019art. 70, secondo comma, cod. pen. disponeva poi \u2013 e tuttora dispone \u2013 che per \u00abcircostanze inerenti alla persona del colpevole\u00bb si intendono quelle riguardanti l\u2019imputabilit\u00e0 e la recidiva. Il legislatore intendeva, in tal modo, assicurare che il giudice fosse in ogni caso tenuto ad applicare separatamente le diminuzioni (o gli aggravamenti) di pena correlati alla capacit\u00e0 di intendere e di volere, tra i quali la diminuzione di cui all\u2019art. 89 cod. pen. in questa sede in discussione, cos\u00ec come gli aggravamenti di pena dipendenti dalla recidiva.<\/p>\n<p>Il quarto comma dell\u2019art. 69 cod. pen. fu modificato una prima volta a mezzo del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che estese il meccanismo del bilanciamento disciplinato nei commi precedenti a tutte le circostanze, comprese quelle inerenti alla persona del colpevole: conferendo cos\u00ec al giudice il potere di applicare, o non applicare, i relativi aumenti o diminuzioni di pena, in presenza di circostanze di segno contrario, ritenute equivalenti o prevalenti.<\/p>\n<p>Infine, la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) modific\u00f2 nuovamente la disposizione, introducendo il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante, inclusa la diminuente del vizio parziale di mente, nell\u2019ipotesi \u2013 tra l\u2019altro \u2013 di recidiva reiterata; precludendo cos\u00ec in modo assoluto al giudice di applicare, in tal caso, la relativa diminuzione di pena.<\/p>\n<p>Come meglio si dir\u00e0 pi\u00f9 innanzi (infra, 4.1.), il testo risultante dalla legge n. 251 del 2005 \u00e8 stato gi\u00e0 oggetto di numerose dichiarazioni di illegittimit\u00e0 costituzionale, che hanno restaurato il potere discrezionale del giudice di ritenere prevalenti, rispetto alla recidiva reiterata, varie circostanze attenuanti nominativamente individuate. Le odierne questioni di legittimit\u00e0 costituzionale mirano a ripristinare tale potere discrezionale anche con riferimento alla circostanza attenuante del vizio parziale di mente.<\/p>\n<p>3.\u2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio, non avendo in particolare il rimettente chiarito se gli imputati avessero avuto \u00abpiena capacit\u00e0 di recepire il messaggio specialpreventivo\u00bb derivante dalle precedenti condanne, e dunque se fosse giustificata nei loro confronti l\u2019applicazione della recidiva.<\/p>\n<p>L\u2019eccezione non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>\u00c8 ben vero che l\u2019applicazione della recidiva, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u00e0, in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia gi\u00e0 stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosit\u00e0 criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilit\u00e0 della decisione di violare la legge penale nonostante l\u2019ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne (sentenza n. 192 del 2007 e poi, ex plurimis, sentenza n. 185 del 2015; Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 maggio-5 ottobre 2010, n. 35738, nonch\u00e9, inter alia, sezione sesta penale, sentenza 28 giugno-5 agosto 2016, n. 34670); maggiore rimproverabilit\u00e0 che non pu\u00f2 essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo \u2013 ad esempio \u2013 essere esclusa allorch\u00e9 il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorch\u00e9 abbia caratteristiche affatto diverse.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 ben vero, altres\u00ec, che questa Corte, con la sentenza n. 120 del 2017 e poi con l\u2019ordinanza n. 145 del 2018, ha ritenuto irrilevanti questioni analoghe a quella ora all\u2019esame, non avendo i giudici rimettenti, in quelle occasioni, chiarito le ragioni per le quali avevano ritenuto applicabile la recidiva, sotto il profilo specifico della maggiore colpevolezza rivelata dalla decisione di commettere il delitto, nonostante il contestuale riconoscimento della presenza nel reo di gravi patologie o disturbi della personalit\u00e0, che necessariamente anch\u2019essi incidevano \u2013 ma in direzione opposta rispetto alla ritenuta recidiva \u2013 sul grado della sua colpevolezza.