Nota a sentenze n. 17817/21, n. 17818/21, n. 27704/21
Con il contributo odierno si segnalano, in particolare, tre pronunce della Suprema Corte di Cassazione, depositate nel luglio 2021, in materia di controllo giudiziario volontario a seguito di interdittiva antimafia, attinenti a profili sia puramente procedurali che di merito.
L’istituto in parola, introdotto con la legge n. 161/2017 nell’art. 34bis co. 6 del d.lgs. n. 159/2011, c.d. Codice Antimafia, è apparso sin dall’inizio quale possibile causa di contrasti tra giustizia amministrativa e giustizia ordinaria oltre che ipotetica e problematica fonte di bilanciamento tra due distinti interessi: da un lato la tutela dell’ordine pubblico e dall’altro la libertà d’impresa e del diritto di proprietà.
La novella apportata all’art. 34bis c.a.m., stando alla disciplina letteralmente delineata dalla norma, ha introdotto una inedita forma di misura di prevenzione patrimoniale per le aziende colpite da interdittiva antimafia, finalizzata alla sospensione dei di lei effetti.
Infatti, è stata riconosciuta la possibilità, in capo all’impresa destinataria dell’interdittiva, di adire il Giudice della Prevenzione al fine di vedersi riconosciuta l’ammissione al controllo giudiziario volontario che sospenderebbe gli effetti della misura interdittiva e consentirebbe al proprietario dell’azienda di non essere del tutto estromesso dal giudice delegato e dall’amministratore giudiziario, seppure temporaneamente, nell’esercizio dei propri poteri.
Con il controllo giudiziario volontario, infatti, il giudice delegato e l’eventuale amministratore nominato dal Tribunale eserciterebbero assai meno poteri di controllo sull’attività dell’impresa.
Il presupposto per il riconoscimento del predetto “beneficio” consiste nella circostanza che l’infiltrazione mafiosa interna all’azienda debba risultare meramente occasionale.
Come era plausibile immaginarsi, nei primi anni del suo vigore, tale istituto è stato oggetto di una interpretazione assai restrittiva (forse per ragioni “prudenziali”) da parte della giurisprudenza ordinaria, con approdi talora non logici se non proprio manifestamente irragionevoli.
Orbene, in tale novero giurisprudenziale si inseriscono le tre pronunce oggi in commento, due delle quali praticamente identiche e portatrici degli stessi principi di diritto.
Sull’inammissibilità dell’impugnazione innanzi alla Corte di Appello
Partiamo anzitutto con la sent. 17817/2021 e la sent. 17818/2021, le quali attengono ad un profilo procedurale inerente le impugnazioni dei provvedimenti che rigettano le istanze di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34bis c.a.m.; infatti, nei casi di specie, la Corte di Appello di Bari aveva rilevato l’inammissibilità degli appelli esperiti dalle ditte colpite da interdittiva antimafia e a cui il Tribunale di Bari, con decreto, aveva respinto la domanda di sottoposizione al controllo giudiziario volontario.
Nel dettaglio la Corte, senza svolgere alcun esame nel merito della questione, si era limitata ad enucleare ipotesi “inammissibilità” dell’impugnazione atipiche, quale ad esempio, una eventuale necessaria allegazione in sede di impugnazione di elementi di prova tesi a rappresentare la occasionalità del nesso di agevolazione tra attività d’impresa e gli interessi dei soggetti portatori di pericolosità.
Secondo i giudici della Suprema Corte, che hanno di poi annullato le sentenze impugnate rinviando le questioni ad un nuovo esame nel merito dinanzi la Corte di Appello di Bari, risulta pienamente applicabile alle impugnazioni in tema di misure di prevenzione la disposizione di cui all’art. 680 c.p.p., il cui co. 3 rinvia espressamente alle “disposizioni generali sulle impugnazioni” contenute negli articoli 568 c.p.p. e ss..
Pertanto, stante la assoluta tassatività delle ipotesi di inammissibilità dei mezzi d’impugnazione, è fatto assoluto divieto al Giudice della Prevenzione di enucleare forme d’inammissibilità atipiche e non codificate (come in tal caso la mancata allegazione di determinate fonti probatorie).
Nel nuovo giudizio di merito dinanzi la Corte d’Appello di Bari, questa dovrà pertanto entrare nel merito della vicenda senza poter limitarsi a una nuova pronuncia di inammissibilità, fuori dalle ipotesi tassativamente previste.
E’ finanche ultroneo aggiungere che, come anche ribadito dalla Suprema Corte in motivazione, l’allegazione probatoria e la indicazione di possibili strategie di risanamento dell’azienda, da parte del ricorrente, siano certamente opportune ai fini di un buon esito della richiesta.
Sulla valutazione dei presupposti dell’applicazione dell’interdittiva – compiti e limiti del Giudice penale
L’ulteriore pronuncia che si segnala in questa sede, la sent. 27704/2021, riguarda un profilo certamente più inerente al merito della vicenda e, in particolare, alla contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.
Infatti, sempre la Corte di Appello di Bari, respingeva il ricorso di un’impresa colpita da interidittiva antimafia escludendo tout court la sussistenza di elementi sintomatici della contaminazione mafiosa della cooperativa e ritenendo che in assenza del presupposto dell’agevolazione occasionale mafiosa mancherebbe anche la base su cui formulare in giudizio prognostico in ordine alla capacità dell’impresa di svolgere una adeguata e idonea azione di bonifica.
Il paradosso rilevato la Suprema Corte con la pronuncia in analisi, a cui la Corte di Appello sembrerebbe essere approdata, starebbe nella circostanza che “la richiesta di controllo giudiziario sia stata negata non perché la società non sia stata considerata idonea ad affrancarsi dal rischio di ingerenze mafiose nell’amministrazione, ma per l’assenza già in radice di un tale rischio” (sic!).
La Corte di Cassazione, tra l’altro, ha precisato che il sindacato in merito alla sussistenza o meno dei presupposti posti a fondamento dell’interdittiva antimafia (quindi, elementi idonei a ritenere sussistente il condizionamento mafioso) non è certamente concesso al Giudice della Prevenzione, poiché già rilevati dal Prefetto ed, eventualmente, riesaminati in sede di giustizia amministrativa.
Questi avrà solo l’onere di ritenere questa infiltrazione grave e sistemica oppure meramente “occasionale” ed, in tale ultimo caso, applicare il controllo giudiziario volontario.
Gli ermellini hanno, ancora, ribadito che “nel caso di ipotetica insussistenza di ogni rischio di infiltrazione mafiosa, la richiesta della parte privata non potrebbe mai essere respinta; diversamente, si introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento a sfavore delle imprese più sane, comunque colpite da interdittiva antimafia, che non potrebbero mai avvalersi del controllo giudiziario volontario rispetto a quelle che, presentando più evidenti sintomi di infiltrazione mafiosa, potrebbero invece beneficiare della sospensione dei divieti correlati alla misura interdittiva, ove tali elementi di collegamento con la criminalità organizzata fossero ritenuti superabili ed emendabili attraverso il controllo giudiziario“.
2021-03-11 Cassazione Penale sez. 1 – n. 17817-21





