{"id":2787,"date":"2020-06-09T13:02:51","date_gmt":"2020-06-09T11:02:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/?p=2787"},"modified":"2020-06-09T13:02:51","modified_gmt":"2020-06-09T11:02:51","slug":"cassazione-penale-sez-un-26-03-2020-n-17274-misura-cautelare-applicata-dal-tribunale-del-riesame-non-e-necessario-procedere-allinterrogatorio-di-garanzia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/it\/cassazione-penale-sez-un-26-03-2020-n-17274-misura-cautelare-applicata-dal-tribunale-del-riesame-non-e-necessario-procedere-allinterrogatorio-di-garanzia\/","title":{"rendered":"Cassazione penale sez. un. 26\/03\/2020, n. 17274 &#8211; Misura cautelare applicata dal tribunale del riesame: non \u00e8 necessario procedere all&#8217;interrogatorio di garanzia"},"content":{"rendered":"<p>In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell\u2019appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari non \u00e8 necessario procedere all\u2019interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>RITENUTO IN FATTO<\/p>\n<p>1. Con ordinanza del 31 ottobre 2019 il Tribunale di Roma respingeva<br \/>l&#8217;appello proposto dall&#8217;imputato Antonio Salvati avverso il provvedimento con il\u00a0quale il Tribunale di Cassino aveva rigettato l&#8217;istanza di dichiarazione di\u00a0inefficacia e, in subordine, di revoca o sostituzione della misura cautelare della\u00a0custodia in carcere disposta nei suoi confronti, in relazione al reato di\u00a0concussione continuata, a seguito dell&#8217;appello del pubblico ministero contro\u00a0l&#8217;ordinanza reiettiva del giudice per le indagini preliminari.<\/p>\n<p>2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il<br \/>difensore dell&#8217;imputato.<\/p>\n<p>Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e di motivazione\u00a0per il mancato esame dei rilievi mossi nell&#8217;atto di appello quanto all\u2019inefficacia\u00a0sopravvenuta della misura cautelare, stante il mancato interrogatorio previsto\u00a0dall&#8217;art. 294 cod. proc. pen. dopo che, il 14 giugno 2019, era stata eseguita\u00a0l&#8217;ordinanza applicativa della misura, divenuta definitiva a seguito del rigetto del\u00a0ricorso per cassazione proposto dal Salvati, all&#8217;epoca ancora indagato. A\u00a0sostegno di tale tesi, la difesa rileva che la celebrazione dell&#8217;udienza camerale di\u00a0discussione dell&#8217;appello cautelare non equivale ad un giudizio a cognizione piena,\u00a0stante il carattere limitato sia dei diritti della difesa che del patrimonio\u00a0conoscitivo del giudice; assume, inoltre, che la norma di cui all&#8217;art. 294 cod.\u00a0proc. pen. e\u0300 chiara nel richiedere l&#8217;espletamento dell&#8217;interrogatorio all\u2019esito\u00a0dell&#8217;esecuzione di qualunque provvedimento applicativo di una misura cautelare,\u00a0senza eccezioni.<\/p>\n<p>Con il secondo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione\u00a0per il mancato esame dei fatti nuovi posti a base della richiesta di revoca o\u00a0sostituzione, rilevanti ai fini della valutazione in ordine alla persistenza delle\u00a0esigenze cautelari.<\/p>\n<p>Con il terzo motivo contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione\u00a0per la scelta della misura applicata, essendo stata ribadita la motivazione gia\u0300\u00a0svolta sul punto in un precedente analogo provvedimento, relativo allo stato di\u00a0fatto antecedente rispetto a quanto rappresentato nell&#8217;atto di appello.<\/p>\n<p>Con il quarto motivo, infine, il Salvati eccepisce il vizio di violazione di legge\u00a0ex artt. 27, comma 2, Cost. e 6, comma 2, CEDU e la violazione del principio\u00a0della presunzione d&#8217;innocenza stante l&#8217;omessa considerazione dello stato di\u00a0incensuratezza del prevenuto e il valore attribuito alla mera pendenza di alcuni\u00a0procedimenti penali a suo carico.<\/p>\n<p>3. Con ordinanza del 18 dicembre 2019, la Sesta Sezione penale ha rilevato\u00a0un contrasto giurisprudenziale in merito alla necessita\u0300 di procedere\u00a0all&#8217;interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura cautelare, qualora\u00a0sia stata applicata con provvedimento del tribunale in accoglimento dell\u2019appello\u00a0del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini\u00a0preliminari.<\/p>\n<p>4. Con decreto in data 28 gennaio 2020 il Primo Presidente aggiunto ha\u00a0assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l\u2019odierna\u00a0udienza camerale.<\/p>\n<p>5. In data 18 marzo 2020 il difensore di Salvati Antonio ha formulato istanza\u00a0per la trattazione del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 83, comma 3, lett. b) del d.l.\u00a017 marzo 2020, n.18.