<\/p>\n<p>Tuttavia, in questo caso il giudice a quo motiva ampiamente sulle ragioni per le quali, a suo avviso, gli imputati non potevano non essere consapevoli dell\u2019ammonimento rappresentato dalle numerose condanne pronunciate nei loro confronti, talune delle quali in epoca molto recente, per reati omogenei a quello per il quale sono ora rinviati a giudizio; ci\u00f2 che dimostrerebbe la loro peculiare (e specialmente riprovevole) insensibilit\u00e0 nei confronti della legge penale, e assieme giustificherebbe l\u2019applicazione nei loro confronti dell\u2019aggravante di cui all\u2019art. 99, quarto comma, cod. pen. L\u2019applicazione della recidiva \u2013 sempre ad avviso del rimettente \u2013 non contrasterebbe peraltro con il contestuale riconoscimento in loro favore di un vizio parziale di mente tale da scemare grandemente in loro la capacit\u00e0 di intendere e di volere, e tale in particolare da ridurre la loro capacit\u00e0 di orientare la condotta secondo criteri di \u00abappropriatezza e di opportunit\u00e0\u00bb, oltre che di \u00abpesatura del rischio\u00bb. Le due valutazioni si collocherebbero, in effetti, su piani differenti, non risultando comunque mutualmente escludentisi. Dopodich\u00e9 il giudice potrebbe e dovrebbe comunque \u201cpesare\u201d entrambi questi dati ai fini della valutazione della gravit\u00e0 del reato, e della conseguente determinazione di un trattamento sanzionatorio effettivamente proporzionato e calibrato sulla personalit\u00e0 dei suoi autori. Operazione, quest\u2019ultima, che sarebbe per\u00f2 irragionevolmente preclusa dal divieto di prevalenza dell\u2019attenuante del vizio parziale di mente, contenuto nella disposizione censurata; con conseguente rilevanza delle questioni di legittimit\u00e0 formulate.<\/p>\n<p>Cos\u00ec sinteticamente riassunta, la linea argomentativa del giudice a quo in punto di rilevanza appare a questa Corte senz\u2019altro plausibile, al di l\u00e0 della condivisibilit\u00e0 o meno, sul piano teorico, della (notoriamente controversa) ricostruzione dell\u2019imputabilit\u00e0 come mero presupposto del giudizio di colpevolezza, ovvero come elemento costitutivo di tale categoria dogmatica.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 basta per ritenere ammissibili le questioni prospettate (ex multis, sentenza n. 250 del 2018).<\/p>\n<p>4.\u2013 Nel merito, le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., che devono qui essere esaminate congiuntamente, sono fondate.<\/p>\n<p>4.1.\u2013 Questa Corte ha pi\u00f9 volte affermato che deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall\u2019art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell\u2019ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove \u00abtrasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell\u2019arbitrio\u00bb (sentenza n. 68 del 2012; in senso conforme, sentenza n. 88 del 2019), non potendo per\u00f2 giungere in alcun caso \u00aba determinare un\u2019alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilit\u00e0 penale\u00bb (sentenza n. 251 del 2012).<\/p>\n<p>Sulla base di tali criteri, questa Corte ha gi\u00e0 dichiarato in varie occasioni l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti particolarmente significative ai fini della determinazione della gravit\u00e0 concreta del reato. Nella maggior parte dei casi, come correttamente evidenzia il rimettente, si \u00e8 trattato di circostanze espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva: cos\u00ec la \u00ablieve entit\u00e0\u00bb nel delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti (sentenza n. 251 del 2012), i casi di \u00abparticolare tenuit\u00e0\u00bb nel delitto di ricettazione (sentenza n. 105 del 2014), i casi di \u00abminore gravit\u00e0\u00bb nel delitto di violenza sessuale (sentenza n. 106 del 2014), il \u00abdanno patrimoniale di speciale tenuit\u00e0\u00bb nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n. 205 del 2017). Nella sola sentenza n. 74 del 2016, la dichiarazione di illegittimit\u00e0 ha invece colpito il divieto di prevalenza di una circostanza \u2013 l\u2019essersi il reo adoperato per evitare che il delitto di produzione e traffico di stupefacenti sia portato a conseguenze ulteriori \u2013 che mira invece a premiare l\u2019imputato per la propria condotta post delictum; circostanza che \u00e8 stata comunque ritenuta \u00absignificativa, anche perch\u00e9 comporta il distacco dell\u2019autore del reato dall\u2019ambiente criminale nel quale la sua attivit\u00e0 in materia di stupefacenti era inserita e trovava alimento, e lo espone non di rado a pericolose ritorsioni, determinando cos\u00ec una situazione di fatto tale da indurre in molti casi un cambiamento di vita\u00bb.<\/p>\n<p>4.2.\u2013 Le questioni ora sottoposte all\u2019attenzione di questa Corte concernono una circostanza attenuante espressiva non gi\u00e0 \u2013 sul piano oggettivo \u2013 di una minore offensivit\u00e0 del fatto rispetto agli interessi protetti dalla norma penale, n\u00e9 di una finalit\u00e0 premiale rispetto a condotte post delictum, quanto piuttosto della ridotta rimproverabilit\u00e0 soggettiva dell\u2019autore; ridotta rimproverabilit\u00e0 che deriva, qui, dal suo minore grado di discernimento circa il disvalore della propria condotta e dalla sua minore capacit\u00e0 di controllo dei propri impulsi, in ragione delle patologie o disturbi che lo affliggono (e che devono essere tali, per espressa indicazione legislativa, da \u00abscemare grandemente\u00bb la sua capacit\u00e0 di intendere e di volere: art. 89 cod. pen.).