Vaira

FOGGIA

ROMA

MILANO

INFO@STUDIOLEGALEVAIRA.IT
TEL. +39 0881 707 880

Law

INFO@STUDIOLEGALEVAIRA.IT
TEL. +39 0881 707 880

Chiudi menu

Diritto di cronaca: assolto il direttore de l’Immediato

23-09-2026 15:11

Diritto di cronaca e diffamazione: il Tribunale di Foggia assolve il direttore de l’Immediato (sent. n. 2197/2026)

Con motivazione contestuale, il giudice monocratico ha ritenuto operante la scriminante dell’art. 51 c.p.: la notizia era vera, di interesse pubblico ed espressa con linguaggio continente. Il difensore, avv. Michele Vaira, commenta una decisione «di non comune raffinatezza giuridica».

La decisione in sintesi

  • Autorità giudiziaria: Tribunale di Foggia, prima sezione penale, in composizione monocratica (giudice dott. Carmine Luca Volino)
  • Provvedimento: sentenza n. 2197/2026, pronunciata e depositata il 22 settembre 2026 con motivazione contestuale
  • Imputazione: diffamazione aggravata a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.) per il titolo e il sottotitolo di un articolo pubblicato il 16 agosto 2019 sul quotidiano online l’Immediato
  • Imputato: Francesco Pesante, direttore responsabile e autore dell’articolo
  • Esito: assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., perché il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 51 c.p. (esercizio del diritto di cronaca); il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 1.000 euro di multa
  • Difesa: avv. prof. Michele Vaira

I fatti: gli articoli dell’estate 2019 e la contestazione

Nell’estate del 2019 l’attenzione dell’opinione pubblica era concentrata sull’inchiesta della Procura di Lecce sul cosiddetto “Sistema Trani”, che nel gennaio dello stesso anno aveva portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di due magistrati. In quel procedimento risultava indagato, anche per corruzione, un magistrato pugliese, già pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Bari; la sua posizione è stata in seguito archiviata (decreto del 29 settembre 2021, poi ordinanza dell’11 febbraio 2026, entrambi acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Il 27 luglio 2019 l’Immediato pubblicava un primo articolo sulla vicenda; il 16 agosto seguiva un secondo pezzo, che ricostruiva in maniera organica le due vicende – quella recente e quella risalente – nelle quali il nome del magistrato era comparso. La parte risalente riguardava le dichiarazioni rese, all’inizio degli anni Duemila, da un collaboratore di giustizia al pubblico ministero della Dda di Bari Michele Emiliano: dichiarazioni che attribuivano al magistrato, tra l’altro, un rapporto di amicizia con un pregiudicato barlettano, testimoniato da un filmato in possesso della redazione. Il collaboratore era stato poi condannato, con sentenza irrevocabile dal 2010, per calunnia in danno dello stesso magistrato: circostanza che la redazione, al momento della pubblicazione, non conosceva.

La Procura di Foggia ha contestato al direttore, su querela del magistrato costituitosi parte civile, esclusivamente il carattere diffamatorio del titolo (Le cattive abitudini di […]. Dal ’99 ad oggi) e del sottotitolo (Magistrati corrotti, le dichiarazioni choc del pentito su […]. Dal bacio con l’uomo dei clan allo scandalo corruzione di Trani, quante ombre nella carriera dei p.m. Antimafia!) dell’articolo del 16 agosto. Come precisa la stessa sentenza, il contenuto dell’articolo non era oggetto di contestazione e il pezzo del 27 luglio, pur richiamato nell’imputazione, forma oggetto di un distinto procedimento.

Il processo e la tesi difensiva

Il dibattimento, iniziato nel 2021, si è sviluppato attraverso l’esame della parte civile e dell’imputato, l’audizione di testimoni – tra i quali il vicedirettore de La Gazzetta del Mezzogiorno Massimiliano Scagliarini – e l’acquisizione di un’ampia documentazione, compresi i provvedimenti di archiviazione del procedimento leccese.

La difesa ha impostato la discussione su tre principi.

Primo. Il cronista giudiziario risponde della verità della notizia intesa come corrispondenza agli atti, non della verità storica dei fatti che quegli atti descrivono. Chi riferisce il contenuto di un verbale realmente esistente è tenuto ad accertare che le dichiarazioni siano state effettivamente rese e in quale contesto, non a svolgere un’indagine sostitutiva di quella dell’autorità giudiziaria.