<\/p>\n<p>6. Successivamente e\u0300 pervenuta in cancelleria la comunicazione che la<br \/>misura degli arresti domiciliari in capo al Salvati, che aveva sostituito quella della\u00a0custodia in carcere, era stata a sua volta sostituita con quella dell&#8217;obbligo di\u00a0dimora con ordinanza del Tribunale di Cassino del 13 marzo 2020.<\/p>\n<p>7. In data 25 marzo 2020, il difensore ha dichiarato la persistenza<br \/>dell&#8217;interesse alla decisione, in quanto dall&#8217;eventuale accoglimento del ricorso\u00a0sarebbe conseguito l&#8217;annullamento della misura in atto.<\/p>\n<p>CONSIDERATO IN DIRITTO\u00a0<\/p>\n<p>1. La questione di diritto per la quale il ricorso e\u0300 stato rimesso alle Sezioni\u00a0Unite, sul rilievo di un persistente contrasto di giurisprudenza, e\u0300 la seguente:\u00a0&#8220;se, in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del\u00a0tribunale, in accoglimento dell&#8217;appello del pubblico ministero avverso la decisione\u00a0di rigetto del giudice per le indagini preliminari, sia o no necessario procedere\u00a0all&#8217;interrogatorio di garanzia a pena d&#8217;inefficacia della misura cautelare&#8221;.<\/p>\n<p>2. Secondo un primo orientamento, a cui si e\u0300 conformato il provvedimento\u00a0impugnato, qualora il tribunale del riesame, in accoglimento dell&#8217;appello del\u00a0pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del Giudice per le indagini\u00a0preliminari, applichi una misura cautelare coercitiva, non e\u0300 necessario procedere\u00a0all&#8217;interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di\u00a0appello cautelare e\u0300 preceduto dall&#8217;instaurazione di un contraddittorio pieno,\u00a0finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell&#8217;azione cautelare\u00a0anche attraverso i contributi forniti dalla difesa (Sez. 6, n.50768 del 12\/11\/2013,\u00a0Cocuzza, Rv.261538).<\/p>\n<p>A fondamento di tale interpretazione si e\u0300 evidenziato come la ratio sottesa\u00a0all&#8217;esigenza di procedere, nei tempi stringenti imposti dal relativo dato\u00a0normativo, all&#8217;interrogatorio di garanzia in esito alla emissione della misura\u00a0cautelare appaia correlata alla necessita\u0300 di garantire all&#8217;indagato, tramite\u00a0l&#8217;immediato immediato contatto con il giudice, la possibilita\u0300 di fornire gli\u00a0elementi, in fatto e diritto, volti a scalfire la gravita\u0300 indiziaria e riesaminare le\u00a0originarie motivazioni sottese all&#8217;intervento cautelativo, cosi\u0300 da consentire al\u00a0decidente di rivalutare la perduranza delle ragioni sottese alla misura in esito a\u00a0siffatto contatto chiarificatore, imposto dalla instaurazione ex post del\u00a0contraddittorio con il destinatario dell&#8217;intervento cautelare.<\/p>\n<p>Si e\u0300 quindi rilevato come siffatta esigenza risulti, di contro, assorbita<br \/>allorche\u0301, per la specifica dinamica processuale che ha portato al provvedimento\u00a0cautelare, l&#8217;interrogatorio abbia perso il ruolo di imprescindibile prerogativa\u00a0difensiva. Situazione che sussiste, per esplicita indicazione normativa, quando la\u00a0misura sia stata applicata una volta aperto il dibattimento, giacche\u0301 il\u00a0contraddittorio pieno assorbe in toto e rende indifferenti gli spazi difensivi che\u00a0giustificano l&#8217;interrogatorio sotto qualsivoglia versante dell&#8217;intervento cautelare.\u00a0Si e\u0300 quindi aggiunto che la superfluita\u0300 dell&#8217;interrogatorio e\u0300 stata riscontrata dalla\u00a0giurisprudenza nei casi di rinnovazione della misura cautelare a seguito di\u00a0caducazione per ragioni meramente formali e di rito di un precedente<br \/>provvedimento coercitivo in relazione agli stessi fatti, con pregressa rituale\u00a0celebrazione dell&#8217;interrogatorio.<\/p>\n<p>2.1. Alla luce di tali considerazioni, si e\u0300 dunque ritenuta insussistente<br \/>l&#8217;esigenza di disporre l&#8217;interrogatorio di garanzia allorquando il provvedimento\u00a0applicativo di una misura cautelare sia emesso, sempre nel corso delle indagini\u00a0preliminari, non secondo l&#8217;ordinaria ipotesi del contraddittorio differito, bensi\u0300 dal\u00a0giudice dell&#8217;appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l&#8217;ordinanza di\u00a0rigetto della richiesta cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari:\u00a0ipotesi nella quale il provvedimento e\u0300 per forza di cose anticipato dalla\u00a0instaurazione del contraddittorio, finalizzato ad approfondire anticipatamente\u00a0tutti i temi dell&#8217;azione cautelare consentendo preventivamente, nella sua\u00a0massima estensione, l&#8217;apporto difensivo in punto di legittimita\u0300 complessiva dello\u00a0status custodiale che, su appello dalla parte pubblica, si intende instaurare. Si e\u0300\u00a0quindi notato che, in questa situazione processuale, la finalita\u0300 dell\u2019interrogatorio\u00a0appare pienamente anticipata dalla trattazione, nel contraddittorio, della pretesa\u00a0cautelare, sicche\u0301 imporre l&#8217;atto dopo la misura finirebbe per assumere il\u00a0significato della superfetazione difensiva, ascrivendo all&#8217;incombente le\u00a0connotazioni tipiche di una formalita\u0300 superflua, ampiamente assorbita dalla\u00a0dinamica dell&#8217;attivita\u0300 processuale che la precede.