{"id":4405,"date":"2026-09-23T15:11:09","date_gmt":"2026-09-23T13:11:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/?p=4405"},"modified":"2026-10-02T20:26:15","modified_gmt":"2026-10-02T18:26:15","slug":"diritto-di-cronaca-assolto-il-direttore-de-limmediato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/it\/diritto-di-cronaca-assolto-il-direttore-de-limmediato\/","title":{"rendered":"Diritto di cronaca: assolto il direttore de l\u2019Immediato"},"content":{"rendered":"<h2 dir=\"ltr\">Diritto di cronaca e diffamazione: il Tribunale di Foggia assolve il direttore de l\u2019Immediato (sent. n. 2197\/2026)<\/h2>\n<p dir=\"ltr\"><em>Con motivazione contestuale, il giudice monocratico ha ritenuto operante la scriminante dell\u2019art. 51 c.p.: la notizia era vera, di interesse pubblico ed espressa con linguaggio continente. Il difensore, avv. Michele Vaira, commenta una decisione \u00abdi non comune raffinatezza giuridica\u00bb.<\/em><\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">La decisione in sintesi<\/h2>\n<ul dir=\"ltr\">\n<li><strong>Autorit\u00e0 giudiziaria<\/strong>: Tribunale di Foggia, prima sezione penale, in composizione monocratica (giudice dott. Carmine Luca Volino)<\/li>\n<li><strong>Provvedimento<\/strong>: sentenza n. 2197\/2026, pronunciata e depositata il 22 settembre 2026 con motivazione contestuale<\/li>\n<li><strong>Imputazione<\/strong>: diffamazione aggravata a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.) per il titolo e il sottotitolo di un articolo pubblicato il 16 agosto 2019 sul quotidiano online <em>l\u2019Immediato<\/em><\/li>\n<li><strong>Imputato<\/strong>: Francesco Pesante, direttore responsabile e autore dell\u2019articolo<\/li>\n<li><strong>Esito<\/strong>: assoluzione ai sensi dell\u2019art. 530, comma 1, c.p.p., perch\u00e9 il fatto non \u00e8 punibile ai sensi dell\u2019art. 51 c.p. (esercizio del diritto di cronaca); il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 1.000 euro di multa<\/li>\n<li><strong>Difesa<\/strong>: avv. prof. Michele Vaira<\/li>\n<\/ul>\n<h2 dir=\"ltr\">I fatti: gli articoli dell\u2019estate 2019 e la contestazione<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">Nell\u2019estate del 2019 l\u2019attenzione dell\u2019opinione pubblica era concentrata sull\u2019inchiesta della Procura di Lecce sul cosiddetto \u201cSistema Trani\u201d, che nel gennaio dello stesso anno aveva portato all\u2019applicazione di misure cautelari nei confronti di due magistrati. In quel procedimento risultava indagato, anche per corruzione, un magistrato pugliese, gi\u00e0 pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Bari; la sua posizione \u00e8 stata in seguito archiviata (decreto del 29 settembre 2021, poi ordinanza dell\u201911 febbraio 2026, entrambi acquisiti al fascicolo del dibattimento).<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Il 27 luglio 2019 <em>l\u2019Immediato<\/em> pubblicava un primo articolo sulla vicenda; il 16 agosto seguiva un secondo pezzo, che ricostruiva in maniera organica le due vicende \u2013 quella recente e quella risalente \u2013 nelle quali il nome del magistrato era comparso. La parte risalente riguardava le dichiarazioni rese, all\u2019inizio degli anni Duemila, da un collaboratore di giustizia al pubblico ministero della Dda di Bari Michele Emiliano: dichiarazioni che attribuivano al magistrato, tra l\u2019altro, un rapporto di amicizia con un pregiudicato barlettano, testimoniato da un filmato in possesso della redazione. Il collaboratore era stato poi condannato, con sentenza irrevocabile dal 2010, per calunnia in danno dello stesso magistrato: circostanza che la redazione, al momento della pubblicazione, non conosceva.