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Cassazione penale sez. VI 21/10/2020, n. 34086 - In tema di maltrattamenti non è configurabile una relazione familiare in caso di persone che usano un immobile come base per incontri clandestini

19-03-2021 11:46

La Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso cautelare proposto proprio dall’Avv. Michele Vaira, si esprime in tema di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che non è assimilabile ad una relazione familiare quella intercorrente tra due persone che, coltivando una relazione clandestina, non diano vita ad un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/05/2020, il Tribunale di Bari, riformando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha imposto ad G.A. il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa M.L. a una distanza inferiore ai 300 metri e il divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo in relazione ai reati ex art. 572 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e artt. 56 e 610 c.p.art. e 81 c.p., comma 2, artt. 582 e 585 c.p. descritti nelle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di G. si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo: a) erronea applicazione dell’art. 572 c.p. in assenza di uno stabile rapporto di convivenza con la persona offesa, con la quale G. aveva una relazione sentimentale durevole ma circoscritta alla consumazione di rapporti sessuali e alla quale aveva soltanto “fornito un alloggio ove incontrarla con riservatezza” ma senza instaurare una coabitazione neanche occasionale e in un contesto di rapporto in cui G. è sposato e la stessa M. intratteneva una relazione con un altro uomo; b) travisamento della prova nel desumere dai dati acquisti la sussistenza di una assistenza materiale e morale reciproca fra il G. e la M. e nel ritenere provate le percosse del (OMISSIS) in assenza di certificati medici, quelle connesse alla aggressione del (OMISSIS) fondandosi solo su dati riferiti dalla paziente (mentre la diagnosi indica solo “patologia traumatica arti”) e altre del (OMISSIS) sulla base delle mere dichiarazioni di L.C. prive di riscontri, trascurando che la madre della vittima ha affermato di non avere mai osservato lividi sul corpo della figlia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nella parte (compresa nel secondo motivo) in cui vi deduce un generale travisamento della prova concernente le percosse e le lesioni patite dalla M., ma sviluppando argomentazioni che si risolvono nella contestazione di alcune parti dell’insieme degli elementi indizianti senza mostrare manifeste illogicità nel ragionamento dei Tribunale.

Va ribadito che le dichiarazioni della persona offesa – alle quali non si applicano le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, – hanno valore probatorio, previa verifica, più rigorosa rispetto a quella cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis: Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730). Nel caso in esame, la Corte di appello ha puntualmente rilevato che le dettagliate dichiarazioni della M. compendiate nel provvedimento impugnato hanno riscontro: in quanto riferito dalla Polizia giudiziaria in occasione dell’intervento relativo all’episodio del (OMISSIS) (pp.1 e 6); nelle dichiarazioni della madre della M., che, a differenza di quel che si afferma nel ricorso, ha ricordato di avere visto un grosso ematoma su volto della figlia; nella certificazione del pronto soccorso nel (OMISSIS) sono refertati segni di recenti percosse e di ematomi alle gambe, alle braccia, alla testa quando (come ricordato dallo stesso indagato) la M., dipendente di G., fu spostata dal negozio da lui gestito a quello del fratello dell’uomo); nelle dichiarazioni del L. (amico della M.) che ha riferito i diversi episodi a lui narrati dalla donna e dello spostamento a altro negozio per evitare contatti con G.; nei referti medici (pp. 3-4) attestanti in varie occasioni stati d’ansia e nel (OMISSIS) ematomi e traumi.

2. Invece, il ricorso è fondato nella parte in cui contesta che i dati valutati nel provvedimento impugnato consentano di configurare le condizioni di una assistenza materiale e morale reciproca fra il G. e la M..

Il reato di maltrattamenti presuppone una relazione (tra agente e vittima) che comporti un rapporto stabile di affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie – sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo – ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.

Posto questo, per la configurabilità del reato ex art. 572 c.p., basta un regime di vita improntato a rapporti di solidarietà e a strette relazioni, dovute a diversi motivi (Sez. 3, n. 8953 del 03/07/1997, Miriani, Rv. 208444); come nel caso di una relazione sentimentale in cui vi sia stata un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010, B. Rv. 248312).

In altri termini, l’art. 572 c.p. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale; come avviene tra persone legate soltanto da un mero rapporto di fatto, che, per le intime relazioni e consuetudini di vita correnti tra le stesse, presenti somiglianza e analogia con quello proprio delle relazioni coniugali (Sez. 6, n. 23830 del 07/05/2013, Rv. 256607; Sez. 6, n. 1587 del 18/12/1970, dep. 1971, Imbesi, Rv. 116810; Sez. 2, n. 320 del 01/03/1966, Palumbo, Rv. 101563), o anche nel caso di persone legate da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione dell’abitazione, se si tratta di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, Rv. 261472; Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010, Rv. 248312).

Il delitto di maltrattamenti è configurabile pure se con la vittima degli abusi vi sia un rapporto familiare di mero fatto, desumibile – in assenza di una stabile convivenza – dall’avvio di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628); come nel caso di una situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione, che, pur in assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, abbia – non essendo stata la filiazione un esito solo occasionale dei rapporti sessuali ma avendo, almeno nella fase iniziale del rapporto, prodotto una significativa relazione di carattere affettivo – ingenerato l’aspettativa di un rapporto di solidarietà personale autonomo rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione (Sez. 6, n. 37628 del 25/06/2019, C., Rv. 276697).

Nel caso in esame, il Tribunale ha attribuito rilevanza alla stabilità della relazione fra l’indagato e la persona offesa desumibile dal fatto che G. prese in locazione un appartamento per gli incontri con la M..

Tuttavia, l’imputato – che non ha interrotto l’ordinaria convivenza con sua moglie e con la prole – non ha mai coabitato e tantomeno convissuto con la persona offesa. Invece, ha avuto con lei una relazione clandestina – che è durata dall'(OMISSIS) all'(OMISSIS) – per la quale l’appartamento era unicamente la base per gli incontri fra i due, senza che, comunque, sia emerso un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza (Sez. 6, n. 8145 del 15/01/2020, S, Re. 278358; Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 255628; Sez. 6, n. 23830 del 7/05/2013, Rv. 256607) o anche soltanto l’aspettativa dell’evolversi in questa direzione del rapporto instauratosi.

3. Con l’esclusione del reato di maltrattamenti vengono meno i presupposti per riconoscere le circostanze aggravanti indicate nell’art. 585 c.p..

Da quanto precede deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 29/04/2020 e, per l’effetto, la cessazione della misura cautelare imposta.

PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 29/04/2020 e per l’effetto dichiara cessata la misura cautelare imposta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

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