Secondo. Quando la notizia riguarda chi esercita un potere pubblico – e la giurisdizione è potere pubblico nella sua forma più intensa – l’interesse della collettività a conoscerla è connaturato al fatto stesso. La critica dell’operato dei magistrati non è un attentato all’indipendenza della magistratura: ne è il presidio democratico.

Terzo. Il processo penale per diffamazione non può diventare lo strumento con cui chi è stato raccontato dai giornali seleziona, a distanza di anni, quale cronista punire. L’art. 21 della Costituzione tutela anche la testata locale, anche il giornale online, anche chi arriva dopo le grandi firme e riprende ciò che tutti già scrivevano.

Su quest’ultimo punto la difesa ha richiamato le decisioni già intervenute, sui medesimi fatti, a favore di altri giornalisti querelati dallo stesso magistrato: il Tribunale di Milano, con sentenza del 31 marzo 2025, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano, di Maurizio Belpietro e di Fabio Amendolara de La Verità; il giudice per le indagini preliminari di Bari, nel 2023, aveva archiviato il procedimento a carico di Massimiliano Scagliarini de La Gazzetta del Mezzogiorno e di Anna Chiara Spagnuolo de la Repubblica, ritenendo rispettati i limiti della verità, della pertinenza e della continenza.

Le motivazioni della sentenza

Qual era la notizia: «La notizia era quindi vera»

Il passaggio decisivo della motivazione è l’individuazione esatta della notizia veicolata dal titolo e dal sottotitolo. Non la commissione di reati da parte del magistrato in favore del pregiudicato – dato «nettamente smentito» dalle condanne per calunnia del collaboratore e del quale, osserva il Tribunale, le espressioni contestate «non parlano affatto» – e nemmeno l’effettiva esistenza di quell’amicizia. Scrive il giudice: «la notizia è piuttosto rappresentata dall’affermazione da parte [del collaboratore di giustizia] della sussistenza del rapporto di amicizia tra [il magistrato] e [il pregiudicato] e, in questi termini, essa è confermata dal verbale delle dichiarazioni raccolte dal dott. Emiliano». Di qui la conclusione: «La notizia era quindi vera».

Il Tribunale ha rilevato che l’imputato non aveva verificato l’esito del processo per calunnia a carico del collaboratore, verifica che sarebbe stata possibile, trattandosi di sentenze pubbliche e coperte da giudicato da oltre nove anni. La mancata verifica, tuttavia, non ha inciso sulle espressioni contestate: le condanne per calunnia escludono la credibilità del dichiarante nella parte in cui attribuiva al magistrato condotte penalmente illecite, ma – scrive il giudice – «nulla potrebbero mai indicare» circa le dichiarazioni «attinenti non a specifici (e insussistenti) illeciti penali […], ma ad ulteriori comportamenti (di per sé non penalmente illeciti) ascritti dal pentito al magistrato». Attribuire un rapporto di amicizia con un pregiudicato, precisa la sentenza, non equivale ad attribuire una condotta penalmente illecita e non potrebbe mai integrare il delitto di calunnia.

La gravità del fatto riferito e la continenza del linguaggio

Sulla gravità dei comportamenti attribuiti alla parte civile le parole del Tribunale non lasciano margini. Le dichiarazioni del collaboratore erano «ragionevolmente definibili come foriere di choc» e attribuivano al magistrato «la circostanza, comunque clamorosa se riferita a un magistrato, di avere intrattenuto un rapporto di amicizia con il pregiudicato». Ne discende il giudizio sulla continenza:

«che un collaboratore di giustizia dichiari la sussistenza di un rapporto di amicizia tra un pregiudicato e un magistrato ben costituisce, secondo il senso comune, un dato choccante, in quanto non può essere abitudine del magistrato quella di intrattenere rapporti intimi con una persona attinta da condanne definitive; il dato è altresì idoneo a generare un’ombra di sospetto sul pubblico ufficiale, sicché l’uso dei termini “cattive abitudini”, “choc” e “ombre” appare del tutto in linea con la circostanza appresa dal cronista».