\u00a0Il principio di diritto e\u0300 stato ribadito con la sentenza della Sez. 2, n. 38828\u00a0del 25\/05\/2017, Savina, Rv. 271135.<\/p>\n<p>3. A tale pronuncia si contrappone una successiva decisione di segno<br \/>contrario &#8211; non massimata -, nella quale la stessa Sezione Sesta penale ha\u00a0affermato, con riferimento alla medesima ipotesi, che non si puo\u0300 prescindere\u00a0dall&#8217;interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura, salvo che non\u00a0sia iniziato il dibattimento, di tal che, in caso di mancata o tardiva celebrazione\u00a0dell&#8217;incombente processuale, la misura cautelare perde efficacia (Sez. 6, n. 6088\u00a0del 20\/11\/2014, dep. 2015, Lo Nardo).<\/p>\n<p>3.1. Tale orientamento, cui aderisce l&#8217;ordinanza di rimessione, fa leva<br \/>innanzitutto sul quadro normativo di riferimento.<\/p>\n<p>In tal senso si sottolinea che l&#8217;art. 294, comma 1, cod. proc. pen. dispone\u00a0che: \u00abfino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso\u00a0in ordine all&#8217;applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso\u00a0dell&#8217;udienza di convalida dell&#8217;arresto o del fermo di\u0300 indiziato di delitto, procede\u00a0all&#8217;interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere\u00a0immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall&#8217;inizio dell\u2019esecuzione\u00a0della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita\u00bb.<\/p>\n<p>Il successivo comma 1-bis della stessa norma prevede che \u00abse la persona e\u0300\u00a0sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva,\u00a0l&#8217;interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del\u00a0provvedimento o dalla sua notificazione\u00bb; ed il comma 1-ter recita che\u00a0\u00abl&#8217;interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro\u00a0il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta\u00a0di custodia cautelare\u00bb.<\/p>\n<p>Si evidenzia, altresi\u0300, la stretta correlazione di tale norma con l&#8217;art. 302,<br \/>comma 1, prima parte, cod. proc. pen., alla stregua del quale la custodia\u00a0cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente\u00a0efficacia se il giudice non procede all&#8217;interrogatorio entro il termine previsto\u00a0dall&#8217;art. 294.<\/p>\n<p>Dal complesso di tali disposizioni codicistiche si evincerebbe, secondo tale\u00a0orientamento, che il giudice che abbia emesso un provvedimento limitativo della\u00a0liberta\u0300 personale e\u0300 tenuto ad interrogare la persona sottoposta alla misura\u00a0cautelare e che l&#8217;incombente processuale e\u0300 doveroso e sanzionato a pena di\u00a0inefficacia della misura, salvo che, giusta le espresse clausole di riserva, il\u00a0decidente abbia gia\u0300 provveduto all&#8217;interrogatorio all&#8217;atto della convalida del\u00a0provvedimento pre-cautelare ovvero abbia gia\u0300 preso avvio la fase dibattimentale,\u00a0nell&#8217;ambito della quale l&#8217;imputato ha facolta\u0300 di chiedere di essere sottoposto ad\u00a0interrogatorio, nel pieno contraddittorio fra le parti.<\/p>\n<p>Si e\u0300 rimarcato che nessuna eccezione e\u0300 prevista per l&#8217;ipotesi in cui<br \/>l&#8217;ordinanza di custodia cautelare sia stata emessa dal tribunale a seguito di\u00a0appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le\u00a0indagini preliminari di rigetto della richiesta ex art. 291 cod. proc. pen., sicche\u0301 in\u00a0tal caso, salvo che il giudice non abbia rigettato la richiesta di emissione del\u00a0provvedimento coercitivo dopo avere proceduto all&#8217;interrogatorio in udienza di\u00a0convalida dell&#8217;arresto o del fermo, ovvero che sia gia\u0300 stata dichiarata l\u2019apertura\u00a0del dibattimento (cioe\u0300, salvo che non si versi in taluno dei casi eccezionali\u00a0contemplati dalle sopra ricordate clausole di riserva delineate nell&#8217;art. 294), non\u00a0puo\u0300 che valere la regola generale secondo la quale l&#8217;interrogatorio di garanzia e\u0300\u00a0doveroso a pena di inefficacia della misura cautelare.<\/p>\n<p>Si e\u0300 poi osservato che sulla stessa linea si pone il disposto dell&#8217;art. 302,<br \/>comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., la\u0300 dove impone, in caso di<br \/>caducazione della misura cautelare per omesso o intempestivo interrogatorio di\u00a0garanzia, la rinnovazione dell&#8217;interrogatorio a piede libero, a conferma\u00a0dell&#8217;assoluta inderogabilita\u0300 dell&#8217;incombente processuale, pena l&#8217;inapplicabilita\u0300 del\u00a0provvedimento coercitivo.