<\/p>\n<p>Ora, il principio di proporzionalit\u00e0 della pena rispetto alla gravit\u00e0 del reato, da tempo affermato da questa Corte sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (a partire almeno dalla sentenza n. 343 del 1993; in senso conforme, ex multis, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 236 del 2016), esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensivit\u00e0 del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo (sentenza n. 222 del 2018). E il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volont\u00e0 criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell\u2019autore, rendendolo pi\u00f9 o meno rimproverabile.<\/p>\n<p>Tra tali fattori si colloca, in posizione eminente, proprio la presenza di patologie o disturbi significativi della personalit\u00e0 (cos\u00ec come definiti da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 gennaio-8 marzo 2005, n. 9163), come quelli che la scienza medico-forense stima idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacit\u00e0 di intendere e di volere dell\u2019autore del reato. In tali ipotesi, l\u2019autore pu\u00f2 s\u00ec essere punito per aver commesso un reato che avrebbe pur sempre potuto \u2013 secondo la valutazione dell\u2019ordinamento \u2013 evitare, attraverso un maggiore sforzo della volont\u00e0; ma al tempo stesso merita una punizione meno severa rispetto a quella applicabile nei confronti di chi si sia determinato a compiere una condotta identica, in condizioni di normalit\u00e0 psichica.<\/p>\n<p>Il principio di proporzionalit\u00e0 della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige insomma, in via generale, che al minor grado di rimproverabilit\u00e0 soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parit\u00e0 di disvalore oggettivo del fatto, \u00abin modo da assicurare altres\u00ec che la pena appaia una risposta \u2013 oltre che non sproporzionata \u2013 il pi\u00f9 possibile \u201cindividualizzata\u201d, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di \u201cpersonalit\u00e0\u201d della responsabilit\u00e0 penale di cui all\u2019art. 27, primo comma, Cost.\u00bb (sentenza n. 222 del 2018).<\/p>\n<p>4.3.\u2013 La disciplina censurata in questa sede vieta in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente in presenza dello specifico indicatore di maggiore colpevolezza (e maggiore pericolosit\u00e0) del reo rappresentato dalla recidiva reiterata; laddove tale maggiore colpevolezza si fonda, a sua volta, sull\u2019assunto secondo cui normalmente merita un maggiore rimprovero chi non rinuncia alla commissione di nuovi reati, pur essendo gi\u00e0 stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne.<\/p>\n<p>Nonostante il carattere facoltativo dell\u2019aggravante, un tale inderogabile divieto di prevalenza non pu\u00f2 essere ritenuto compatibile con l\u2019esigenza, di rango costituzionale, di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull\u2019effettiva personalit\u00e0 del reo, esigenza che deve essere considerata espressiva \u2013 con le parole della sentenza n. 251 del 2012 \u2013 di precisi \u00abequilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilit\u00e0 penale\u00bb. Tale divieto, infatti, non consente al giudice di stabilire, nei confronti del semi-infermo di mente, una pena inferiore a quella che dovrebbe essere inflitta per un reato di pari gravit\u00e0 oggettiva, ma commesso da una persona che abbia agito in condizioni di normalit\u00e0 psichica, e pertanto pienamente capace \u2013 al momento del fatto \u2013 di rispondere all\u2019ammonimento lanciato dall\u2019ordinamento, rinunciando alla commissione del reato. E ci\u00f2 anche laddove il giudice \u2013 come nel caso del giudizio a quo \u2013 ritenga che le patologie o i disturbi riscontrati nel reo abbiano inciso a tal punto sulla sua personalit\u00e0, da rendergli assai pi\u00f9 difficile la decisione di astenersi dalla commissione di nuovi reati, nonostante l\u2019ammonimento lanciatogli con le precedenti condanne.<\/p>\n<p>Il divieto in esame d\u2019altra parte comporta una indebita parificazione sotto il profilo sanzionatorio di fatti di disvalore essenzialmente diverso, in ragione del diverso grado di rimproverabilit\u00e0 soggettiva che li connota: con un risultato che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempi ormai risalenti considerato di per s\u00e9 contrario all\u2019art. 3 Cost. (sentenza n. 26 del 1979), prima ancora che alla finalit\u00e0 rieducativa e all\u2019esigenza di \u201cpersonalizzazione\u201d della pena.