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">La Procura di Foggia ha contestato al direttore, su querela del magistrato costituitosi parte civile, esclusivamente il carattere diffamatorio del titolo (<em>Le cattive abitudini di [\u2026]. Dal \u201999 ad oggi<\/em>) e del sottotitolo (<em>Magistrati corrotti, le dichiarazioni choc del pentito su [\u2026]. Dal bacio con l\u2019uomo dei clan allo scandalo corruzione di Trani, quante ombre nella carriera dei p.m. Antimafia!<\/em>) dell\u2019articolo del 16 agosto. Come precisa la stessa sentenza, il contenuto dell\u2019articolo non era oggetto di contestazione e il pezzo del 27 luglio, pur richiamato nell\u2019imputazione, forma oggetto di un distinto procedimento.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Il processo e la tesi difensiva<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">Il dibattimento, iniziato nel 2021, si \u00e8 sviluppato attraverso l\u2019esame della parte civile e dell\u2019imputato, l\u2019audizione di testimoni \u2013 tra i quali il vicedirettore de <em>La Gazzetta del Mezzogiorno<\/em> Massimiliano Scagliarini \u2013 e l\u2019acquisizione di un\u2019ampia documentazione, compresi i provvedimenti di archiviazione del procedimento leccese.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">La difesa ha impostato la discussione su tre principi.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Primo.<\/strong> Il cronista giudiziario risponde della verit\u00e0 della notizia intesa come corrispondenza agli atti, non della verit\u00e0 storica dei fatti che quegli atti descrivono. Chi riferisce il contenuto di un verbale realmente esistente \u00e8 tenuto ad accertare che le dichiarazioni siano state effettivamente rese e in quale contesto, non a svolgere un\u2019indagine sostitutiva di quella dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Secondo.<\/strong> Quando la notizia riguarda chi esercita un potere pubblico \u2013 e la giurisdizione \u00e8 potere pubblico nella sua forma pi\u00f9 intensa \u2013 l\u2019interesse della collettivit\u00e0 a conoscerla \u00e8 connaturato al fatto stesso. La critica dell\u2019operato dei magistrati non \u00e8 un attentato all\u2019indipendenza della magistratura: ne \u00e8 il presidio democratico.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Terzo.<\/strong> Il processo penale per diffamazione non pu\u00f2 diventare lo strumento con cui chi \u00e8 stato raccontato dai giornali seleziona, a distanza di anni, quale cronista punire. L\u2019art. 21 della Costituzione tutela anche la testata locale, anche il giornale online, anche chi arriva dopo le grandi firme e riprende ci\u00f2 che tutti gi\u00e0 scrivevano.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Su quest\u2019ultimo punto la difesa ha richiamato le decisioni gi\u00e0 intervenute, sui medesimi fatti, a favore di altri giornalisti querelati dallo stesso magistrato: il Tribunale di Milano, con sentenza del 31 marzo 2025, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Peter Gomez, direttore de <em>Il Fatto Quotidiano<\/em>, di Maurizio Belpietro e di Fabio Amendolara de <em>La Verit\u00e0<\/em>; il giudice per le indagini preliminari di Bari, nel 2023, aveva archiviato il procedimento a carico di Massimiliano Scagliarini de <em>La Gazzetta del Mezzogiorno<\/em> e di Anna Chiara Spagnuolo de <em>la Repubblica<\/em>, ritenendo rispettati i limiti della verit\u00e0, della pertinenza e della continenza.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Le motivazioni della sentenza<\/h2>\n<h3 dir=\"ltr\">Qual era la notizia: \u00abLa notizia era quindi vera\u00bb<\/h3>\n<p dir=\"ltr\">Il passaggio decisivo della motivazione \u00e8 l\u2019individuazione esatta della notizia veicolata dal titolo e dal sottotitolo. Non la commissione di reati da parte del magistrato in favore del pregiudicato \u2013 dato \u00abnettamente smentito\u00bb dalle condanne per calunnia del collaboratore e del quale, osserva il Tribunale, le espressioni contestate \u00abnon parlano affatto\u00bb \u2013 e nemmeno l\u2019effettiva esistenza di quell\u2019amicizia. Scrive il giudice: \u00abla notizia \u00e8 piuttosto rappresentata dall\u2019affermazione da parte [del collaboratore di giustizia] della sussistenza del rapporto di amicizia tra [il magistrato] e [il pregiudicato] e, in questi termini, essa \u00e8 confermata dal verbale delle dichiarazioni raccolte dal dott. Emiliano\u00bb. Di qui la conclusione: \u00abLa notizia era quindi vera\u00bb.