<\/p>\n<p>3.2. A supporto della tesi privilegiata da questo secondo orientamento, si e\u0300\u00a0inoltre posto in risalto come l&#8217;interrogatorio di garanzia costituisca un momento\u00a0processuale assolutamente imprescindibile al fine di consentire al soggetto\u00a0sottoposto a limitazione della liberta\u0300 personale di rendere la propria versione dei\u00a0fatti innanzi al giudice e dunque di svolgere appieno la propria difesa. Momento\u00a0processuale non surrogabile dalla previsione della facolta\u0300 della persona di\u00a0rendere dichiarazioni spontanee nell&#8217;ambito dell&#8217;udienza camerale di discussione\u00a0dell&#8217;appello cautelare, vuoi per il carattere meramente eventuale dell&#8217;esercizio di\u00a0detta facolta\u0300, vuoi per la differenza sostanziale tra le dichiarazioni spontanee e\u00a0l&#8217;interrogatorio.<\/p>\n<p>4. Le Sezioni Unite ritengono debba essere condiviso il primo orientamento.<\/p>\n<p>La tesi sostenuta nell&#8217;ordinanza di rimessione, pur fornendo argomenti<br \/>suggestivi, incentrati sulla valorizzazione dell&#8217;interrogatorio come momento\u00a0cruciale del diritto di difesa, riguarda situazioni specifiche estranee a quella in\u00a0esame.<\/p>\n<p>L&#8217;interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., infatti, quale momento<br \/>ineliminabile di difesa nei casi previsti dalla norma (anche alla luce degli\u00a0interventi della Corte costituzionale di seguito richiamati), non e\u0300 esportabile, al\u00a0medesimo fine, in una vicenda quale quella della misura adottata all\u2019esito\u00a0dell&#8217;appello cautelare, dove le finalita\u0300 difensive vengono comunque soddisfatte\u00a0dal contraddittorio nel procedimento camerale instauratosi in seguito\u00a0all&#8217;impugnazione: contraddittorio che il sistema consente, a nulla rilevando la\u00a0facoltativita\u0300 delle dichiarazioni, giacche\u0301 cio\u0300 che conta e\u0300 la circostanza che\u00a0l&#8217;interessato e\u0300 posto nelle condizioni di esercitare appieno le proprie difese,\u00a0essendo rimesso alle determinazioni discrezionali proprie le modalita\u0300 concrete\u00a0dell&#8217;esercizio del relativo diritto.<\/p>\n<p>Infatti, a differenza dell&#8217;ordinaria sequenza procedimentale (richiesta del\u00a0pubblico ministero ed ordinanza del giudice per le indagini preliminari) che\u00a0avviene inaudita altera parte e concettualmente &#8220;a sorpresa&#8221;, nella ipotesi in\u00a0esame e\u0300 prevista &#8211; rispetto all&#8217;istanza cautelare sottoposta al giudice dell\u2019appello\u00a0&#8211; la presenza del difensore e la sua assistenza tecnica prima della decisione del\u00a0giudice, finalizzata a consentire un approfondimento anticipato di tutti i temi\u00a0dell&#8217;azione cautelare.<\/p>\n<p>Inoltre, per quanto piu\u0300 direttamente interessa, in seguito all&#8217;entrata in<br \/>vigore della legge 47 del 2015, le possibilita\u0300 di partecipazione alla fase<br \/>dell&#8217;impugnazione cautelare dell&#8217;indagato sono notevolmente aumentate, poiche\u0301\u00a0secondo il nuovo disposto dell&#8217;articolo 309, comma 6, cod. proc. pen. e\u0300 oggi\u00a0previsto che l&#8217;imputato abbia diritto di comparire personalmente all&#8217;udienza in\u00a0esame, sicche\u0301 puo\u0300 dirsi garantito un contraddittorio pieno e senza limitazioni che\u00a0rende superfluo l&#8217;adempimento previsto dall&#8217;art. 294 cod. proc. pen.<\/p>\n<p>5. Sebbene debba indiscutibilmente riconoscersi, come ha evidenziato<br \/>l&#8217;ordinanza di rimessione, che il percorso della giurisprudenza costituzionale e di legittimita\u0300 si e\u0300 ampliato nel senso che l&#8217;obbligatorieta\u0300 dell&#8217;interrogatorio di\u00a0garanzia e\u0300 stata prevista in relazione ad ordinanze disposte o eseguite oltre il\u00a0termine delle indagini preliminari, e\u0300 altrettanto vero che si tratta di situazioni\u00a0rispetto alle quali l&#8217;interrogatorio assume un ruolo non aliunde surrogabile,\u00a0diverse da quella di interesse.<\/p>\n<p>In questa prospettiva, le ineccepibili argomentazioni svolte dalla Corte<br \/>costituzionale nelle sentenze n. 77 del 24 marzo 1997 e n. 32 del 10 febbraio\u00a01999, la\u0300 dove si valorizza il ruolo dell&#8217;interrogatorio di garanzia quale diritto\u00a0fondamentale della persona sottoposta alla custodia anche nella fase successiva\u00a0alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e fino all&#8217;inizio di questo,\u00a0non paiono applicabili in questa sede per difetto della eadem ratio.<\/p>\n<p>E lo stesso vale per le puntuali considerazioni sviluppate dalla Sez. U, n. 3\u00a0del 28\/01\/1998, Budini, Rv. 21058, a seguito della sentenza della Corte cost. n.