Specializzazioni senza “scontro” generazionale
La travagliata genesi della legge di riforma professionale (247/12) e la discutibile tecnica legislativa che l’ha caratterizzata, hanno privato l’avvocatura di quella consapevolezza di appartenere a una nuova “era”, che richiede un rinnovato approccio culturale al modo di vivere la professione forense.
Come noto, la legge fu approvata in dirittura d’arrivo della precedente legislatura, sullo slancio del Congresso di Bari, che tra mille laceranti divisioni conveniva sull’opportunità che la “professione” per antonomasia fosse regolata da norma primaria.
Troppi punti, anche fondamentali, della riforma, sono stati rinviati, sulla base di pochi e non inequivoci principi, a successiva regolamentazione, con un margine di discrezionalità che in alcuni casi ha rasentato l’arbitrio. Sull’elezione degli Ordini, il regolamento ha addirittura violato i (pochi, ma in tal caso chiari) principi dettati dalla legge. Il grande assente, purtroppo, è il tema dell’accesso alla professione, che merita un discorso a parte.
I regolamenti successivi alla 247 (alcuni di pertinenza del Ministero, altri del CNF) hanno reso l’idea di una pluralità di riforme, prive di un sostanziale coordinamento, quando non in aperta dissonanza tra loro.
Rivestono caratteri di particolare attualità, e d’interesse per l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, i regolamenti relativi alle specializzazioni (emanato dal Ministero della Giustizia il 12 agosto 2015) e all’accesso al patrocinio innanzi alle magistrature superiori (emanato dal CNF il 20 novembre 2015 in sostituzione del precedente regolamento n. 5 del 16 luglio 2014).
Due discipline che, rispetto alle esigenze della giovane avvocatura, si pongono (almeno teoricamente) in senso diametralmente opposto: se da un lato la specializzazione rappresenterà uno stimolo per puntare all’eccellenza e all’acquisizione (se non alla creazione) di importanti nicchie di mercato, dall’altro il filtro all’accesso alle magistrature superiori rischia di vanificare gli sforzi tesi ad offrire all’utenza un professionista completo e affidabile.
È per questo che l’approccio ai due regolamenti deve essere operato con un’ottica grandangolare, quale parte fondamentale di un discorso culturale che porti l’avvocatura da una visione “romantica” (che ancora si manifesta in alcuni, neanche tanto timidi, tentativi di preservare le attuali rendite di posizione), a una visione moderna, funzionale ma non schiava delle esigenze del Paese e del mercato.
In questa rinnovata visione, affianco alla figura dell’avvocato “tradizionale”, con variegate competenze nei diversi ambiti del diritto, che nella migliore delle ipotesi si occupa di una sola delle tre macro-aree (civile, penale, amministrativo), deve affermarsi quella dell’avvocato specialista, che garantisca un assoluto livello di competenze e aggiornamento, non paragonabili, per profondità e qualità, a quelle che un avvocato generalista deve comunque raggiungere.
Un avvocato che, grazie a tali competenze, sia capace di offrire consulenza preventiva, contribuendo alla degiurisdizionalizzazione delle controversie.
Un avvocato che riesca, soprattutto nelle materie interdisciplinari, ad aggregare intorno a sé altre figure professionali (ad es. ingegneri, commercialisti, biologi, chimici) conservando il leading role che la Costituzione e la società gli riconoscono. Con l’auspicio, ovviamente, che anche la legislazione in materia di stp si evolva in modo tale da favorire queste aggregazioni.
Le Magistrature Superiori, in tutti i Paesi dalla democrazia avanzata, trattano un numero limitatissimo di casi, non presentando viceversa particolari sbarramenti anagrafici per i patrocinatori. La Corti Europee, la cui giurisprudenza prevale sulle nostre decisioni di legittimità, non prevedono altro requisito che l’iscrizione all’Albo Professionale.