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Il Tribunale ha rilevato che l\u2019imputato non aveva verificato l\u2019esito del processo per calunnia a carico del collaboratore, verifica che sarebbe stata possibile, trattandosi di sentenze pubbliche e coperte da giudicato da oltre nove anni. La mancata verifica, tuttavia, non ha inciso sulle espressioni contestate: le condanne per calunnia escludono la credibilit\u00e0 del dichiarante nella parte in cui attribuiva al magistrato condotte penalmente illecite, ma \u2013 scrive il giudice \u2013 \u00abnulla potrebbero mai indicare\u00bb circa le dichiarazioni \u00abattinenti non a specifici (e insussistenti) illeciti penali [\u2026], ma ad ulteriori comportamenti (di per s\u00e9 non penalmente illeciti) ascritti dal pentito al magistrato\u00bb. Attribuire un rapporto di amicizia con un pregiudicato, precisa la sentenza, non equivale ad attribuire una condotta penalmente illecita e non potrebbe mai integrare il delitto di calunnia.<\/p>\n<h3 dir=\"ltr\">La gravit\u00e0 del fatto riferito e la continenza del linguaggio<\/h3>\n<p dir=\"ltr\">Sulla gravit\u00e0 dei comportamenti attribuiti alla parte civile le parole del Tribunale non lasciano margini. Le dichiarazioni del collaboratore erano \u00abragionevolmente definibili come foriere di choc\u00bb e attribuivano al magistrato \u00abla circostanza, comunque clamorosa se riferita a un magistrato, di avere intrattenuto un rapporto di amicizia con il pregiudicato\u00bb. Ne discende il giudizio sulla continenza:<\/p>\n<blockquote>\n<p dir=\"ltr\">\u00abche un collaboratore di giustizia dichiari la sussistenza di un rapporto di amicizia tra un pregiudicato e un magistrato ben costituisce, secondo il senso comune, un dato choccante, in quanto non pu\u00f2 essere abitudine del magistrato quella di intrattenere rapporti intimi con una persona attinta da condanne definitive; il dato \u00e8 altres\u00ec idoneo a generare un\u2019ombra di sospetto sul pubblico ufficiale, sicch\u00e9 l\u2019uso dei termini \u201ccattive abitudini\u201d, \u201cchoc\u201d e \u201combre\u201d appare del tutto in linea con la circostanza appresa dal cronista\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p dir=\"ltr\">Lo stesso criterio vale per il riferimento al \u00abbacio con l\u2019uomo dei clan\u00bb: \u00abnon \u00e8 dirimente accertare chi fossero esattamente le persone visibili nel filmato\u00bb. \u00ab\u00c8 invece decisivo che Pesante, sulla scorta del filmato in suo possesso e del verbale di dichiarazioni [del collaboratore], potesse essere ragionevolmente indotto a pensare che il video ritraesse [il magistrato e il pregiudicato] in atteggiamenti amichevoli\u00bb.<\/p>\n<h3 dir=\"ltr\">I riferimenti alla corruzione e l\u2019interesse pubblico<\/h3>\n<p dir=\"ltr\">I riferimenti alla corruzione contenuti nel titolo e nel sottotitolo \u00abappaiono pienamente giustificati in quanto, all\u2019epoca della pubblicazione, pendeva un\u2019indagine (anche) per corruzione da parte della Procura della Repubblica di Lecce in cui [il magistrato] ha rivestito la qualit\u00e0 indagato\u00bb. Decisiva, sul punto, la testimonianza di Scagliarini, che ha riferito di avere acquisito certezza dell\u2019iscrizione del magistrato nel registro degli indagati \u00abgi\u00e0 nel maggio 2019\u00bb. Quei riferimenti, conclude il giudice, \u00abcorrispondono pertanto alla piattaforma fattuale all\u2019epoca disponibile per il giornalista e risultano veicolati all\u2019opinione pubblica con un linguaggio che, lungi dal trasmodare dal limite della continenza, \u00e8 pienamente attinente al titolo di reato allora provvisoriamente contestato al magistrato\u00bb.