\u00a077 del 1997, che, nel definire la natura e la finalita\u0300 dell&#8217;interrogatorio di\u00a0garanzia, direttamente riconnesse alla tutela del bene della liberta\u0300 personale\u00a0consacrato quale diritto inviolabile nell&#8217;art. 13 Cost., hanno affermato che \u00abil\u00a0cittadino in vinculis deve essere messo nella migliore condizione di apprestare le\u00a0sue difese nella massima espansione al fine di far valere le ragioni dirette a\u00a0riacquistare la liberta\u0300, che rappresenta il suo status nomale, derivandone la non\u00a0equipollenza di altri mezzi all&#8217;interrogatorio di garanzia, dato che solo questo\u00a0consente il contatto immediato e diretto tra il soggetto interessato ed il giudice\u00a0che deve decidere sulla sua liberta\u0300\u00bb.<\/p>\n<p>5.1. In realta\u0300, la tesi qui disattesa non coglie la specificita\u0300 della situazione\u00a0che nasce allorquando la misura e\u0300 adottata in sede di appello cautelare, perche\u0301\u00a0non apprezza gli spazi defensionali che tale incidente offre all&#8217;indagato\/imputato.<\/p>\n<p>Infatti, la specificita\u0300 della disciplina dell&#8217;interrogatorio ex art. 294 cod. proc.\u00a0pen., essenziale in taluni contesti procedimentali (come evidenziato dalle\u00a0richiamate sentenze della Corte costituzionale e delle stesse Sezioni Unite), non\u00a0costituisce sempre momento ineliminabile ed insostituibile per l&#8217;esercizio pieno\u00a0delle facolta\u0300 defensionali.<\/p>\n<p>Vi sono, invero, situazioni in cui l&#8217;interrogatorio e\u0300 previsto al di fuori del<br \/>paradigma dell&#8217;art. 294 cod. proc. pen., ma solo perche\u0301 si tratta di situazioni in\u00a0qualche misura assimilabili a quella presa in considerazione in tale norma.<\/p>\n<p>Vi sono, invece, situazioni in cui l&#8217;interrogatorio, quale mezzo di difesa, e\u0300\u00a0previsto &#8220;prima&#8221; dell&#8217;adozione della misura, giacche\u0301 all&#8217;evidenza il legislatore ha\u00a0ritenuto di valorizzare un momento di conoscenza anticipata delle ragioni\u00a0difensive, a fronte della potenziale &#8220;invasivita\u0300&#8221; qualitativa della misura.<\/p>\n<p>Vi sono, poi, situazioni, come quella qui di interesse, dove l\u2019interrogatorio\u00a0non e\u0300 previsto, ne\u0301 e\u0300 necessario, perche\u0301 il contraddittorio e\u0300 veicolato in altra\u00a0equipollente maniera.<\/p>\n<p>Si vuole dire, in sostanza, che riconosciuto il ruolo defensionale essenziale\u00a0dell&#8217;interrogatorio di garanzia, negare l&#8217;applicabilita\u0300 dell&#8217;art. 294 al procedimento\u00a0in esame non significa affatto privare l&#8217;interessato di validi strumenti per\u00a0esercitare il diritto di difesa, proprio perche\u0301, come detto, le modalita\u0300 di esercizio\u00a0del diritto di difesa possono essere le piu\u0300 diverse, in considerazione della\u00a0specificita\u0300 della fase processuale, e non in tutti i casi l&#8217;applicazione del paradigma\u00a0dell&#8217;art. 294 cod. proc. pen. e\u0300 l&#8217;unico mezzo che puo\u0300 consentire una efficace\u00a0difesa.<\/p>\n<p>La garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude infatti che il<br \/>legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto delle diverse\u00a0fasi processuali.<\/p>\n<p>6. Venendo alla disamina delle situazioni che confortano tale conclusione,\u00a0meritano menzione, sotto il primo profilo, alcune norme &#8211; diverse dall&#8217;art. 294\u00a0cod. proc. pen.- che prevedono l&#8217;interrogatorio quale momento di esercizio delle\u00a0facolta\u0300 defensionali, ma cio\u0300 fanno solo in ragione della specificita\u0300 delle situazioni.<\/p>\n<p>Cosi\u0300, in primo luogo, l&#8217;art. 299, comma 3- ter, cod. proc. pen., la\u0300 dove si<br \/>prevede la possibilita\u0300 che il giudice possa procedere all&#8217;interrogatorio nel caso di\u00a0revoca o sostituzione della misura e prevede obbligatoriamente l\u2019adempimento\u00a0quando l&#8217;istanza di revoca o sostituzione sia fondata su elementi nuovi o diversi.<\/p>\n<p>Cosi\u0300, in secondo luogo, l&#8217;art. 302 del medesimo codice, che prevede l\u2019obbligo\u00a0di interrogatorio per emettere una nuova misura quando quella precedentemente\u00a0applicata sia divenuta inefficace.<\/p>\n<p>Nella prima ipotesi, l&#8217;interrogatorio assume rilievo proprio per consentire al\u00a0giudice di apprezzare, con il riscontro diretto dell&#8217;interessato, le ragioni\u00a0prospettate per la revoca o la sostituzione della misura.<\/p>\n<p>Nell&#8217;altra ipotesi, si tratta di situazione per certi versi assimilabile<br \/>all&#8217;applicazione originaria della misura, che trova il momento di garanzia nella\u00a0disciplina di cui all&#8217;art. 294 cod. proc. pen.