Lo stesso criterio vale per il riferimento al «bacio con l’uomo dei clan»: «non è dirimente accertare chi fossero esattamente le persone visibili nel filmato». «È invece decisivo che Pesante, sulla scorta del filmato in suo possesso e del verbale di dichiarazioni [del collaboratore], potesse essere ragionevolmente indotto a pensare che il video ritraesse [il magistrato e il pregiudicato] in atteggiamenti amichevoli».

I riferimenti alla corruzione e l’interesse pubblico

I riferimenti alla corruzione contenuti nel titolo e nel sottotitolo «appaiono pienamente giustificati in quanto, all’epoca della pubblicazione, pendeva un’indagine (anche) per corruzione da parte della Procura della Repubblica di Lecce in cui [il magistrato] ha rivestito la qualità indagato». Decisiva, sul punto, la testimonianza di Scagliarini, che ha riferito di avere acquisito certezza dell’iscrizione del magistrato nel registro degli indagati «già nel maggio 2019». Quei riferimenti, conclude il giudice, «corrispondono pertanto alla piattaforma fattuale all’epoca disponibile per il giornalista e risultano veicolati all’opinione pubblica con un linguaggio che, lungi dal trasmodare dal limite della continenza, è pienamente attinente al titolo di reato allora provvisoriamente contestato al magistrato».

Nessun dubbio, infine, sull’interesse pubblico. Pur essendo risalenti le dichiarazioni del collaboratore, «l’indagine (anche) per corruzione a carico (anche) [del magistrato] era in corso nell’agosto 2019, sicché l’opinione pubblica aveva certamente un marcato, persistente e attuale interesse a conoscere non solo le vicende giudiziarie che vedevano all’epoca coinvolto un esponente delle istituzioni e, in particolare, della magistratura, ma anche a leggere gli accadimenti attuali alla luce delle più antiche dichiarazioni di un collaboratore di giustizia circa la sua presunta frequentazione con un pregiudicato». Un procedimento, quello leccese, che «aveva avuto una vasta eco mediatica in quanto ben due magistrati erano stati attinti, nel gennaio 2019, da un’ordinanza di custodia cautelare».

La conclusione, per esteso

«Sussistono pertanto i presupposti per ritenere operante la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 c.p., in quanto l’imputato, mediante le espressioni verbali indicate dal Pubblico Ministero nell’imputazione, ha riportato una notizia vera e di pubblico interesse, esprimendola con un linguaggio continente siccome del tutto aderente ai dati in suo possesso».

E il dispositivo: «letto l’art. 530 co. 1 c.p.p., assolve Pesante Francesco dal reato a lui ascritto in quanto il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 51 c.p.». Un’assoluzione ai sensi del primo comma dell’art. 530, dunque – con formula piena – e non per insufficienza o contraddittorietà della prova.

Perché la decisione è rilevante

La sentenza si colloca nel solco dei criteri fissati dalla Cassazione fin dalla cosiddetta “sentenza decalogo” (Cass. civ., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259): verità della notizia, interesse pubblico alla sua diffusione, continenza della forma espositiva. Ma li applica con una precisione che merita di essere sottolineata.

  1. L’oggetto del giudizio di verità. Quando il cronista riferisce una dichiarazione resa all’autorità giudiziaria, la notizia è la dichiarazione, non il fatto dichiarato: il requisito della verità è soddisfatto se la dichiarazione è stata effettivamente resa ed è riportata fedelmente. La sentenza distingue con cura ciò che le condanne per calunnia potevano smentire (i reati attribuiti al magistrato) da ciò che non potevano smentire (i comportamenti non penalmente illeciti), e su questa distinzione fonda il giudizio.
  2. La continenza si misura sui dati in possesso del cronista. Le parole del titolo – “cattive abitudini”, “choc”, “ombre” – sono state valutate non in astratto, ma in rapporto alla gravità della circostanza appresa: un’amicizia tra un magistrato e un pregiudicato, riferita da un collaboratore di giustizia, è un dato che il senso comune definisce scioccante e che getta un’ombra di sospetto sul pubblico ufficiale.
  3. L’attualità dell’interesse pubblico. Fatti remoti riacquistano interesse quando un’indagine in corso li rende nuovamente rilevanti per l’opinione pubblica; il cronista può legittimamente rileggere il presente alla luce del passato.
  4. La formula. L’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p. attesta positivamente che il fatto è stato compiuto nell’esercizio di una facoltà legittima: circostanza destinata a rilevare, una volta divenuta irrevocabile la sentenza, anche nell’eventuale sede civile (art. 652 c.p.p.).