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Nessun dubbio, infine, sull\u2019interesse pubblico. Pur essendo risalenti le dichiarazioni del collaboratore, \u00abl\u2019indagine (anche) per corruzione a carico (anche) [del magistrato] era in corso nell\u2019agosto 2019, sicch\u00e9 l\u2019opinione pubblica aveva certamente un marcato, persistente e attuale interesse a conoscere non solo le vicende giudiziarie che vedevano all\u2019epoca coinvolto un esponente delle istituzioni e, in particolare, della magistratura, ma anche a leggere gli accadimenti attuali alla luce delle pi\u00f9 antiche dichiarazioni di un collaboratore di giustizia circa la sua presunta frequentazione con un pregiudicato\u00bb. Un procedimento, quello leccese, che \u00abaveva avuto una vasta eco mediatica in quanto ben due magistrati erano stati attinti, nel gennaio 2019, da un\u2019ordinanza di custodia cautelare\u00bb.<\/p>\n<h3 dir=\"ltr\">La conclusione, per esteso<\/h3>\n<blockquote>\n<p dir=\"ltr\">\u00abSussistono pertanto i presupposti per ritenere operante la scriminante dell\u2019esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 c.p., in quanto l\u2019imputato, mediante le espressioni verbali indicate dal Pubblico Ministero nell\u2019imputazione, ha riportato una notizia vera e di pubblico interesse, esprimendola con un linguaggio continente siccome del tutto aderente ai dati in suo possesso\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p dir=\"ltr\">E il dispositivo: \u00abletto l\u2019art. 530 co. 1 c.p.p., assolve Pesante Francesco dal reato a lui ascritto in quanto il fatto non \u00e8 punibile ai sensi dell\u2019art. 51 c.p.\u00bb. Un\u2019assoluzione ai sensi del primo comma dell\u2019art. 530, dunque \u2013 con formula piena \u2013 e non per insufficienza o contraddittoriet\u00e0 della prova.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Perch\u00e9 la decisione \u00e8 rilevante<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">La sentenza si colloca nel solco dei criteri fissati dalla Cassazione fin dalla cosiddetta \u201csentenza decalogo\u201d (Cass. civ., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259): verit\u00e0 della notizia, interesse pubblico alla sua diffusione, continenza della forma espositiva. Ma li applica con una precisione che merita di essere sottolineata.<\/p>\n<ol dir=\"ltr\">\n<li><strong>L\u2019oggetto del giudizio di verit\u00e0.<\/strong> Quando il cronista riferisce una dichiarazione resa all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, la notizia \u00e8 la dichiarazione, non il fatto dichiarato: il requisito della verit\u00e0 \u00e8 soddisfatto se la dichiarazione \u00e8 stata effettivamente resa ed \u00e8 riportata fedelmente. La sentenza distingue con cura ci\u00f2 che le condanne per calunnia potevano smentire (i reati attribuiti al magistrato) da ci\u00f2 che non potevano smentire (i comportamenti non penalmente illeciti), e su questa distinzione fonda il giudizio.<\/li>\n<li><strong>La continenza si misura sui dati in possesso del cronista.<\/strong> Le parole del titolo \u2013 \u201ccattive abitudini\u201d, \u201cchoc\u201d, \u201combre\u201d \u2013 sono state valutate non in astratto, ma in rapporto alla gravit\u00e0 della circostanza appresa: un\u2019amicizia tra un magistrato e un pregiudicato, riferita da un collaboratore di giustizia, \u00e8 un dato che il senso comune definisce scioccante e che getta un\u2019ombra di sospetto sul pubblico ufficiale.<\/li>\n<li><strong>L\u2019attualit\u00e0 dell\u2019interesse pubblico.<\/strong> Fatti remoti riacquistano interesse quando un\u2019indagine in corso li rende nuovamente rilevanti per l\u2019opinione pubblica; il cronista pu\u00f2 legittimamente rileggere il presente alla luce del passato.<\/li>\n<li><strong>La formula.