<\/p>\n<p>Cio\u0300 che esclude che tali disposizioni possano essere qui utilizzate a supporto\u00a0della tesi avversata.<\/p>\n<p>7. Le ipotesi in cui l&#8217;interrogatorio e\u0300 anticipato (cfr., in particolare, art. 289\u00a0cod. proc. pen. e art. 47 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilita\u0300\u00a0amministrativa degli enti) confermano, invece, che la mancata previsione\u00a0dell&#8217;interrogatorio &#8220;dopo&#8221; l&#8217;applicazione della misura non rappresenta\u00a0concettualmente una violazione del diritto di difesa, se lo spazio per il\u00a0contraddittorio e per l&#8217;esercizio del diritto di difesa sia stato comunque\u00a0ampiamente assicurato.<\/p>\n<p>Cio\u0300 che si verifica nella disciplina della sospensione dall&#8217;esercizio di un<br \/>pubblico ufficio ex art. 289 cod. proc. pen., in ordine alla quale l&#8217;inversione della\u00a0sequenza disciplinata per le altre misure personali ha la finalita\u0300 di evitare che il\u00a0provvedimento che incide sulla funzionalita\u0300 e continuativita\u0300 dell\u2019amministrazione\u00a0pubblica possa essere adottato senza la conoscenza e ponderata valutazione di\u00a0evenienze che l&#8217;indagato puo\u0300 fornire anche in ordine alla necessita\u0300 di adottare il\u00a0provvedimento (cfr. Sez. 6, n. 26929 del 15\/03\/2019, Cecchini, Rv. 273416).<\/p>\n<p>Si e\u0300 del resto convincentemente affermato -finanche e proprio in caso di\u00a0applicazione della misura interdittiva in sede di appello cautelare- che la non\u00a0necessita\u0300 di procedere all&#8217;interrogatorio e\u0300 ampiamente giustificata dal fatto che il\u00a0diritto al contraddittorio e\u0300 assicurato dalla possibilita\u0300 l&#8217;indagato di comparire\u00a0all&#8217;udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato (v.\u00a0Sez.6, n.14958 del 05\/03\/2019, Graziano, Rv. 275538).<\/p>\n<p>E cio\u0300 si verifica anche nella peculiare disciplina dell&#8217;applicazione delle misure\u00a0cautelari nel procedimento della responsabilita\u0300 amministrativa degli enti. Rileva,\u00a0in proposito, il modello procedinnentale a contraddittorio anticipato, cui si ispira\u00a0l&#8217;articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2001, rispetto al quale il\u00a0legislatore, proprio a fronte della potenziale incisivita\u0300 per la vita dell\u2019ente\u00a0dell&#8217;applicazione di misure cautelari interdittive che potrebbero finanche\u00a0paralizzare l&#8217;attivita\u0300 dell&#8217;ente, ha privilegiato un momento di interlocuzione\u00a0anticipata, si\u0300 da consentire, da un lato, all&#8217;ente di fare valere prima dell\u2019adozione\u00a0eventuale della misura le proprie ragioni, e, dall&#8217;altro, da imporre al giudice della\u00a0misura l&#8217;obbligo, in sede di motivazione dell&#8217;ordinanza, di esplicitare i motivi per\u00a0i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa per\u00a0contrastare l&#8217;ipotesi accusatoria (cfr. Sez.6, n. 10903 del 05\/03\/2013, Orsi, n.m.\u00a0sul punto)<\/p>\n<p>Si tratta di discipline utilmente richiamabili a conferma del fatto che<br \/>l&#8217;esercizio del diritto di difesa, a fronte dell&#8217;applicazione di una misura cautelare,\u00a0e\u0300 legittimamente costruito dal legislatore in modo diversificato, e non sempre\u00a0riproducendo il meccanismo tratteggiato dall&#8217;articolo 294 cod. proc. pen. con\u00a0l&#8217;interrogatorio di garanzia successivo all&#8217;adozione della misura.<\/p>\n<p>8. Ma la migliore riprova della necessita\u0300 di distinguere le situazioni si<br \/>rinviene in quelle ipotesi in cui il contraddittorio e\u0300 assicurato in altra maniera,\u00a0diversa dall\u2019interrogatorio.\u00a0<\/p>\n<p>E&#8217; quanto si verifica qualora la custodia venga disposta dopo la sentenza di\u00a0condanna, non essendo necessario procedere, in tale evenienza,\u00a0all&#8217;interrogatorio di garanzia (Sez. U, n.18190 del 22\/01\/2009, La Mari, Rv.\u00a0243028).<\/p>\n<p>Tale diversita\u0300 di disciplina e\u0300 stata giustamente apprezzata proprio alla luce\u00a0della particolare situazione del condannato. E&#8217; vero infatti che l&#8217;interrogatorio e\u0300\u00a0adempimento che consente alla persona sottoposta alla misura cautelare di\u00a0prospettare immediatamente le ragioni difensive in merito a tutti i presupposti\u00a0per l&#8217;applicazione ed il mantenimento della stessa. Ma le medesime esigenze\u00a0difensive sono pienamente soddisfatte, nell&#8217;ipotesi di interesse, con la\u00a0celebrazione del dibattimento, fase processuale che consente all&#8217;imputato, nella\u00a0pienezza del contraddittorio che caratterizza l&#8217;assunzione delle prove a carico ed\u00a0a discarico, di prospettare al giudice tutte le ragioni difensive, anche attraverso\u00a0l&#8217;esame o le dichiarazioni spontanee di cui all&#8217;articolo 494 cod. proc. pen.