La scelta operata nella L. 247/12, pur in mancanza di una seria riforma processuale che limiti il numero degli affari trattati, ha stabilito, di fatto, una forte contrazione, i cui effetti si apprezzeranno fra circa dieci anni, degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori.
Ma la giovane avvocatura è pronta ad affrontare, con responsabilità, anche questa sfida, consapevole che – prima delle esigenze “di bottega” – vanno prese in considerazione quelle della tutela del cittadino, che quando si rivolge a un professionista ha diritto a garanzie sulle sue attitudini e competenze professionali.
Il nuovo regolamento sull’accesso al patrocinio innanzi alle magistrature superiori presenta elementi di novità certamente positivi, nel senso auspicato dalla nostra associazione, ma persistono problemi che vanno affrontati con urgenza.
Il requisito di esperienza continua richiesto ai fini dell’ammissione ai corsi, costituito dall’aver patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte d’Appello penale, dieci dinanzi ad una Corte d’Appello civile o venti dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili, appare eccessivamente restrittivo, penalizzante e per certi versi incoerente.
La norma transitoria che limita ai soli tre anni successivi all’entrata in vigore la possibilità di fruire della precedente, più favorevole, disciplina che consentiva l’accesso in base alla mera anzianità di dodici anni, è ingiustamente punitiva nei confronti di tutti coloro i quali matureranno i requisiti qualche mese dopo la scadenza del termine triennale. Tali minime differenze possono derivare da una serie di circostanze fortuite, quali ad esempio la data della prova orale dell’esame di abilitazione, che a sua volta dipende dalla sorte.
Appare, infine, del tutto paradossale la situazione di coloro i quali al momento dell’entrata in vigore della riforma (2 febbraio 2013) avevano maturato il requisito degli otto anni di iscrizione all’albo, ma non hanno potuto frequentare la SSA poiché il primo ed unico corso per i cassazionisti è stato bandito solo in data 25 febbraio 2015. Si potrebbe parlare, in questo caso, di “esodati” della Cassazione.
Sarebbe opportuno, oltre che razionale e moralmente giusto, in definitiva, modificare radicalmente, per via legislativa, la norma transitoria, prevedendo che la nuova normativa si applichi esclusivamente a tutti gli avvocati abilitati successivamente all’entrata in vigore della L. 247/12.
Tra le maggiori criticità del regolamento sulle specializzazioni abbiamo segnalato la mancata considerazione della situazione dei collaboratori di studio, che pur acquisendo, nei rispettivi studi di appartenenza, effettive e significative esperienze, non sarebbero in grado di documentarle ai sensi dell’attuale regolamento, che fa riferimento ai soli incarichi fiduciari conseguiti.
Come evidenziato da quasi tutte le associazioni forensi, inoltre, il regolamento parcellizza in modo irrazionale il settore civile, viceversa omologando l’intero settore penale in una sola specializzazione. Manca, inoltre, un’adeguata individuazione di settori effettivamente interdisciplinari.
Vi è poi una disarmonia che merita di essere affrontata e risolta quanto prima, e riguarda il (mancato) collegamento tra i due regolamenti, che comporta una gravosa moltiplicazione di attività di formazione e aggiornamento.
È irrazionale, infatti, che il titolo di avvocato specialista non implichi, nella specifica materia, la possibilità di patrocinare innanzi alle magistrature superiori, limitando così la possibilità, per l’utenza e in ultima analisi anche per il professionista, di ottenere e garantire una difesa completa in ogni fase e grado dell’affare giudiziario.
Non mancheremo, come da nostra tradizione, di guardare con obiettività e lungimiranza ad ogni novità legislativa, cercando di offrire il nostro contributo.
L’AIGA si farà veicolo della cultura della specializzazione, in un disegno complessivo di recupero di credibilità del nostro ruolo agli occhi dell’opinione pubblica, e al fine, non certo secondario, di infondere fiducia nelle giovani generazioni di professionisti.
Ci auguriamo che, d’ora in poi, alla logica della contrapposizione generazionale si sostituisca quello del passaggio di consegne.