<\/strong> L\u2019assoluzione ai sensi dell\u2019art. 530, comma 1, c.p.p. attesta positivamente che il fatto \u00e8 stato compiuto nell\u2019esercizio di una facolt\u00e0 legittima: circostanza destinata a rilevare, una volta divenuta irrevocabile la sentenza, anche nell\u2019eventuale sede civile (art. 652 c.p.p.).<\/li>\n<\/ol>\n<p dir=\"ltr\">Il contesto sistematico \u00e8 quello disegnato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150\/2021, che, dichiarando l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019art. 13 della legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47) nella parte in cui imponeva la pena detentiva, ha ribadito \u2013 richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo \u2013 il ruolo di \u201ccane da guardia\u201d della democrazia che spetta alla stampa. Decisioni come quella foggiana ne sono l\u2019applicazione concreta: il presidio dell\u2019art. 21 della Costituzione non vive di proclami, ma di sentenze che ne tracciano i confini e ne difendono lo spazio.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Il commento del difensore<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">\u00abNon capita spesso di leggere in materia di diffamazione una motivazione di questa qualit\u00e0. Il giudice ha dato prova di una non comune raffinatezza giuridica. Non si \u00e8 fermato alla superficie di un titolo: ha isolato con precisione quale fosse la notizia riportata dal cronista \u2013 non la commissione di reati, di cui le espressioni contestate non parlavano affatto, e neppure l\u2019esistenza effettiva di un\u2019amicizia, ma il fatto che un collaboratore di giustizia l\u2019avesse dichiarata a verbale davanti a un pubblico ministero \u2013 e su quella, e soltanto su quella, ha verificato verit\u00e0, interesse pubblico e continenza. Ha poi scritto, con la chiarezza che il senso comune richiede, che un simile rapporto, se riferito da un pentito, \u00e8 un dato che sconvolge e getta un\u2019ombra sul pubblico ufficiale, e che chi lo racconta con quelle parole non offende nessuno: informa. \u00c8 una sentenza che fa onore al Tribunale di Foggia e che, ne sono certo, sar\u00e0 letta e citata ben oltre i confini di questo processo\u00bb.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><em>Avv. prof. Michele Vaira, difensore di Francesco Pesante<\/em><\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Domande frequenti<\/h2>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Che cos\u2019\u00e8 la scriminante del diritto di cronaca?<\/strong> \u00c8 la causa di giustificazione prevista dall\u2019art. 51 c.p. (esercizio di un diritto), che rende non punibile la lesione della reputazione altrui quando l\u2019informazione \u00e8 espressione della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero garantita dall\u2019art. 21 della Costituzione. Secondo i criteri fissati dalla Cassazione con la \u201csentenza decalogo\u201d del 1984, la cronaca \u00e8 lecita se la notizia \u00e8 vera, se sussiste un interesse pubblico alla sua conoscenza e se la forma espositiva \u00e8 continente, cio\u00e8 misurata e non eccedente rispetto allo scopo informativo.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Il giornalista che riporta le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia risponde della loro falsit\u00e0?<\/strong> Secondo la sentenza del Tribunale di Foggia, quando il cronista riferisce una dichiarazione resa all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, la notizia \u00e8 la dichiarazione stessa: se essa \u00e8 stata effettivamente resa ed \u00e8 riportata fedelmente, il requisito della verit\u00e0 \u00e8 rispettato. Resta fermo il dovere di verifica della fonte: nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che l\u2019esito del processo per calunnia a carico del dichiarante era verificabile, ma ha ritenuto che quella verifica non avrebbe smentito la parte delle dichiarazioni che il titolo riportava, relativa a comportamenti non penalmente illeciti.