<\/p>\n<p>In definitiva, la mancanza dell&#8217;interrogatorio &#8211; in questo specifico caso- non\u00a0priva affatto l&#8217;imputato dello spazio per una piena difesa, proprio perche\u0301\u00a0l&#8217;avvenuto svolgimento della fase dibattimentale gli ha [gia\u0300] consentito di\u00a0dispiegare nella misura massima possibile la sua difesa.<\/p>\n<p>Analogo ragionamento deve farsi per l&#8217;ipotesi della trasgressione alle<br \/>prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, prevista dall&#8217; art. 276 cod. proc.\u00a0pen., l dove non e\u0300 previsto, in caso di sostituzione o di cumulo della misura\u00a0trasgredita con altra piu\u0300 grave, l&#8217;interrogatorio del prevenuto (v. Sez. U, n. 4932\u00a0del 18\/12\/2008, dep.2009, Giannone, Rv.242028-01).<\/p>\n<p>Cio\u0300 in tutta evidenza si giustifica con il fatto che l&#8217;interrogatorio e\u0300 gia\u0300<br \/>avvenuto in occasione dell&#8217;applicazione della misura originariamente applicata e\u00a0poi trasgredita. La sostituzione o il cumulo conseguono alla ritenuta violazione\u00a0delle prescrizioni di tale misura, in ordine alla quale le ragioni defensionali\u00a0possono e debbono essere veicolate in altra sede, con l&#8217;impugnazione del\u00a0provvedimento, non emergendo ragioni per riproporre un atto in ordine al quale\u00a0l&#8217;indagato e\u0300 stato gia\u0300 posto in grado di fornire gli argomenti a sua difesa in punto\u00a0di gravita\u0300 degli indizi e di esigenze di cautela.<\/p>\n<p>La citata sentenza Giannone &#8211; con affermazione qui calzante- ha posto in\u00a0risalto che la Corte Costituzionale in numerosissime occasioni ha riaffermato il\u00a0principio secondo cui la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude,\u00a0quanto alle sue modalita\u0300 di espletamento, che il legislatore possa darvi\u00a0attuazione in modo diverso purche\u0301 si tratti di scelte discrezionali non\u00a0irragionevoli (si vedano, tra le altre, le ordinanze 29 luglio 2005, n. 350 e,\u00a0quanto alla difesa tecnica, 28 giugno 2002, n. 299).<\/p>\n<p>Va infine soggiunto che l&#8217;interrogatorio perde il ruolo di imprescindibile<br \/>prerogativa difensiva anche quando, durante la fase delle indagini preliminari, la\u00a0misura sia stata emessa replicando un precedente intervento cautelare caducato\u00a0per ragioni meramente formali e di rito, sempre che la misura caducata sia stata\u00a0caratterizzata dall&#8217;esecuzione dell&#8217;interrogatorio e non si fondi su ragioni\u00a0indiziarie e di cautela diverse da quelle che avevano giustificato la precedente\u00a0misura (v. Sez. U, n. 28270 del 24\/041\/2014, Sandomenico, Rv. 260016, in caso\u00a0di inefficacia della precedente misura motivata dalla decorrenza dei termini\u00a0sanciti dall&#8217;art. 309 cod. proc. pen., commi 9 e 10, per la decisione del tribunale\u00a0del riesame).<\/p>\n<p>9. Proprio la richiamata diversita\u0300 di meccanismi procedimentali costruiti per\u00a0consentire l&#8217;esercizio del diritto di difesa conferma la non estensibilita\u0300\u00a0dell&#8217;interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. ad una situazione in cui il diritto di\u00a0difesa e\u0300 stato comunque ampiamente assicurato, ove si consideri che il\u00a0provvedimento emesso in sede di appello cautelare e\u0300 preceduto dalla\u00a0instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad anticipare tutti i temi\u00a0dell&#8217;azione cautelare, anche attraverso i contributi forniti dalla difesa (v. Sez. 6,\u00a0n. 50768 del 12\/11\/2013, Cocuzza, Rv. 261538).<\/p>\n<p>Non ricorrono quindi, le ragioni difensive poste alla base dell\u2019interrogatorio\u00a0di garanzia, ossia la necessita\u0300 di garantire all&#8217;indagato, tramite un immediato\u00a0contatto con il giudice, la possibilita\u0300 di fornire gli elementi in fatto ed in diritto\u00a0volti a scalfire la gravita\u0300 indiziaria e riesaminare le originarie motivazioni sottese\u00a0all&#8217;intervento cautelativo.<\/p>\n<p>Infatti, in questa ipotesi, siffatta esigenza e\u0300 assorbita dal contraddittorio che\u00a0si instaura davanti al giudice dell&#8217;impugnazione cautelare, al quale si possono\u00a0prospettare le ragioni a supporto dell&#8217;auspicato diniego della richiesta cautelare\u00a0del pubblico ministero.<\/p>\n<p>E&#8217;, a ben vedere, la stessa situazione che si verifica nei confronti della<br \/>misura applicata una volta aperto il dibattimento, giacche\u0301, in questo caso, il\u00a0contraddittorio assorbe pienamente e rende indifferenti gli spazi difensivi che\u00a0giustificano l&#8217;interrogatorio. Tale fase processuale consente all&#8217;imputato, nella\u00a0pienezza del contraddittorio che caratterizza l&#8217;assunzione delle prove a carico e a\u00a0discarico, di prospettare al giudice tutte le ragioni difensive, anche attraverso\u00a0l&#8217;esame o le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 494 cod. proc. pen.