<\/p>\n<p>Non osta a tale conclusione la natura di circostanza a effetto comune dell\u2019attenuante di cui all\u2019art. 89 cod. pen., che determina \u2013 ai sensi dell\u2019art. 65 cod. pen. \u2013 la diminuzione fino a un terzo della pena che dovrebbe essere altrimenti inflitta. A prescindere dalla considerazione che l\u2019entit\u00e0 concreta della diminuzione di pena dipende ovviamente dall\u2019entit\u00e0 della pena base \u2013 ben potendo tale diminuzione tradursi, rispetto ai delitti pi\u00f9 gravi, in vari anni di reclusione in meno \u2013, va infatti ribadito che la circostanza attenuante in parola mira ad adeguare il quantum del trattamento sanzionatorio alla significativa riduzione della rimproverabilit\u00e0 soggettiva dell\u2019agente, ed \u00e8 pertanto riconducibile a un connotato di sistema di un diritto penale \u201ccostituzionalmente orientato\u201d, cos\u00ec come ricostruito dalla giurisprudenza di questa Corte: giurisprudenza che \u2013 dalla sentenza n. 364 del 1988 in poi \u2013 individua nella rimproverabilit\u00e0 soggettiva un presupposto essenziale dell\u2019an dell\u2019imputazione del fatto al suo autore, e conseguentemente dell\u2019applicazione della pena nei suoi confronti.<\/p>\n<p>4.4.\u2013 La conclusione appena raggiunta non comporta il sacrificio delle esigenze di tutela della collettivit\u00e0 contro l\u2019accentuata pericolosit\u00e0 sociale espressa dal recidivo reiterato.<\/p>\n<p>Se infatti \u00e8 indubbio che il quantum della pena debba adeguatamente riflettere il grado di rimproverabilit\u00e0 soggettiva dell\u2019agente, cionondimeno il diritto vigente consente, nei confronti di chi sia stato condannato a una pena diminuita in ragione della sua infermit\u00e0 psichica, l\u2019applicazione di una misura di sicurezza, da individuarsi secondo i criteri oggi indicati dall\u2019art. 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9. La misura di sicurezza, non avendo alcun connotato \u201cpunitivo\u201d, non \u00e8 subordinata alla rimproverabilit\u00e0 soggettiva del suo destinatario, bens\u00ec alla sua persistente pericolosit\u00e0 sociale, che deve peraltro, ai sensi dell\u2019art. 679 del codice di procedura penale, essere oggetto di vaglio caso per caso da parte del magistrato di sorveglianza una volta che la pena sia stata scontata (sentenze n. 1102 del 1988 e n. 249 del 1983). D\u2019altra parte, la misura di sicurezza dovrebbe auspicabilmente essere conformata in modo da assicurare, assieme, un efficace contenimento della pericolosit\u00e0 sociale del condannato e adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui \u00e8 affetto (secondo il medesimo principio espresso dalla sentenza n. 253 del 2003, in relazione al soggetto totalmente infermo di mente), nonch\u00e9 fattivo sostegno rispetto alla finalit\u00e0 del suo \u00abriadattamento alla vita sociale\u00bb \u2013 obiettivo quest\u2019ultimo che, come recentemente rammentato dalla sentenza n. 24 del 2020, il legislatore espressamente ascrive alla libert\u00e0 vigilata (art. 228, quarto comma, cod. pen.), ma che riflette un principio certamente estensibile, nell\u2019attuale quadro costituzionale, alla generalit\u00e0 delle misure di sicurezza.<\/p>\n<p>Una razionale sinergia tra pene e misure di sicurezza \u2013 purtroppo solo in minima parte realizzata nella prassi \u2013 potrebbe cos\u00ec consentire un\u2019adeguata prevenzione del rischio di commissione di nuovi reati da parte del condannato affetto da vizio parziale di mente, senza indebite forzature della fisionomia costituzionale della pena, intesa come reazione proporzionata dell\u2019ordinamento a un fatto di reato (oggettivamente) offensivo e (soggettivamente) rimproverabile al suo autore.<\/p>\n<p>5.\u2013 Resta assorbita la questione formulata in riferimento all\u2019art. 32 Cost.<\/p>\n<p>Per Questi Motivi<\/p>\n<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u2019art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all\u2019art. 99, quarto comma, cod. pen.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Giudice delle Leggi si \u00e8 allineato sulla scorta di diverse pronunce con cui la Consulta ha dichiarato gi\u00e0 nel passato costituzionalmente illegittima questa norma giuridica e dunque in conformit\u00e0 ad una pregressa giurisprudenza costituzionale e quindi una pronuncia di questo tipo non pu\u00f2 che essere condivisa anche perch\u00e9, per effetto di questa decisione, si 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