Il contesto sistematico è quello disegnato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150/2021, che, dichiarando l’illegittimità dell’art. 13 della legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47) nella parte in cui imponeva la pena detentiva, ha ribadito – richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – il ruolo di “cane da guardia” della democrazia che spetta alla stampa. Decisioni come quella foggiana ne sono l’applicazione concreta: il presidio dell’art. 21 della Costituzione non vive di proclami, ma di sentenze che ne tracciano i confini e ne difendono lo spazio.

Il commento del difensore

«Non capita spesso di leggere in materia di diffamazione una motivazione di questa qualità. Il giudice ha dato prova di una non comune raffinatezza giuridica. Non si è fermato alla superficie di un titolo: ha isolato con precisione quale fosse la notizia riportata dal cronista – non la commissione di reati, di cui le espressioni contestate non parlavano affatto, e neppure l’esistenza effettiva di un’amicizia, ma il fatto che un collaboratore di giustizia l’avesse dichiarata a verbale davanti a un pubblico ministero – e su quella, e soltanto su quella, ha verificato verità, interesse pubblico e continenza. Ha poi scritto, con la chiarezza che il senso comune richiede, che un simile rapporto, se riferito da un pentito, è un dato che sconvolge e getta un’ombra sul pubblico ufficiale, e che chi lo racconta con quelle parole non offende nessuno: informa. È una sentenza che fa onore al Tribunale di Foggia e che, ne sono certo, sarà letta e citata ben oltre i confini di questo processo».

Avv. prof. Michele Vaira, difensore di Francesco Pesante

Domande frequenti

Che cos’è la scriminante del diritto di cronaca? È la causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto), che rende non punibile la lesione della reputazione altrui quando l’informazione è espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della Costituzione. Secondo i criteri fissati dalla Cassazione con la “sentenza decalogo” del 1984, la cronaca è lecita se la notizia è vera, se sussiste un interesse pubblico alla sua conoscenza e se la forma espositiva è continente, cioè misurata e non eccedente rispetto allo scopo informativo.

Il giornalista che riporta le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia risponde della loro falsità? Secondo la sentenza del Tribunale di Foggia, quando il cronista riferisce una dichiarazione resa all’autorità giudiziaria, la notizia è la dichiarazione stessa: se essa è stata effettivamente resa ed è riportata fedelmente, il requisito della verità è rispettato. Resta fermo il dovere di verifica della fonte: nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che l’esito del processo per calunnia a carico del dichiarante era verificabile, ma ha ritenuto che quella verifica non avrebbe smentito la parte delle dichiarazioni che il titolo riportava, relativa a comportamenti non penalmente illeciti.

Un titolo può essere diffamatorio anche se l’articolo è corretto? Sì. Il titolo e il sottotitolo sono le parti del pezzo a più alta diffusione e vanno valutati autonomamente sotto il profilo della verità e della continenza. Nel caso deciso a Foggia il giudizio ha riguardato esclusivamente titolo e sottotitolo, perché così era formulata l’imputazione, e il Tribunale ha ritenuto le parole utilizzate «del tutto in linea con la circostanza appresa dal cronista».

Che differenza c’è tra l’assoluzione ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 530 c.p.p.? Il primo comma riguarda l’assoluzione con accertamento positivo: il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è punibile. Il secondo comma prevede le stesse formule quando la prova manca, è insufficiente o contraddittoria. La sentenza foggiana è pronunciata ai sensi del primo comma: il Tribunale ha accertato che il fatto è stato commesso nell’esercizio del diritto di cronaca.

L’assoluzione ha effetti sull’eventuale azione civile per il risarcimento del danno? Ai sensi dell’art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, quanto all’accertamento che il fatto è stato compiuto nell’esercizio di una facoltà legittima, nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’art. 75, comma 2, c.p.p.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Diritto dei Media

en / ar / it / ru

META

Studio Legale Vaira

STUDIO LEGALE VAIRA