<\/p>\n<p>L&#8217;esattezza di tale conclusione, come gia\u0300 anticipato, non e\u0300 contraddetta dalla\u00a0facoltativita\u0300 delle dichiarazioni che possono essere rese in sede di impugnazione\u00a0cautelare, giacche\u0301 cio\u0300 che conta e\u0300 la circostanza che l&#8217;interessato e\u0300 posto nelle\u00a0condizioni di esercitare appieno le proprie difese, essendo rimesso alle\u00a0determinazioni discrezionali proprie le modalita\u0300 concrete dell&#8217;esercizio del\u00a0relativo diritto.<\/p>\n<p>In definitiva, il meccanismo dell&#8217;interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen.,\u00a0che pure e\u0300 momento fondamentale di esercizio del diritto di difesa, non puo\u0300\u00a0essere sempre semplicisticamente esportato al di fuori delle ipotesi per cui esso\u00a0e\u0300 espressamente previsto, essendo i principi costituzionali &#8211; artt. 13 e 24 Cost. &#8211;\u00a0egualmente soddisfatti, in situazioni diverse e non assimilabili, da altre legittime\u00a0modalita\u0300 di espressione del contraddittorio defensionale, dove il legislatore non\u00a0ha espressamente previsto l&#8217;interrogatorio dopo l&#8217;esecuzione della misura o lo ha\u00a0previsto prima dell&#8217;esecuzione della misura, ovvero, per quanto interessa, ha\u00a0previsto altre e diverse modalita\u0300 di interlocuzione difensiva. Tanto che una\u00a0semplicistica estensione dell&#8217;obbligo di interrogatorio risulterebbe espressione di\u00a0un vuoto formalismo. Si pensi, nell&#8217;ipotesi in esame, quale significato e valenza\u00a0potrebbe avere, dopo il contraddittorio comunque avutosi nell&#8217;udienza camerale\u00a0di appello, la (auspicata) previsione di un interrogatorio che dovrebbe espletare,\u00a0di fatto, almeno nella fase delle indagini, quello stesso giudice che, in prima\u00a0battuta, ha negato l&#8217;applicabilita\u0300 della misura.<\/p>\n<p>10. In considerazione di quanto detto va affermato il seguente principio di\u00a0diritto: &#8220;In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del\u00a0tribunale del riesame in accoglimento dell&#8217;appello del pubblico ministero avverso\u00a0la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari non e\u0300 necessario\u00a0procedere all&#8217;interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura\u00a0suddetta\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>11. Quanto agli ulteriori motivi, le doglianze si rilevano inammissibili per<br \/>genericita\u0300, ove si consideri che con i motivi di ricorso vengono accomunate,\u00a0senza specifica disamina, questioni relative alle esigenze di cautela e questioni\u00a0relative alla adeguatezza della misura.<\/p>\n<p>In ogni caso, in punto di adeguatezza della misura, la doglianza e\u0300<br \/>inammissibile anche sotto un ulteriore profilo.<\/p>\n<p>Il tema dell&#8217;adeguatezza della misura cautelare e\u0300, infatti, privo di attualita\u0300 e\u00a0di conferenza a fronte della intervenuta sostituzione della misura degli arresti\u00a0domiciliari con quella dell&#8217;obbligo di dimora.<\/p>\n<p>Con tale mutamento il ricorrente non si confronta, non avendo del resto<br \/>partecipato all&#8217;udienza dinanzi a queste Sezioni Unite.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le esigenze di cautela, poi, non puo\u0300 non evidenziarsi\u00a0anche in questo caso la genericita\u0300 delle doglianze, che si limitano a riproporre\u00a0questioni gia\u0300 esaminate e trattate in precedenza nella sentenza pronunciata da\u00a0questa Corte (Sez. 6, n. 30210 del 13\/06\/2019) sul ricorso proposto in questo\u00a0stesso procedimento dal Salvati avverso l&#8217;ordinanza del Tribunale di Roma che,\u00a0in accoglimento dell&#8217;appello del pubblico ministero, aveva disposto nei suoi\u00a0confronti l&#8217;applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.<\/p>\n<p>Non a caso, la stessa ordinanza impugnata ha dato atto che le<br \/>argomentazioni difensive proposte sono sostanzialmente identiche a<br \/>quelle affrontate nella precedente impugnazione.<\/p>\n<p>12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ex<br \/>art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali<\/p>\n<p>PQM<\/p>\n<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle<br \/>spese processuali.<\/p>\n<p>Cosi\u0300 deciso il 26.03.2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell\u2019appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari non \u00e8 necessario procedere all\u2019interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta. \u00a0 RITENUTO IN FATTO 1. 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