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Un titolo pu\u00f2 essere diffamatorio anche se l\u2019articolo \u00e8 corretto?<\/strong> S\u00ec. Il titolo e il sottotitolo sono le parti del pezzo a pi\u00f9 alta diffusione e vanno valutati autonomamente sotto il profilo della verit\u00e0 e della continenza. Nel caso deciso a Foggia il giudizio ha riguardato esclusivamente titolo e sottotitolo, perch\u00e9 cos\u00ec era formulata l\u2019imputazione, e il Tribunale ha ritenuto le parole utilizzate \u00abdel tutto in linea con la circostanza appresa dal cronista\u00bb.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>Che differenza c\u2019\u00e8 tra l\u2019assoluzione ai sensi del primo e del secondo comma dell\u2019art. 530 c.p.p.?<\/strong> Il primo comma riguarda l\u2019assoluzione con accertamento positivo: il fatto non sussiste, l\u2019imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non \u00e8 punibile. Il secondo comma prevede le stesse formule quando la prova manca, \u00e8 insufficiente o contraddittoria. La sentenza foggiana \u00e8 pronunciata ai sensi del primo comma: il Tribunale ha accertato che il fatto \u00e8 stato commesso nell\u2019esercizio del diritto di cronaca.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><strong>L\u2019assoluzione ha effetti sull\u2019eventuale azione civile per il risarcimento del danno?<\/strong> Ai sensi dell\u2019art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, quanto all\u2019accertamento che il fatto \u00e8 stato compiuto nell\u2019esercizio di una facolt\u00e0 legittima, nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che abbia esercitato l\u2019azione in sede civile a norma dell\u2019art. 75, comma 2, c.p.p.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Riferimenti normativi e giurisprudenziali<\/h2>\n<ul dir=\"ltr\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art21\">Art. 21 della Costituzione<\/a> \u2013 libert\u00e0 di manifestazione del pensiero<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art51\">Art. 51 del codice penale<\/a> \u2013 esercizio di un diritto o adempimento di un dovere<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art595\">Art. 595 del codice penale<\/a> \u2013 diffamazione<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art530\">Art. 530 del codice di procedura penale<\/a> \u2013 sentenza di assoluzione<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art652\">Art. 652 del codice di procedura penale<\/a> \u2013 efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13\">Art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47<\/a> \u2013 diffamazione a mezzo stampa<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/giurcost.org\/decisioni\/2021\/0150s-21.html\">Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2021, n. 150<\/a> \u2013 illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 13 della legge n. 47\/1948<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.francoabruzzo.it\/document.asp?DID=6234\">Cass. civ., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259<\/a> \u2013 la \u201csentenza decalogo\u201d sui limiti del diritto di cronaca<\/li>\n<li>Tribunale di Foggia, prima sezione penale, sentenza 22 settembre 2026, n. 2197 (giudice Volino)<\/li>\n<\/ul>\n<p><a title=\"Diritto dei Media\" href=\"https:\/\/www.studiolegalevaira.it\/it\/competenze-professionali-diritto-penale\/diritto-media-web-reputation\/\">Diritto dei Media<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diritto di cronaca e diffamazione: il Tribunale di Foggia assolve il direttore de l\u2019Immediato (sent. n. 2197\/2026) Con motivazione contestuale, il giudice monocratico ha ritenuto operante la scriminante dell\u2019art. 51 c.p.: la notizia era vera, di interesse pubblico ed espressa con linguaggio continente. Il difensore, avv. 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